📑 Indice
- 1. Cornice normativa: le fonti in gerarchia
- 2. Prima della nascita: permessi visite prenatali e interdizione anticipata
- 3. Il congedo di maternità (art. 16 D.Lgs. 151/2001)
- 4. Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
- 5. Il congedo di paternità alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001)
- 6. Il congedo parentale (artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001)
- 7. I riposi giornalieri per allattamento (artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001)
- 8. Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-49 D.Lgs. 151/2001)
- 9. L'assegnazione temporanea per genitori con figli minori di 3 anni (art. 42-bis)
- 10. Adozione e affidamento (artt. 26-31 e 36-37)
- 11. Lavoro flessibile: part-time (art. 8 D.Lgs. 81/2015) e lavoro agile (L. 81/2017)
- 12. Sostegni economici: Bonus asilo nido + Assegno Unico Universale + integrazioni CCNL
- 13. Tutele specifiche: divieto di licenziamento, dimissioni convalidate, ripresa attività
- 14. Focus Segretario Comunale
- 📊 Tabella sinottica di tutti gli istituti
- Decalogo operativo in 10 punti
1. Cornice normativa: le fonti in gerarchia
La disciplina della genitorialità nel pubblico impiego locale si fonda su un impianto multilivello che va dalla Costituzione al CCNL. Le fonti-chiave, in ordine gerarchico:
| Fonte | Ambito |
|---|---|
| Cost. artt. 30, 31, 37 | Tutela della maternità e della famiglia; condizioni di lavoro consone alla funzione familiare della donna |
| Direttiva UE 2019/1158 (Work-Life Balance) | Recepita con D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 — ampliamento delle tutele |
| D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 (T.U. maternità e paternità) | Testo di riferimento — 87 articoli — copre tutti gli istituti |
| L. 8/3/2000 n. 53 (congedi parentali) | Legge-quadro sui congedi; base per il D.Lgs. 151/2001 |
| L. 5/2/1992 n. 104 (handicap) | Permessi mensili per assistenza a familiari con disabilità grave (art. 33) |
| L. 22/5/2017 n. 81 (lavoro agile) | Priorità per genitori con figli fino a 12 anni o disabili |
| D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (part-time) | Diritto a chiedere il part-time per genitori con figli fino a 13 anni o disabili |
| D.Lgs. 21/12/2021 n. 230 | Assegno Unico Universale per i figli |
| Leggi di bilancio annuali | Modificano le indennità (in particolare congedo parentale — LB 2023, 2024, 2025, 2026) |
| CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 e 23/2/2026 (+ 2025-2027 firmato 11/8/2026) | Integrazioni economiche + modalità di fruizione + rapporti con altri istituti |
| Orientamenti ARAN e circolari INPS | Interpretazioni applicative |
2. Prima della nascita: permessi visite prenatali e interdizione anticipata
Permessi retribuiti per visite prenatali Fonte: art. 14 D.Lgs. 151/2001 Retribuito 100%
La lavoratrice gestante ha diritto a permessi retribuiti per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, visite mediche specialistiche quando debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. La retribuzione è al 100% e i permessi sono senza tetto quantitativo: il diritto è ancorato all'effettiva necessità documentata.
Adempimenti: la lavoratrice presenta al datore di lavoro istanza preventiva, corredata di attestazione del medico che dichiara la necessità di effettuare le visite in orario di servizio. A giustificazione ex post: certificato medico attestante l'avvenuta effettuazione della visita, con indicazione della data e dell'orario.
Interdizione anticipata dal lavoro Fonte: art. 17 D.Lgs. 151/2001 100% (INPS diretto)
L'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL) può disporre l'interdizione dal lavoro della gestante anche prima dei due mesi ordinari di congedo obbligatorio (art. 16) quando:
- a) gravi complicanze della gestazione o preesistenti malattie che potrebbero essere aggravate dallo stato di gravidanza (competente ASL/Direttore sanitario);
- b) condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino (competente ITL);
- c) impossibilità di spostare la lavoratrice ad altre mansioni ex art. 7 D.Lgs. 151/2001 (competente ITL).
L'interdizione anticipata può protrarsi fino all'inizio del congedo obbligatorio ordinario (2 mesi prima del parto). Il trattamento economico è a carico dell'INPS nella misura dell'80% della retribuzione (con integrazione CCNL fino al 100%). → Ufficio Personale: gestione delle comunicazioni all'ITL/ASL + acquisizione del provvedimento di interdizione.
Divieto di adibizione a lavori pericolosi Fonte: artt. 6-7 D.Lgs. 151/2001
È vietato adibire la lavoratrice gestante a lavori pericolosi, faticosi, insalubri (allegato A e B al D.Lgs. 151/2001) durante l'intera gravidanza e fino a 7 mesi dopo il parto. Se la lavoratrice svolge tali mansioni, va spostata ad altre attività con conservazione della retribuzione. È inoltre vietato il lavoro notturno (dalle 24 alle 6) dal momento dell'accertamento della gravidanza fino al 1° anno di vita del bambino (art. 53).
→ Segretario + Datore di lavoro in senso gestionale: valutazione del rischio ex D.Lgs. 81/2008 aggiornata in caso di lavoratrice gestante; DVR specifico o integrazione del DVR generale.
3. Il congedo di maternità (art. 16 D.Lgs. 151/2001)
Congedo di maternità Fonte: art. 16 D.Lgs. 151/2001 5 mesi · 100% con integrazione CCNL
Il congedo di maternità è la principale forma di tutela: 5 mesi complessivi, di cui 2 mesi prima della data presunta del parto + 3 mesi dopo (art. 16 c. 1 lett. a e c).
Flessibilità: la lavoratrice può optare per:
- 1 mese prima + 4 mesi dopo il parto (art. 20 D.Lgs. 151/2001, con attestazione medico specialista SSN o convenzionato attestante la compatibilità con la salute);
- Astensione totale post-parto (0 + 5 mesi) — introdotta dalla L. 145/2018: la lavoratrice può lavorare fino alla data presunta del parto e godere di tutti i 5 mesi dopo la nascita (con attestazione medico specialista + medico competente ex D.Lgs. 81/2008 se presente).
Estensione automatica: se il parto avviene in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non fruiti prima del parto si sommano ai 3 mesi post-parto (art. 16 c. 1-bis introdotto dalla L. 205/2017).
Trattamento economico: 80% della retribuzione a carico INPS; integrazione CCNL Funzioni Locali fino al 100% per l'intero periodo (art. 39 CCNL 16/11/2022 e successivi). Il periodo è utile ai fini di anzianità di servizio, tredicesima, TFR/TFS, ferie.
Casi particolari: parto pretermine con ricovero del neonato → possibilità di sospensione e ripresa del congedo (art. 16-bis); parto plurimo → congedo unico ma con effetti su altri istituti (riposi, parentale).
4. Il congedo di paternità obbligatorio (art. 27-bis D.Lgs. 151/2001)
Congedo di paternità obbligatorio Fonte: art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 (introdotto dal D.Lgs. 105/2022) 10 gg + 1 · 100%
Il padre lavoratore dipendente ha diritto a 10 giorni lavorativi di congedo obbligatorio retribuito, da fruire dai 2 mesi antecedenti la data presunta del parto ai 5 mesi successivi. In caso di parto plurimo, la durata è aumentata di ulteriori 10 giorni per ciascun figlio (per gemelli: 20 gg; per trigemini: 30 gg).
Fruizione: anche in modo frazionato ma per giornate intere (non a ore). Utilizzabile anche in caso di morte perinatale. È autonomo rispetto al congedo della madre — non è alternativo (art. 27-bis c. 1-bis).
Trattamento economico: 100% della retribuzione a carico dell'INPS; il CCNL integra fino al 100% l'eventuale differenza. Il periodo è utile a tutti gli effetti (anzianità, tredicesima, TFR/TFS, ferie).
Adempimenti: comunicazione al datore di lavoro almeno 5 giorni prima dell'inizio della fruizione con indicazione delle date. In caso di parto anticipato, comunicazione appena possibile.
5. Il congedo di paternità alternativo (art. 28 D.Lgs. 151/2001)
Congedo di paternità alternativo Fonte: art. 28 D.Lgs. 151/2001 Fino a 3 mesi (residuo madre)
Il padre ha diritto di fruire del congedo di maternità in luogo della madre, per il periodo residuo non fruito, nei casi di:
- Morte o grave infermità della madre;
- Abbandono del bambino da parte della madre;
- Affidamento esclusivo del bambino al padre.
Il congedo si aggiunge — non si somma — al congedo di paternità obbligatorio ex art. 27-bis. Trattamento economico e regime giuridico identici al congedo di maternità (art. 16). Istituto residuale, di attivazione eccezionale.
6. Il congedo parentale (artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001)
Congedo parentale Fonte: artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001 · scheda INPS del 16/6/2026 Fino a 6 mesi × genitore · entro 14 anni figlio
Il congedo parentale è il principale istituto di conciliazione lunga: ciascun genitore lavoratore ha diritto ad astensione dal lavoro per massimo 6 mesi, per un tetto complessivo tra i due genitori (come confermato dalla scheda INPS aggiornata al 16/6/2026):
- 10 mesi complessivi tra i due genitori (regola base);
- 11 mesi complessivi se il padre lavoratore si astiene per un periodo (continuativo o frazionato) di almeno 3 mesi (bonus paterno). Elevato a 7 mesi il periodo massimo per il padre in caso di astensione di almeno 3 mesi;
- 11 mesi continuativi o frazionati per il genitore solo (padre o madre) — art. 32 c. 1 lett. c D.Lgs. 151/2001 che precisa: «per genitore solo deve intendersi anche il genitore nei confronti del quale sia stato disposto, ex art. 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio» (Circolare INPS 27/10/2022 n. 122).
Perimetro temporale: 🔄 entro i primi 14 anni di vita del bambino (elevato dai precedenti 12 anni dalla legge di bilancio; conferma nella scheda INPS aggiornata al 16/6/2026). I periodi possono essere fruiti dai genitori anche contemporaneamente. Il padre può fruire del congedo anche durante il periodo di astensione obbligatoria della madre (dal giorno successivo al parto) e anche se la stessa non lavora. Per adozione/affidamento: stesse modalità entro i primi 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia, indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione o affidamento, e non oltre la maggiore età.
Modalità di fruizione: continuativa o frazionata — oltre alla fruizione a giornata intera, il D.Lgs. 105/2022 ha rafforzato la fruizione oraria in due modalità distinte:
- Frazioni di ora (art. 32 c. 1-bis D.Lgs. 151/2001) — possibile solo se la contrattazione collettiva di settore (anche di livello aziendale) disciplina specificamente modalità di fruizione, criteri di calcolo ed equiparazione di un monte ore alla singola giornata lavorativa. Per il comparto Funzioni Locali va verificato il regime contrattuale vigente;
- Mezza giornata (art. 32 c. 1-ter D.Lgs. 151/2001) — modalità residuale, applicabile in assenza di contrattazione specifica: metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente quello di inizio del congedo parentale.
Trattamento economico (regime consolidato dalla Circolare INPS n. 95 del 26/5/2025 — attuativa dell'art. 1 c. 217 L. 30/12/2024 n. 207 «Legge di Bilancio 2025» che ha modificato l'art. 34 D.Lgs. 151/2001).
Testo ufficiale vigente dell'art. 34 D.Lgs. 151/2001 (Trattamento economico e normativo):
1. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32, fino al quattordicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per tre mesi, non trasferibili, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima complessiva di due mesi fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell'80 per cento della retribuzione e, per la durata massima di un ulteriore mese fino al sesto anno di vita del bambino, all'80 per cento della retribuzione. I genitori hanno altresì diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di tre mesi, per i quali spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione. Nel caso vi sia un solo genitore, allo stesso spetta un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione per un periodo massimo di nove mesi. Qualora sia stato disposto, ai sensi dell'articolo 337-quater c.c., l'affidamento esclusivo del figlio ad un solo genitore, a quest'ultimo spetta in via esclusiva anche la fruizione del congedo indennizzato riconosciuto complessivamente alla coppia genitoriale.
3. Per i periodi di congedo parentale di cui all'articolo 32 ulteriori rispetto a quanto previsto ai commi 1 e 2 è dovuta, fino al quattordicesimo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30 per cento della retribuzione, a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione.
5. I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio e non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli emolumenti accessori connessi all'effettiva presenza in servizio, salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Tabella di sintesi del regime economico (letta alla luce del testo vigente):
| Voce | Durata / Perimetro temporale | Indennità | Trasferibilità |
|---|---|---|---|
| Quota-base «di ciascun genitore» (art. 34 c. 1, prima parte) | 3 mesi ciascuno — fino al 14° anno del figlio | 30% della retribuzione | NON trasferibili all'altro genitore |
| Elevazione «di coppia» all'80% — quota di 2 mesi (art. 34 c. 1, seconda parte) | Durata massima complessiva 2 mesi — entro il 6° anno di vita del bambino | 80% della retribuzione | In alternativa tra i genitori (ripartizione a scelta) |
| Elevazione «di coppia» all'80% — 1 mese ulteriore (art. 34 c. 1, terza parte, novità LB 2025) | Durata massima 1 ulteriore mese — entro il 6° anno di vita del bambino | 80% della retribuzione | In alternativa tra i genitori |
| Ulteriore periodo «di coppia» al 30% (art. 34 c. 1, quarta parte) | Durata complessiva 3 mesi | 30% della retribuzione | In alternativa tra i genitori |
| Genitore solo (art. 34 c. 1, quinta parte + art. 337-quater c.c.) | 9 mesi complessivi | 30% della retribuzione (con la quota all'80% ricompresa nei limiti della disciplina) | — |
| Mesi ulteriori indennizzati per condizione reddituale (art. 34 c. 3) | Fino al 14° anno del bambino | 30% se reddito individuale < 2,5 volte trattamento minimo pensione AGO | — |
Matematica del regime: 3+3 mesi non trasferibili al 30% + fino a 2+1=3 mesi elevati all'80% in alternativa entro il 6° anno + ulteriori 3 mesi al 30% in alternativa = 9 mesi indennizzati complessivamente tra i due genitori nell'ambito del tetto di 10 mesi (11 con astensione del padre ≥ 3 mesi). I mesi ulteriori oltre i 9 sono indennizzati al 30% solo se ricorrono le condizioni reddituali del c. 3, altrimenti restano senza indennità.
Nota: la retribuzione media giornaliera è calcolata sulla retribuzione del mese precedente l'inizio del periodo di congedo.
- L. 29/12/2022 n. 197 (LB 2023) — primo mese elevato all'80%;
- L. 30/12/2023 n. 213 (LB 2024) — secondo mese elevato dal 30% al 60% (poi al 80%);
- L. 30/12/2024 n. 207 (LB 2025) art. 1 c. 217 — tutti e tre i mesi all'80%. Chiude il ciclo.
⚠️ Decorrenza applicativa: i 3 mesi all'80% spettano solo per periodi fruiti dal 1° gennaio 2025, a condizione che il congedo parentale sia successivo al termine del congedo di maternità o paternità. Data spartiacque: 31/12/2024. Se il congedo parentale segue senza soluzione di continuità il congedo di maternità/paternità concluso nel 2025, l'80% si applica automaticamente. In assenza di continuità, l'80% resta comunque riconosciuto purché il congedo rientri nel 6° anno di vita. Per figli nati/adottati dal 1/1/2025 → 80% pieno senza verifica ulteriore. Beneficiari: lavoratori dipendenti pubblico e privato — esclusi autonomi e iscritti alla Gestione Separata.
Adempimenti: preavviso minimo di 5 giorni al datore di lavoro (art. 32 c. 3). Il periodo non comporta perdita del posto — è utile ai fini dell'anzianità di servizio, ma con esclusione di ferie e tredicesima nei periodi non retribuiti (art. 34 c. 5). Se il rapporto di lavoro cessa all'inizio o durante il periodo di congedo, il diritto viene meno dalla data di interruzione.
Diritti di priorità: il genitore che fruisce del congedo parentale ha diritto di priorità nel rientro alla stessa mansione + diritto di richiedere un adeguamento dell'orario o modifiche organizzative per la conciliazione (art. 34 c. 6 introdotto dal D.Lgs. 105/2022 — right to request WLB).
- Portale INPS → servizio «Domande di maternità e paternità», con card «Consulta Contatori congedo parentale» per verificare i mesi già fruiti/spettanti;
- Contact Center INPS: 803 164 (rete fissa) o 06 164 164 (rete mobile);
- Enti di patronato e intermediari INPS via servizi telematici.
- PG4 — congedo parentale fruito in modalità oraria;
- PG5 — congedo parentale fruito in modalità giornaliera;
- 3Z e 4A — datori pubblici (Gestione Dipendenti Pubblici — ListaPosPA);
- L331 — codice di conguaglio per il recupero delle somme anticipate a titolo di indennità all'80%;
- M047 — codice di rettifica per esposizioni errate con codici non aggiornati nei primi mesi del 2025 (regolarizzazione degli importi corrisposti al 30% o 60% da riallineare all'80%).
Piano fiscale-contabile: le indennità (incluse quelle all'80%) sono soggette a tassazione ordinaria ex art. 6 TUIR (DPR 917/1986) e a ritenuta alla fonte ex art. 23 DPR 600/1973 — concorrono al reddito complessivo del percipiente. L'INPS effettua le trattenute alla corresponsione + conguaglio fiscale annuale + rilascio Certificazione Unica. Sul piano contabile INPS: conto GAT30283 per conguagli aziende + conto GAT30284 per pagamenti diretti INPS.
→ Ufficio Personale + Ragioneria: aggiornare tempestivamente i sistemi di elaborazione paghe e gli applicativi di gestione del personale per garantire la piena compliance procedurale ed evitare disguidi sui diritti economici dei lavoratori.
7. I riposi giornalieri per allattamento (artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001)
Riposi giornalieri («permessi allattamento») Fonte: artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001 1° anno · 100%
La lavoratrice madre ha diritto a riposi giornalieri durante il primo anno di vita del bambino, come segue:
- Orario di lavoro ≥ 6 ore: 2 ore/gg (2 permessi da 1 ora, o 1 permesso di 2 ore);
- Orario di lavoro < 6 ore: 1 ora/gg;
- Parto plurimo: le ore si raddoppiano (fino a 4 ore/gg) e le ore aggiuntive possono essere fruite dal padre.
Fruizione del padre lavoratore (art. 40 come modificato dal D.Lgs. 105/2022):
- Se la madre non è lavoratrice dipendente (autonoma, casalinga, disoccupata) — diritto pieno del padre;
- Se la madre lavora autonomamente — diritto pieno del padre;
- Se il figlio è affidato al solo padre — diritto pieno;
- Se la madre rinuncia in favore del padre lavoratore dipendente — cumulo consentito.
Trattamento economico: 100% della retribuzione a carico INPS (rimborsato all'ente). Anche in questo caso il periodo è utile ai fini di anzianità, ferie, tredicesima.
Fruizione oraria: articolabile con il CCNL e con accordi individuali; ARAN e prassi amministrative ammettono la flessibilità (all'inizio o alla fine dell'orario, in mezzo, ecc.) purché compatibile con l'organizzazione del servizio.
8. Il congedo per malattia del figlio (artt. 47-49 D.Lgs. 151/2001)
Congedo per malattia del figlio Fonte: artt. 47-49 D.Lgs. 151/2001 Variabile per età
Uno dei due genitori (alternativamente) ha diritto ad astenersi dal lavoro per malattia del figlio:
| Età figlio | Durata | Retribuzione |
|---|---|---|
| Fino a 3 anni | Senza limiti (illimitato) | Non retribuito ex D.Lgs. 151/2001; CCNL FL: primi 30 gg/anno al 100% per figli fino a 3 anni |
| Dai 3 agli 8 anni | Massimo 5 giorni lavorativi/anno per genitore | Non retribuito (integrazione INPS solo per periodi indennizzati ex art. 48-bis) |
| Oltre 8 anni | Non spetta congedo specifico | Ricorrere a permessi o ferie |
Adempimenti: certificato medico attestante la malattia del figlio (redatto da pediatra o medico convenzionato SSN); dichiarazione dell'altro genitore di non aver fruito del congedo per lo stesso motivo e periodo. Il congedo è utile ai fini dell'anzianità di servizio, ma con effetti su ferie/tredicesima come da CCNL.
Coordinamento con la disciplina degli scaglioni retributivi ordinari: il congedo per malattia figlio è alternativo alla malattia propria del lavoratore; va documentato distintamente.
9. L'assegnazione temporanea per genitori con figli minori di 3 anni (art. 42-bis)
Assegnazione temporanea Fonte: art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 Fino a 3 anni
Il genitore con figli minori di 3 anni, dipendente di una PA, può ottenere — a domanda — l'assegnazione temporanea presso una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa. È un diritto del dipendente, non discrezionale dell'ente. Durata massima: 3 anni continuativi.
Requisiti:
- Figlio minore di 3 anni;
- Esistenza di posto vacante corrispondente al profilo nell'ente di destinazione;
- Domanda motivata + documentazione.
Effetti pratici: il dipendente presta servizio presso l'ente destinatario ma il rapporto di lavoro resta con l'ente di appartenenza (analogia col comando). L'ente destinatario deve accettare se sussistono i presupposti — il diniego motivato è puntualmente sindacabile (Cass. Lav. sent. 8404/2022). Cfr. il monografico Tipologie di mobilità del personale pubblico — sez. 10.
10. Adozione e affidamento (artt. 26-31 e 36-37 D.Lgs. 151/2001)
Congedo di maternità/paternità per adozione o affidamento Fonte: artt. 26-31 D.Lgs. 151/2001
La lavoratrice o il lavoratore che adotta o ottiene in affidamento preadottivo un minore ha diritto a un congedo di 5 mesi, da fruire a partire dall'ingresso del minore nella famiglia (per adozioni nazionali e internazionali).
Regime speciale per l'adozione internazionale (art. 27 c. 3): il congedo può essere fruito anche parzialmente prima dell'ingresso in Italia per svolgere i necessari adempimenti nel Paese di origine del minore.
Affidamento non preadottivo (art. 36-37): congedo di 3 mesi nei 5 mesi successivi all'affidamento.
Congedo parentale per adozione (art. 36): stessa disciplina del congedo parentale «ordinario» (art. 32) — 6 mesi per genitore, tetti complessivi, entro 14 anni dall'ingresso del minore in famiglia (indipendentemente dall'età del bambino all'atto dell'adozione/affidamento e non oltre la maggiore età — scheda INPS 16/6/2026).
Riposi giornalieri (art. 45): applicabili anche in caso di adozione/affidamento nel primo anno di ingresso del minore in famiglia, con la stessa disciplina degli artt. 39-40.
11. Lavoro flessibile: part-time (art. 8 D.Lgs. 81/2015) e lavoro agile (L. 81/2017)
Diritto di richiedere la trasformazione a part-time Fonte: art. 8 c. 3 D.Lgs. 81/2015 Fino ai 13 anni del figlio o oltre se disabile
Il lavoratore con almeno un figlio convivente di età non superiore a 13 anni (o disabile senza limiti di età) ha diritto di richiedere — per una sola volta — la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, con riduzione di orario non superiore al 50%.
Il diritto è di priorità nella valutazione delle richieste di part-time da parte dell'ente. La trasformazione è reversibile: il lavoratore ha priorità nel rientro al tempo pieno (art. 8 c. 4). ⚠️ Aggiornamento del 20/8/2026: l'ARAN orient. n. 37362 del 18/5/2026 (art. 53 CCNL FL) chiarisce che se l'accordo individuale non prevede un termine di durata, l'ente non può imporre d'ufficio il rientro al tempo pieno, anche a fronte di gravose esigenze organizzative — cfr. rassegna del 20/8 e rassegna del 21/8 (Oliveri: programmare col PIAO).
Lavoro agile con priorità per i genitori Fonte: art. 18 L. 22/5/2017 n. 81 come mod. da DL 30/2021 e ss.
Il lavoratore genitore con figli fino a 12 anni — o con figli disabili senza limiti di età — ha diritto di priorità nell'accesso al lavoro agile (o «smart working»). Nel comparto Funzioni Locali il lavoro agile è disciplinato dal POLA/PIAO Sezione 3.2 e dai CCNL 16/11/2022 e 23/2/2026. Cfr. il monografico Lavoro agile nella PA locale.
Il lavoro agile non è un diritto potestativo: l'ente valuta la compatibilità con l'organizzazione del servizio. La priorità del genitore opera nella comparazione con altre richieste.
Orario flessibile e turni Fonte: CCNL Funzioni Locali
Il CCNL Funzioni Locali disciplina forme di orario flessibile (banda oraria di ingresso/uscita) e — nei servizi che lo consentono — la possibilità di preferenza sui turni per il lavoratore genitore. La regolamentazione di dettaglio è demandata al regolamento di organizzazione degli uffici e servizi dell'ente + contrattazione decentrata.
12. Sostegni economici: Bonus asilo nido + Assegno Unico Universale + integrazioni CCNL
Bonus asilo nido INPS Fonte: art. 1 c. 355 L. 232/2016 + LB successive
Il Bonus asilo nido è un contributo INPS per il pagamento della retta dell'asilo nido pubblico o privato autorizzato, oppure per forme di supporto presso l'abitazione in caso di gravi patologie del bambino. Importi (regime 2026, salvo modifica LB): fino a € 3.000/anno (base) o € 3.600/anno per ISEE ≤ 40.000. La domanda si presenta all'INPS.
Ruolo del Comune: verificare le rette applicate dai servizi educativi 0-3 comunali, la coerenza con il tariffario ISEE, la corretta emissione delle ricevute utili per la domanda del genitore all'INPS. Adempimento anche del Servizio Sociale come front-office informativo.
Assegno Unico Universale (AUU) Fonte: D.Lgs. 21/12/2021 n. 230
L'Assegno Unico Universale è la misura strutturale di sostegno alle famiglie per ogni figlio a carico dal 7° mese di gravidanza fino ai 18 anni (21 anni se studente/lavoratore in condizioni di reddito basso/formazione, senza limiti per disabili). Sostituisce assegni familiari + detrazioni figli a carico + assegno terzo figlio + bonus nascita. Importi in base a ISEE del nucleo. Domanda all'INPS.
Ruolo del Comune: front-office informativo tramite Servizio Sociale; verifica ISEE per servizi comunali collegati; comunicazione ai dipendenti dell'ente attraverso l'Ufficio Personale.
Integrazioni economiche del CCNL Funzioni Locali
Il CCNL FL prevede tipicamente le seguenti integrazioni a favore del dipendente in stato di genitorialità:
- Integrazione retribuzione fino al 100% per il congedo di maternità e paternità obbligatoria (dal minimo INPS all'ordinaria retribuzione mensile);
- Retribuzione al 100% per i primi 30 giorni di congedo per malattia figlio fino ai 3 anni (art. specifico CCNL);
- Copertura previdenziale/contributiva piena;
- Buoni pasto: generalmente esclusi durante congedi di maternità/paternità/parentale (cfr. il monografico Buoni pasto nei dipendenti degli enti locali).
La disciplina è soggetta ad aggiornamento con il CCNL 2025-2027 firmato l'11/8/2026 (cfr. il monografico CCNL FL 2025-2027).
13. Tutele specifiche: divieto di licenziamento, dimissioni convalidate, ripresa attività
Divieto di licenziamento Fonte: art. 54 D.Lgs. 151/2001
È vietato il licenziamento della lavoratrice dall'inizio della gravidanza fino al compimento del 1° anno di vita del bambino. Il divieto opera anche in caso di adozione o affidamento (dall'ingresso in famiglia fino al 1° anno).
Eccezioni tipizzate (art. 54 c. 3):
- Colpa grave che integri giusta causa di risoluzione del rapporto (art. 2119 c.c.);
- Cessazione dell'attività aziendale/ente (ipotesi remota nel pubblico impiego);
- Ultimazione della prestazione per cui è stato assunto (per contratti a termine).
Analogo divieto è previsto per il padre lavoratore nei periodi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio e alternativo (art. 54 c. 7). Il licenziamento pronunciato in violazione è nullo: il lavoratore ha diritto alla reintegra e alle retribuzioni dovute.
Dimissioni convalidate Fonte: art. 55 D.Lgs. 151/2001
Le dimissioni della lavoratrice madre dalla gravidanza fino al 3° anno di vita del bambino — o del padre lavoratore nei periodi tutelati — devono essere convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL). Senza convalida le dimissioni sono inefficaci. La procedura si svolge tramite piattaforma telematica ITL o presso gli uffici territoriali. → Ufficio Personale: non accettare dimissioni non convalidate nei periodi tutelati; comunicare al dipendente la procedura corretta.
Diritto al rientro nella stessa unità produttiva/mansione Fonte: art. 56 D.Lgs. 151/2001
Al termine del congedo di maternità/paternità/parentale, il lavoratore ha diritto:
- Al rientro nella stessa unità produttiva dove era occupato all'inizio del periodo di congedo;
- Al mantenimento della stessa mansione o di una equivalente (art. 2103 c.c.);
- Al riconoscimento del periodo come utile ai fini della progressione di carriera (con esclusioni CCNL per ferie/tredicesima nel parentale non retribuito);
- A un adeguamento delle condizioni di lavoro per la conciliazione (art. 34 c. 6 come modificato dal D.Lgs. 105/2022 — right to request introdotto dalla direttiva WLB).
Permessi L. 104/1992 per assistenza a figlio disabile Fonte: art. 33 L. 104/1992
Il genitore di figlio con handicap in situazione di gravità (art. 3 c. 3 L. 104/1992) ha diritto a 3 giorni di permesso mensile retribuito (o a 2 ore/gg fino ai 3 anni del figlio). I permessi sono alternativi tra i genitori (non cumulabili nello stesso giorno). Trattamento economico al 100% (INPS con conguaglio ente).
Congedo straordinario ex art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001: fino a 2 anni di congedo retribuito per assistenza a familiare con handicap grave. Recente giurisprudenza (Cass. lav. 2025) ne ha ampliato l'accessibilità.
14. Focus Segretario Comunale
Il Segretario Comunale in stato di genitorialità gode di tutti gli istituti sopra descritti — con qualche specificità:
- Congedo di maternità/paternità: piena applicazione (indennità INPS + integrazione CCNL specifico Segretari). Durante il periodo di congedo la sede di segreteria è coperta con reggenza (spesso dal Vice-Segretario ove presente, altrimenti dall'Albo Nazionale con nomina di un reggente);
- Congedo parentale: piena applicazione; nei periodi di congedo non retribuito (o al 30%) l'onere di reggenza è a carico del Comune (o del sistema convenzionale se in segreteria convenzionata);
- Riposi giornalieri: applicabili; la compatibilità con la funzione va valutata caso per caso ma non è un ostacolo giuridico;
- Diritto al part-time: applicabile con le specificità della funzione (autorizzazione Sindaco + eventuale delibera consiliare);
- Lavoro agile: applicabile secondo il POLA/PIAO dell'ente; alcune attività del Segretario non sono agevolabili (assistenza alle sedute); altre sì (istruttoria di pareri, consulenza scritta);
- Assegnazione temporanea ex art. 42-bis: applicabile ma richiede coordinamento con l'Albo Nazionale + valutazione della disponibilità di una sede compatibile nella provincia/regione dell'altro genitore.
Coordinamento con il monografico sugli obblighi di presenza del Segretario Comunale e con la disciplina delle ferie (in caso di gestione integrata delle assenze).
📊 Tabella sinottica di tutti gli istituti a favore dei futuri genitori e dei neo-genitori
| Istituto | Fonte | Beneficiario | Durata | Trattamento economico |
|---|---|---|---|---|
| Permessi visite prenatali | art. 14 D.Lgs. 151/2001 | Gestante | Senza tetto (documentato) | 100% (ente) |
| Interdizione anticipata | art. 17 D.Lgs. 151/2001 | Gestante | Variabile (ITL/ASL) | 80% INPS + integrazione CCNL 100% |
| Divieto lavori pericolosi/notturno | artt. 6, 7, 53 D.Lgs. 151/2001 | Gestante/Madre 1° anno | Fino a 7 mesi post-parto (pericolosi); 1° anno (notturno) | 100% (spostamento mansioni) |
| Congedo maternità | art. 16 D.Lgs. 151/2001 | Madre | 5 mesi (2+3, o flex 1+4 / 0+5) | 80% INPS + integrazione CCNL 100% |
| Congedo paternità obbligatorio | art. 27-bis D.Lgs. 151/2001 | Padre | 10 gg + 1 parto plurimo | 100% INPS + integrazione CCNL |
| Congedo paternità alternativo | art. 28 D.Lgs. 151/2001 | Padre (casi eccez.) | Residuo maternità (max 3 mesi post-parto) | 80% INPS + integrazione CCNL 100% |
| Congedo parentale | artt. 32-38 D.Lgs. 151/2001 (art. 34 c. 1 riscritto da art. 1 c. 217 L. 207/2024 — Circolare INPS 95/2025) | Entrambi genitori (9 mesi genitore solo) | 6 mesi × genitore (7 al padre con astensione ≥ 3 mesi); tetto 10-11 mesi complessivi entro i 14 anni del figlio | Art. 34 c. 1: 3 mesi ciascun genitore non trasferibili @ 30% + 2 mesi in alternativa @ 80% entro il 6° anno + 1 ulteriore mese in alternativa @ 80% entro il 6° anno (LB 2025) + 3 mesi in alternativa @ 30%. Genitore solo: 9 mesi @ 30%. Art. 34 c. 3: mesi ulteriori @ 30% fino a 14 anni se reddito < 2,5 volte trattamento minimo pensione |
| Riposi giornalieri (allattamento) | artt. 39-40 D.Lgs. 151/2001 | Madre (o padre in casi tipizzati) | 1° anno di vita — 1 o 2 ore/gg (raddoppiate parto plurimo) | 100% INPS |
| Congedo malattia figlio 0-3 anni | art. 47 D.Lgs. 151/2001 + CCNL | Alternato tra genitori | Illimitato | CCNL FL: primi 30 gg/anno 100%; oltre non retribuito |
| Congedo malattia figlio 3-8 anni | art. 47 D.Lgs. 151/2001 | Alternato tra genitori | Max 5 gg lavorativi/anno per genitore | Non retribuito |
| Assegnazione temporanea | art. 42-bis D.Lgs. 151/2001 | Entrambi genitori con figli < 3 anni | Fino a 3 anni | Retribuzione integrale ente destinatario |
| Congedo per adozione/affidamento | artt. 26-31 e 36-37 D.Lgs. 151/2001 | Adottanti/affidatari | 5 mesi (adoz.); 3 mesi (affid. non pre-adott.) | 80% INPS + integrazione CCNL |
| Diritto richiesta part-time | art. 8 c. 3 D.Lgs. 81/2015 | Genitori con figli ≤ 13 anni o disabili | Con riduzione max 50%; reversibile | Pro quota |
| Priorità lavoro agile | art. 18 L. 81/2017 + DL 30/2021 | Genitori con figli ≤ 12 anni o disabili | Da POLA/PIAO ente | 100% |
| Permessi L. 104 (figlio disabile grave) | art. 33 L. 104/1992 | Genitore di figlio con L. 104 art. 3 c. 3 | 3 gg/mese o 2 ore/gg | 100% INPS + integrazione CCNL |
| Congedo straordinario handicap grave | art. 42 c. 5 D.Lgs. 151/2001 | Genitore/familiare | Fino a 2 anni | Retribuzione ridotta (INPS) |
| Bonus asilo nido INPS | art. 1 c. 355 L. 232/2016 | Genitori (domanda INPS) | Annuale fino a 3 anni figlio | Fino a € 3.600/anno secondo ISEE |
| Assegno Unico Universale | D.Lgs. 230/2021 | Genitori con figli ≤ 18 (o 21 studenti; senza limite disabili) | Mensile da 7° mese gravidanza | Variabile ISEE |
| Divieto licenziamento | art. 54 D.Lgs. 151/2001 | Madre (fino a 1 anno figlio); Padre nei periodi congedo | Tutela integrale | Nullità del licenziamento + reintegra |
| Dimissioni convalidate ITL | art. 55 D.Lgs. 151/2001 | Madre e Padre in periodi tutelati (fino a 3 anni figlio) | Procedura obbligatoria ITL | — |
| Diritto al rientro/adeguamento | art. 56 D.Lgs. 151/2001 + art. 34 c. 6 | Genitori rientranti dal congedo | Continuativo | Stessa retribuzione |
Decalogo operativo in 10 punti per il Segretario e per l'Ufficio Personale
- Mappare tempestivamente le comunicazioni di gravidanza/nascita/adozione ricevute; aprire per ciascun dipendente una scheda genitorialità che tenga traccia degli istituti attivati, delle date di inizio/fine e delle indennità;
- Aggiornare il DVR ex D.Lgs. 81/2008 al ricevimento di comunicazione di gravidanza — valutazione dei rischi specifici + eventuale spostamento a mansioni compatibili;
- Predisporre modulistica-tipo per: comunicazioni al datore di lavoro (visite prenatali, congedi, allattamento, malattia figlio), istanze all'ITL (interdizione anticipata), comunicazioni all'INPS;
- Curare l'informativa al personale sui diritti e le procedure — vademecum interno + sessione informativa in occasione di ogni comunicazione di nascita, con particolare attenzione al congedo di paternità obbligatorio (istituto spesso sottoutilizzato);
- Monitorare il rispetto del divieto di licenziamento (art. 54): nessuna procedura disciplinare pregiudizievole nei periodi tutelati salvo giusta causa; nessuna cessazione automatica di rapporti a termine per gravidanza;
- Presidiare la convalida ITL delle dimissioni: non accettare mai dimissioni non convalidate nei periodi tutelati; comunicare al dipendente la procedura corretta;
- Programmare in PIAO la copertura organizzativa dei congedi lunghi (parentali) e le eventuali sostituzioni tramite personale a tempo determinato art. 36 D.Lgs. 165/2001; coordinamento col PTFP;
- Distinguere con precisione le fasce di indennità del congedo parentale (80% / 30% / senza indennità) e imputare correttamente le voci al cedolino; verificare gli aggiornamenti delle leggi di bilancio annuali;
- Coordinare il lavoro agile e il part-time genitoriale con la Sezione 3.2 POLA del PIAO e con il regolamento di organizzazione degli uffici e servizi; garantire la priorità ai genitori con figli fino a 12 anni;
- Front-office informativo tramite Servizio Sociale e Ufficio Personale su AUU + Bonus asilo nido + sostegni comunali (se attivi); coordinamento con l'INPS e gli enti previdenziali.
Fonti di riferimento: Costituzione artt. 30, 31, 37; D.Lgs. 26/3/2001 n. 151 «Testo Unico maternità e paternità»; L. 8/3/2000 n. 53; L. 5/2/1992 n. 104; L. 22/5/2017 n. 81 (lavoro agile); D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (part-time); D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 (recepimento direttiva UE 2019/1158 work-life balance); D.Lgs. 21/12/2021 n. 230 (Assegno Unico Universale); L. 30/12/2016 n. 232 art. 1 c. 355 (Bonus asilo nido); L. 27/12/2017 n. 205 (estensione congedo maternità); L. 30/12/2018 n. 145 (0+5 mesi); Direttiva 2019/1158/UE; CCNL Funzioni Locali 16/11/2022, 23/2/2026, 2025-2027 firmato 11/8/2026; leggi di bilancio annuali sull'indennità del congedo parentale (LB 2023, 2024, 2025, 2026 e successive — con estensione del perimetro temporale a 14 anni e ampliamento dei 3 mesi indennizzati all'80%). 📎 INPS — Scheda-servizio «Indennità di congedo parentale per lavoratrici e lavoratori dipendenti», aggiornata al 16 giugno 2026 (inps.it) — fonte autoritativa per: perimetro 14 anni, articolazione 9 mesi indennizzati (3 madre + 3 padre + 3 alternativi), fruizione oraria in 2 modalità (frazioni di ora ex art. 32 c. 1-bis e mezze giornate ex art. 32 c. 1-ter), procedura di presentazione domanda tramite portale INPS «Domande di maternità e paternità» + card «Consulta Contatori congedo parentale», termine di definizione INPS di 55 giorni ex art. 2 L. 241/1990. Circolare INPS 27/10/2022 n. 122 (nozione di «genitore solo» ex art. 337-quater c.c.). 📎 Circolare INPS 26/5/2025 n. 95 — istruzioni applicative per l'elevazione all'80% del terzo mese di congedo parentale (art. 1 c. 217 L. 30/12/2024 n. 207 — LB 2025 che ha riscritto l'art. 34 c. 1 D.Lgs. 151/2001); genesi normativa in tre tappe (L. 29/12/2022 n. 197 LB 2023 primo mese all'80% → L. 30/12/2023 n. 213 LB 2024 secondo mese elevato al 60% → L. 30/12/2024 n. 207 LB 2025 terzo mese all'80%); decorrenza dal 1/1/2025; codici UniEmens operativi (PG4 orario + PG5 giornaliero + 3Z/4A pubblici GDP-ListaPosPA + L331 conguaglio + M047 rettifica); trattamento fiscale ex art. 6 TUIR + art. 23 DPR 600/1973; conti INPS GAT30283 e GAT30284. Approfondimento: Mariangela Di Cuia, «Congedo parentale 2025: tre mesi all'80% per i lavoratori dipendenti», Altalex 9/6/2025. Le indicazioni sono aggiornate al 21 agosto 2026; verificare la manovra vigente per gli importi indennizzati. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.