Il buono pasto è uno degli istituti più trasversali del trattamento del dipendente pubblico locale: tocca contemporaneamente il diritto del lavoro (regole di maturazione e diritto soggettivo del dipendente), la contabilità (impegno e liquidazione della spesa), la contrattualistica pubblica (modalità di acquisto), la fiscalità (regime di esenzione IRPEF), il diritto sindacale (criteri di liquidazione in contrattazione decentrata). Negli ultimi mesi due novità hanno rimesso al centro il tema: l'introduzione del buono pasto anche in modalità agile (art. 41, c. 3-bis, CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026) e il chiarimento dell'ARAN con parere n. 37481 che ha distinto, sotto il profilo della pausa pranzo e della sua rilevazione, il lavoro agile dal lavoro da remoto. In questa guida ricostruiamo con taglio operativo l'intera disciplina, alla luce delle novità e dei casi pratici più ricorrenti per il responsabile del personale.

📌 In sintesi.
  • Il buono pasto è un servizio sostitutivo di mensa a carattere assistenziale, non costituisce retribuzione (Cass. SS.UU. 13093/2024) e non è soggetto a contribuzione previdenziale.
  • La fonte contrattuale principale è l'art. 13 del CCNL 14 settembre 2000, oggi integrato dall'art. 41 c. 3-bis del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 per il lavoro agile.
  • I requisiti tipici di maturazione sono: prestazione lavorativa oltre la sesta ora, pausa pranzo di almeno 30 minuti, presenza nella fascia oraria del pranzo.
  • ARAN n. 37481: nel lavoro agile non è prevista la misurazione dell'orario, quindi nessuna rilevazione della pausa; il buono matura per automatismo convenzionale. Nel lavoro da remoto, invece, la pausa va rilevata come per la presenza.
  • Regime fiscale: esente IRPEF fino a € 8/giorno per i buoni elettronici e fino a € 4/giorno per i buoni cartacei (art. 51 c. 2 lett. c) TUIR).
  • Acquisto tramite Consip — convenzioni «Buoni pasto» ed., con possibile ricorso al MePA o ad altri sistemi di e-procurement.

Il quadro normativo e contrattuale

La disciplina dei buoni pasto nel comparto Funzioni Locali si fonda su una pluralità di fonti, tra loro coordinate:

Fonte Contenuto
Art. 13 CCNL 14 settembre 2000 Disciplina-base del servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti del comparto Regioni-Autonomie Locali; condizioni di erogazione tramite buono pasto
Art. 45 CCNL 14 settembre 2000 Servizio mensa: garantito dall'amministrazione anche tramite convenzioni con ristoranti o erogazione di buoni pasto sostitutivi
Contratto decentrato integrativo (CCI) Adattamenti operativi: valore del buono nel rispetto del tetto fiscale, modalità di liquidazione, eventuali esclusioni
Art. 41 c. 3-bis CCNL FL 23/2/2026 Maturazione del buono pasto anche in modalità agile con automatismo convenzionale
D.M. 7 giugno 2017, n. 122 Regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (definizione, caratteristiche del buono, obblighi degli emittenti, requisiti tecnici, rapporti con esercenti)
Art. 51 c. 2 lett. c) TUIR (DPR 917/1986) Regime fiscale di esenzione IRPEF: € 4/giorno (cartacei) e € 8/giorno (elettronici)
D.Lgs. 36/2023, art. 50 e ss. Regole di acquisto: ricorso a convenzioni Consip, MePA o procedure ad evidenza pubblica

La natura giuridica del buono pasto

Sul piano giuridico, il buono pasto ha natura di servizio sostitutivo di mensa a carattere assistenziale. La Cassazione, anche a Sezioni Unite, ha più volte chiarito che il buono pasto:

  • non costituisce retribuzione in senso tecnico (non concorre alla determinazione del TFR, del TFS, dell'indennità di posizione o di risultato, della pensione);
  • non rientra nella nozione di trattamento accessorio ai fini dell'art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017 (tetto storico salario accessorio 2016) — non grava cioè sul Fondo risorse decentrate;
  • non è soggetto a contribuzione previdenziale nei limiti dell'esenzione fiscale;
  • è una agevolazione di carattere assistenziale finalizzata a permettere la consumazione del pasto durante l'interruzione dell'attività lavorativa.
📌 Cass. SS.UU. 13093/2024. Confermando un orientamento consolidato (Cass. 14290/2009; 16135/2011; 9148/2013; 11602/2014), le Sezioni Unite hanno ribadito che il buono pasto non è componente della retribuzione ed è quindi liberamente regolato dalla contrattazione collettiva e dai regolamenti dell'amministrazione, senza che il dipendente possa vantare un diritto soggettivo all'erogazione al di là dei presupposti previsti dalle fonti applicabili.

I requisiti tipici di maturazione

Sulla base dell'art. 13 del CCNL 14/9/2000 e della prassi applicativa consolidata (richiamata dai pareri ARAN), il diritto al buono pasto matura quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

Requisito Regola operativa
1. Prestazione lavorativa effettiva Almeno 6 ore di prestazione nella giornata (sono incluse le ore di servizio in trasferta, le ore di formazione obbligatoria; sono esclusi i permessi e le assenze)
2. Effettuazione della pausa pranzo Pausa di almeno 30 minuti (art. 8 D.Lgs. 66/2003 — pausa obbligatoria oltre la sesta ora di lavoro)
3. Collocazione nella fascia oraria del pranzo La pausa deve cadere nella fascia oraria identificata dall'ente (tipicamente 12:30-15:00), come definita nel regolamento dell'orario di servizio
4. Rilevazione dell'orario Rilevazione tramite badge, timbratura elettronica o sistema equivalente (salvo modalità agile, come illustrato sotto)
⚠️ Il rapporto con l'art. 8 D.Lgs. 66/2003. Il rispetto della pausa almeno trentennale oltre la sesta ora è un obbligo di sicurezza sul lavoro, non una mera condizione contrattuale del buono pasto. La pausa non è derogabile dal lavoratore, e l'ente deve garantirne l'effettiva fruizione. Una pausa pretermessa non solo nega il buono pasto ma può configurare responsabilità del datore di lavoro in materia di salute e sicurezza.

Il parere ARAN n. 37481: lavoro agile vs lavoro da remoto

Il parere ARAN n. 37481 ha chiarito un dubbio operativamente decisivo per gli uffici personale: come si applicano le regole della pausa e della maturazione del buono pasto quando il dipendente non lavora in presenza? La risposta dell'ARAN distingue nettamente tra lavoro agile e lavoro da remoto.

L'art. 41 c. 3-bis del CCNL 23 febbraio 2026

Il CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, all'art. 41 c. 3-bis, ha introdotto per la prima volta la previsione della maturazione del buono pasto anche in modalità agile, disponendo che:

«Ai fini dell'erogazione del buono pasto, le ore di lavoro convenzionali della giornata di lavoro resa in modalità agile sono pari alle ore di lavoro ordinarie che il dipendente avrebbe svolto per la medesima giornata se avesse reso la prestazione in presenza».

La norma introduce un automatismo convenzionale: poiché il lavoro agile, per definizione, non comporta la misurazione della durata della prestazione, la durata della giornata viene determinata in modo convenzionale, equiparandola a quella che il lavoratore avrebbe dovuto rendere se avesse lavorato in presenza nella stessa giornata.

La regola dell'ARAN n. 37481

✅ Principio ARAN 37481. Nel lavoro agile non è prevista la misurazione dell'orario di lavoro; di conseguenza, ai fini della maturazione del buono pasto, non può essere previsto alcun rilevamento della pausa. La giornata agile è una giornata «convenzionale» nella sua interezza.
Nel lavoro da remoto, invece, la prestazione è soggetta — per orario e pause — alle stesse regole del lavoro in presenza. Anche la maturazione del buono pasto segue le regole ordinarie, e la pausa va rilevata con gli strumenti previsti dall'amministrazione.
Profilo Lavoro agile Lavoro da remoto
Misurazione dell'orario Non prevista Sì, come per la presenza
Determinazione della giornata Convenzionale (ore ordinarie) Ore effettivamente lavorate
Rilevazione della pausa NO — necessaria
Maturazione del buono Automatica sulla base delle ore convenzionali Subordinata al rispetto delle condizioni ordinarie
Fonte Art. 41 c. 3-bis CCNL 23/2/2026 + ARAN 37481 Regole generali (art. 13 CCNL 14/9/2000 + art. 8 D.Lgs. 66/2003) + ARAN 37481

Implicazioni operative per il responsabile del personale

⚠️ Configurazione dei sistemi di rilevazione. Il responsabile del personale deve assicurarsi che il sistema di rilevazione presenze distingua chiaramente:
  • Codice giornata agile: il buono pasto matura automaticamente sulla base delle ore convenzionali, senza che sia richiesta la timbratura di pausa;
  • Codice giornata in lavoro da remoto: il dipendente è tenuto a rilevare la pausa con le stesse modalità della giornata in presenza (timbratura virtuale, autocertificazione registrata sul sistema, ecc.);
  • Codice giornata in presenza: regime ordinario.
La corretta classificazione delle giornate nei provvedimenti autorizzativi e nei sistemi di gestione presenze è la condizione necessaria per evitare contestazioni dei dipendenti e per assicurare l'esattezza della liquidazione mensile dei buoni pasto.

I casi pratici più frequenti

1. Part-time

Per il personale a tempo parziale, il diritto al buono pasto matura nei giorni in cui la prestazione è di durata uguale o superiore alle 6 ore con effettiva pausa pranzo. Per i part-time orizzontali con prestazione inferiore a 6 ore giornaliere, il buono pasto non matura. Per i part-time verticali (es. 3 giorni a settimana di lavoro a tempo pieno) il buono pasto matura regolarmente nei giorni di prestazione che soddisfano i requisiti.

2. Lavoro per turni

Per il personale turnista, il diritto al buono pasto è disciplinato dal regolamento dell'orario di servizio dell'ente. Generalmente:

  • Turno mattutino 7:00-13:00: 6 ore di lavoro effettivo + pausa nella fascia pranzo → maturazione regolare;
  • Turno pomeridiano 13:00-19:00: la pausa può cadere nella fascia oraria del pranzo o della cena, a seconda della disciplina interna;
  • Turno notturno: di norma è prevista l'erogazione di un buono pasto «sostitutivo cena» nelle prestazioni che includono la fascia oraria della cena (tipicamente 19:00-22:00).

3. Missione e trasferta

Nelle giornate di missione fuori sede, il regime del buono pasto dipende dall'indennità di trasferta applicata e dalle modalità di rimborso del pasto:

  • Se il pasto è rimborsato a piè di lista (o tramite anticipo per cassa) entro il limite del rimborso pasto in missione, non spetta il buono pasto per la stessa giornata (divieto di doppio beneficio);
  • Se la missione è di durata inferiore a quanto necessario per il rimborso pasto, ma il dipendente lavora oltre la sesta ora con pausa effettuata, il buono pasto matura;
  • Le modalità concrete sono definite dal regolamento delle missioni dell'ente.

4. Ferie, permessi, malattia, congedi

Nelle giornate di assenza per ferie, permessi (compresi i permessi L. 104/1992 e per motivi personali), malattia, infortunio o congedi (parentale, maternità, paternità), il buono pasto non matura. Per i permessi sindacali e i permessi per assemblea, vale la regola del rispetto del requisito delle 6 ore di prestazione effettiva nella giornata, scomputando le ore di permesso.

5. Recupero straordinario e rientro pomeridiano

Per il personale che svolge rientro pomeridiano oltre l'orario ordinario settimanale (es. settimana corta con un giorno di rientro pomeridiano), il buono pasto matura quando la giornata complessiva supera le 6 ore con effettiva pausa nella fascia oraria del pranzo. In molti enti, per il personale che effettua il rientro pomeridiano in attuazione dell'orario contrattuale, è prevista l'erogazione di due buoni pasto nella giornata (uno per il pranzo, uno per la cena) qualora la prestazione si protragga oltre le ore 19:00 — secondo la disciplina del regolamento interno.

6. Settimana corta su 4 giorni (art. 41 CCNL 23/2/2026)

Con l'introduzione della settimana corta su 4 giorni da parte del CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, il regime del buono pasto va calibrato sull'effettiva durata della prestazione giornaliera. Nei 4 giorni di lavoro a tempo pieno (con ore aumentate rispetto alle 7,2 ore standard) il dipendente ha generalmente diritto al buono pasto in tutti i giorni lavorati, sempre con i requisiti di pausa e fascia oraria.

Il regime fiscale e previdenziale

Ai sensi dell'art. 51, c. 2, lett. c), del TUIR (DPR 917/1986), il buono pasto è esente da IRPEF nei seguenti limiti:

Tipologia Esenzione IRPEF Quota eccedente
Buoni pasto cartacei fino a € 4,00/giorno Imponibile IRPEF e soggetta a contribuzione
Buoni pasto elettronici fino a € 8,00/giorno Imponibile IRPEF e soggetta a contribuzione
Indennità sostitutiva di mensa fino a € 5,29/giorno per i lavoratori del settore edile e/o con prestazione lontano dalla sede Imponibile IRPEF
📌 Cosa significa «buono elettronico». Il D.M. 7 giugno 2017, n. 122, definisce «buoni pasto elettronici» quelli emessi in formato esclusivamente elettronico, su carta, dispositivo o applicazione informatica. Il maggior tetto di esenzione (€ 8 vs € 4) è stato concepito dal legislatore per incentivare la transizione al formato elettronico. Oggi gli enti locali ricorrono in larghissima maggioranza al buono elettronico.

Le regole di acquisto: Consip, MePA e procedure pubbliche

L'acquisto dei buoni pasto da parte degli enti locali è soggetto alle regole generali sui contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023) e alle norme di razionalizzazione degli acquisti (L. 296/2006, art. 1 c. 449 e ss.). I canali tipici sono:

Canale Quando ricorrere Vantaggi
Convenzioni Consip «Buoni pasto» Soluzione preferenziale per la generalità degli enti locali (art. 1 c. 449 L. 296/2006) Prezzi di mercato negoziati a livello nazionale, semplicità procedurale, garanzia di standard di servizio
MePA (Mercato Elettronico della PA) Quando le convenzioni Consip non siano attive o non coprano le esigenze specifiche dell'ente Procedura semplificata di ODA o RDO sotto soglia
Procedure ad evidenza pubblica Per importi e specifiche tali da richiedere una gara dedicata Maggiore personalizzazione del servizio (es. circuito di esercenti, tipologia di rete convenzionata)
Adesione a centrali di committenza regionali Quando la centrale regionale offra condizioni di mercato confrontabili o migliori Coordinamento con la programmazione regionale degli acquisti

Aspetti contabili e di gestione

Impegno della spesa

La spesa per i buoni pasto è una spesa di personale di natura assistenziale, da imputarsi al Titolo I — Tipologia spese correnti — Macroaggregato «Acquisto di beni e servizi» del bilancio di previsione (cod. di IV livello del piano dei conti integrato). L'impegno si assume in sede di approvazione del bilancio sulla base del fabbisogno stimato (n. dipendenti × n. giorni medi × valore buono).

Liquidazione mensile

La liquidazione avviene di norma con cadenza mensile sulla base dei tabulati di rilevazione presenze:

  1. L'ufficio personale estrae dal sistema presenze il numero di buoni pasto maturati per ciascun dipendente nel mese di riferimento;
  2. I responsabili di settore vidimano l'elenco (o l'ente prevede vidimazione automatica del Segretario o del responsabile finanziario);
  3. Il responsabile finanziario emette il mandato a favore della società emittente / fornitore;
  4. Il fornitore consegna i buoni (in formato elettronico, tipicamente accreditati sulla tessera personale del dipendente).

Inserimento nel CUD/CU del dipendente

La quota eventualmente eccedente i tetti fiscali deve essere riportata nel cedolino mensile come elemento accessorio in natura e cumulata, a fine anno, nella Certificazione Unica del dipendente. È compito del responsabile del trattamento economico assicurare la corretta esposizione contabile e fiscale.

Errori e patologie ricorrenti

🚫 Le patologie più frequenti
  • Mancata rilevazione della pausa nel lavoro in presenza: configura inadempimento del datore di lavoro all'art. 8 D.Lgs. 66/2003 e nega legittimamente il buono pasto.
  • Erogazione del buono in giornate di assenza (ferie, permessi, malattia): integra responsabilità erariale del responsabile e del Segretario in caso di erogazione sistematica.
  • Erogazione del buono nel lavoro agile senza che il CCI dell'ente sia stato aggiornato: l'art. 41 c. 3-bis è di applicazione diretta, ma l'aggiornamento del CCI e dei regolamenti interni è opportuno per la chiarezza operativa.
  • Acquisto di buoni cartacei in luogo di elettronici: rinuncia ingiustificata al maggior tetto di esenzione fiscale (€ 4 vs € 8) e aggravio per il dipendente.
  • Mancato adeguamento del sistema presenze ai codici «agile» e «remoto»: rischio di doppi rilevamenti della pausa o di mancata maturazione automatica del buono in modalità agile.

🆕 Comune con servizio di mensa aziendale: è comunque tenuto all'erogazione del buono pasto?

È una delle domande più ricorrenti che si pongono i Responsabili del Personale e i Segretari Comunali di enti dotati di mensa. La risposta è netta ma richiede la conoscenza di cinque scenari operativi distinti.

📌 La regola generale: alternatività (mensa OPPURE buono, non entrambi)

Il buono pasto è, per definizione normativa e contrattuale, un «servizio sostitutivo di mensa»: sostituisce la mensa quando questa non è disponibile o non è concretamente accessibile al dipendente. Non è un beneficio cumulabile con la mensa aziendale. Le due prestazioni si trovano in rapporto di alternatività, non di concorrenza.

Fonti principali:

  • Art. 13 CCNL Regioni-Autonomie Locali 14/9/2000 — disciplina il «servizio sostitutivo di mensa» (buono pasto);
  • Art. 45 CCNL 14/9/2000 — disciplina il «servizio mensa»;
  • Art. 3 c. 1 DM MISE 7 giugno 2017 n. 122 — il buono è alternativo al servizio mensa;
  • Art. 51 c. 2 lett. c) TUIR — esenzione fiscale sui servizi sostitutivi di mensa (formulazione al singolare, non al plurale).

I cinque scenari operativi

# Scenario Regola operativa
1 Mensa funzionante, accessibile a tutti i dipendenti nella fascia oraria della pausa pranzo ❌ NO buono pasto. Il dipendente ha l'onere di utilizzare la mensa. La libera scelta di non usarla — perché preferisce mangiare fuori, perché non gradisce il menu, perché ha esigenze dietetiche non gestite — non fa sorgere il diritto al buono (orientamento Corte conti costante). L'ente ha adempiuto al proprio obbligo mettendo a disposizione il servizio.
2 Mensa non accessibile per ragioni oggettive (sede in altro edificio, frazioni, uffici distaccati; orario di servizio incompatibile con orario mensa; turni con pause fuori orario mensa; chiusura temporanea o manutenzione; guasto) ✅ SÌ buono pasto per il dipendente non raggiunto dal servizio. L'oggettiva impossibilità di fruire fa sorgere il diritto al beneficio sostitutivo. Deve essere documentata la causa oggettiva.
3 Mensa parziale — servizio limitato ad alcune categorie di dipendenti (es. solo turnisti) o a determinate fasce orarie Dipendenti coperti dalla mensa → mensa; dipendenti non coperti → buono pasto. La delibera di Giunta di istituzione del servizio e il regolamento comunale devono chiarire con precisione il perimetro dei destinatari.
4 Convenzione con ristorante o self-service esterno (mensa «indiretta») Equiparata alla mensa aziendale. Nessun buono pasto aggiuntivo. Rileva ai fini fiscali la disciplina del servizio mensa indiretta ex art. 51 c. 2 lett. c) TUIR.
5 Lavoro agile o lavoro da remoto in ente dotato di mensa aziendale ✅ SÌ buono pasto ex art. 41 c. 3-bis CCNL 23/2/2026: la mensa non è oggettivamente accessibile perché il dipendente lavora da casa o da centri satellite. Le due regole ARAN n. 37481 (agile con maturazione automatica; remoto con rilevazione pausa) si applicano indipendentemente dalla presenza della mensa in sede.
🚨 Il rischio erariale della doppia erogazione (mensa + buono). L'erogazione del buono pasto in presenza di mensa fruibile costituisce danno erariale — duplicazione ingiustificata di un beneficio a carico del bilancio pubblico. Corte conti Sez. Giurisdizionale in fattispecie analoghe ha:
  • Condannato il Responsabile del Personale al risarcimento dell'importo indebitamente erogato + interessi;
  • Coinvolto in via concorrente il Segretario Comunale per omesso controllo di legalità sull'atto autorizzativo dell'erogazione;
  • Riconosciuto la rilevanza disciplinare della prassi, se sistematica.
Con la Legge 1/2026 (Riforma «Foti») il perimetro è stato rimodulato, ma la colpa grave resta configurabile per chi omette il controllo pur essendo consapevole dell'esistenza del servizio mensa.
⚠️ La «scelta libera» del dipendente non basta. Un errore ricorrente: pensare che l'esistenza della mensa costituisca opzione per il dipendente, che potrebbe scegliere il buono in alternativa. Non è così: il diritto al buono sorge solo in presenza di oggettiva non fruibilità. L'ente che eroga il buono su semplice richiesta del dipendente — pur in presenza di mensa disponibile — espone il proprio bilancio al rischio erariale. Alcuni CCNL del settore privato prevedono forme di welfare aziendale con scelta tra mensa e buono di pari valore, ma il CCNL Funzioni Locali non lo consente.

Cosa deve prevedere il regolamento comunale se l'ente ha una mensa

✅ Contenuti obbligatori/consigliati del regolamento
  1. Dichiarazione espressa dell'alternatività: la mensa è la modalità principale; il buono è residuale e sostitutivo;
  2. Elenco tassativo dei casi di erogazione del buono in deroga (sedi distaccate, turni incompatibili, indisponibilità temporanea documentata, lavoro agile/remoto);
  3. Modulistica di richiesta del buono in deroga, con dichiarazione del dipendente e attestazione del Responsabile del servizio sull'effettiva non fruibilità della mensa;
  4. Elenco degli aventi diritto aggiornato periodicamente, distinto per categoria e sede;
  5. Verifiche periodiche (audit interni + relazione OIV/Revisori) sull'assenza di duplicazioni;
  6. Procedura in caso di chiusura temporanea della mensa (guasto, manutenzione, sciopero del personale addetto): erogazione del buono con determina del Responsabile per il periodo di indisponibilità;
  7. Trattamento dei part-time, dei nuovi assunti e del personale sisma/PNRR/TD in coordinamento con la disciplina generale.
📌 Nella pratica dei Comuni del Reatino. La stragrande maggioranza dei piccoli Comuni del Reatino non ha una mensa aziendale e ricorre esclusivamente ai buoni pasto (cfr. sezione precedente sulla casistica dei piccoli Comuni). Il tema dell'alternatività mensa-buono si pone principalmente per: (a) il Comune di Rieti; (b) alcuni Comuni medi con servizi associati; (c) le Unioni di Comuni con sede unica e mensa comune. Per i Segretari dei piccoli Comuni la questione resta rilevante nell'ipotesi di convenzioni di segreteria con Comuni dotati di mensa: il Segretario nella giornata di servizio presso il Comune con mensa deve fruire della mensa se disponibile, non ricevere il buono. Se la mensa non è accessibile per orario o motivi tecnici, si applicano le regole ordinarie.

🆕 Prospettive della trattativa: la piattaforma CISL FP nel CCNL Funzioni Locali 2025-2027

Nella trattativa in corso all'ARAN per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali 2025-2027, la CISL FP ha inserito il tema dei buoni pasto nella propria piattaforma rivendicativa. La richiesta — presentata al secondo incontro del 13 maggio 2026 — è quella di estendere il diritto al buono pasto o l'accesso alla mensa a tutti i casi in cui l'orario di servizio coincide con la pausa pranzo, superando le rigidità del regime attuale che àncora la maturazione al superamento delle sei ore giornaliere di servizio con rientro pomeridiano.

📌 Il senso della richiesta

Oggi il dipendente in servizio dalle 8:00 alle 14:00 (turno unico antimeridiano) non matura il buono pasto, anche se il servizio si è protratto oltre la sesta ora e ha ricompreso l'orario tipico della pausa pranzo. La proposta CISL FP mira a riconoscere il diritto anche in questi casi, in coerenza con la logica compensativa del sostegno alla prestazione lavorativa che si protrae nell'orario dedicato al pasto. La rivendicazione è particolarmente sentita nei piccoli Comuni e nei servizi a turno unico (biblioteche, uffici demografici, polizia locale), dove il regime attuale genera disparità tra chi lavora con rientro pomeridiano e chi svolge la propria attività in fascia antimeridiana estesa.

La proposta rientra nell'area «Equità e tutele» della piattaforma CISL FP, insieme all'introduzione di progressioni verticali in deroga strutturali e all'estensione del patrocinio legale ai casi di prescrizione del procedimento penale. Cfr. articolo dedicato al CCNL FL 25-27 (piattaforma CISL FP nella sezione 5-bis.0-bis) per il quadro completo della trattativa. La verifica definitiva sarà possibile solo alla stipula dell'Ipotesi CCNL (target: 21 luglio 2026).

🆕 Il Segretario Comunale in convenzione tra più enti: chi paga il buono pasto

Un profilo particolarmente rilevante per i Segretari Comunali dei piccoli Comuni è quello del regime del buono pasto quando la sede di servizio è ripartita tra più enti ai sensi dell'art. 98 c. 3 TUEL e delle convenzioni di segreteria. Il Segretario in convenzione presta servizio in giorni differenti presso Comuni diversi e — se supera la sesta ora giornaliera con rientro pomeridiano — matura il buono pasto presso l'ente in cui presta il servizio quel giorno.

📌 Regola operativa
  • Il buono pasto è a carico dell'ente presso cui il Segretario presta servizio nella giornata di maturazione, indipendentemente dalla titolarità (ente capofila vs ente convenzionato);
  • La rilevazione delle presenze del Segretario deve essere separata per ente, con badge distinti o rilevazione manuale controfirmata;
  • Nella convenzione di segreteria è opportuno includere una clausola specifica sui buoni pasto — se non presente, va integrata con addendum;
  • Il valore del buono è quello previsto dal regolamento comunale dell'ente presso cui il Segretario presta servizio quel giorno; se i regolamenti dei Comuni convenzionati prevedono valori differenti, il Segretario riceverà buoni di valore diverso a seconda della giornata (situazione anomala ma legittima);
  • Per i giorni alternati o «a giornate» (tipici del Segretario in scavalco), la rilevazione va coordinata con il calendario approvato dalla convenzione.
⚠️ Attenzione ai doppi rimborsi. Il Segretario che maturi il buono pasto in un ente e riceva anche l'indennità di trasferta (per lo spostamento dalla sede di titolarità principale) espone l'ente a duplicazione di benefici e a possibile rilievo Corte conti. Se il Segretario è in sede di servizio nell'ente convenzionato (giornata programmata), matura il buono pasto ma non l'indennità di trasferta. Se è in trasferta occasionale (fuori dal calendario), può maturare l'indennità ma non il buono pasto. Regola generale: o buono pasto o indennità di trasferta, mai entrambi per la stessa giornata.

🆕 Buoni pasto per personale sisma, PNRR e a tempo determinato

Il personale a tempo determinato assunto in regime speciale — personale sisma ex art. 50-bis DL 189/2016 (cfr. articolo dedicato) o personale PNRR ex art. 31-bis DL 152/2021 (cfr. articolo dedicato) — beneficia del buono pasto alle stesse condizioni del personale di ruolo. Il regime contrattuale (CCNL Funzioni Locali) si applica integralmente al rapporto di lavoro subordinato TD, salvo diverse specifiche disposizioni.

📌 Regole di allocazione del costo
  • Per il personale sisma ex art. 50-bis: il costo del buono pasto rientra nella spesa complessiva di personale rimborsata dal Commissario straordinario (cfr. Fondo ricostruzione). Va incluso nella rendicontazione mensile/trimestrale al Commissario/USR di appartenenza. Non concorre al tetto storico di personale né ai vincoli ordinari.
  • Per il personale PNRR ex art. 31-bis DL 152/2021: il costo del buono pasto può essere ricompreso tra le spese eleggibili al Fondo statale di € 30 mln/anno per Comuni < 5.000 ab., se coerente con il decreto del Ministero dell'Interno di attribuzione. In caso contrario, è a carico del bilancio dell'ente.
  • Per il personale TD ordinario: il costo del buono pasto è a carico del capitolo dedicato al personale TD (Macroaggregato 101) e concorre ai vincoli ordinari.
💡 Segretario dei Comuni cratere sisma 2016. Per i Segretari dei Comuni del Reatino nel cratere sisma 2016 (Cantalice, Poggio Bustone, Rivodutri, Micigliano, Amatrice, Accumoli, ecc.) — che tipicamente hanno personale sisma consistente — il coordinamento con la rendicontazione al Commissario/USR Lazio va gestito con attenzione: buoni pasto documentati nei cedolini + fatture del fornitore + prospetto rendicontativo. La struttura del Commissario può richiedere lo scorporo separato di questa voce.

🆕 La casistica dei piccoli Comuni senza servizio mensa: soluzioni operative

La grande maggioranza dei piccoli Comuni non dispone di un servizio di mensa aziendale né ha stipulato convenzioni dirette con esercizi di ristorazione. La disciplina dei buoni pasto costituisce quindi l'unica forma di sostegno al pasto per i dipendenti — con particolare importanza in territori rurali o montani dove la scelta di esercizi convenzionati può essere limitata.

Situazione operativa Soluzione consigliata
Comune privo di esercizi convenzionati sul territorio Preferire buoni pasto elettronici (Consip o MePA) che si integrano con le reti nazionali dei principali emettitori (Edenred/Ticket Restaurant, Pellegrini, Repas, DAY): il dipendente può utilizzarli negli esercizi accreditati anche nei Comuni limitrofi o durante trasferte. Superata l'annosa questione del «buono cartaceo utilizzabile solo in loco».
Comune con esercizi convenzionati ma con scelta limitata Verificare la copertura degli esercizi presso il fornitore di buoni pasto Consip prima dell'adesione; se insufficiente, integrare con convenzioni comunali dirette (delibera di Giunta) con specifici esercenti locali.
Dipendente in servizio in giorno di sciopero degli esercizi commerciali Il buono pasto matura comunque se sussistono i presupposti orari; l'indisponibilità del servizio del giorno non fa venire meno il diritto (il buono ha validità almeno di un anno dall'emissione).
Dipendente in modalità mista presenza / agile / remoto Applicare le regole differenziate ARAN 37481 (cfr. §3 dell'articolo): agile → maturazione automatica; remoto → rilevazione pausa; presenza → regime standard.
Dipendente di Comune convenzionato che opera anche presso altro ente Cfr. sezione precedente sul Segretario in convenzione: il buono è a carico dell'ente in cui si è prestato servizio quel giorno, con rilevazione separata per ente.
💡 Servizio di ristorazione «virtuale» tramite delivery. Alcuni piccoli Comuni hanno sperimentato l'utilizzo dei buoni pasto elettronici per servizi di delivery (Glovo, Deliveroo, Just Eat), previa verifica della compatibilità con il DM 122/2017 e con le condizioni contrattuali del fornitore Consip. La soluzione — pienamente legittima se il buono è accettato dal servizio di delivery come mezzo di pagamento — offre flessibilità nei territori dove gli esercizi fisici sono scarsi. Va documentata nel regolamento comunale sui buoni pasto.

Decalogo operativo

✅ Decalogo
  1. Adottare o aggiornare il regolamento interno sui buoni pasto, definendo requisiti, fascia oraria della pausa, valore, modalità di liquidazione.
  2. Aggiornare i sistemi di rilevazione presenze distinguendo i codici presenza / agile / remoto.
  3. Nelle giornate di lavoro agile (ARAN 37481): nessuna rilevazione della pausa, maturazione automatica sulla base delle ore convenzionali.
  4. Nelle giornate di lavoro da remoto (ARAN 37481): rilevazione della pausa con le stesse modalità del lavoro in presenza.
  5. Preferire buoni elettronici per usufruire del maggior tetto di esenzione (€ 8/giorno).
  6. Aderire alla convenzione Consip «Buoni pasto» o, in subordine, ricorrere al MePA.
  7. Distinguere chiaramente nei provvedimenti autorizzativi le giornate agili dalle giornate in lavoro da remoto.
  8. Coordinare la disciplina dei buoni pasto con quella dell'indennità di trasferta per evitare doppi benefici.
  9. Vigilare sull'effettiva fruizione della pausa di almeno 30 minuti oltre la sesta ora (art. 8 D.Lgs. 66/2003), anche per profili di sicurezza sul lavoro.
  10. Programmare audit interni periodici sulla regolarità della maturazione e della liquidazione dei buoni pasto, anche in coordinamento con l'OIV e i Revisori.
  11. 🆕 Per il Segretario in convenzione: gestire la rilevazione delle presenze separatamente per ente; inserire clausola sui buoni pasto nella convenzione di segreteria; evitare la duplicazione con l'indennità di trasferta.
  12. 🆕 Per il personale sisma/PNRR/TD: allocare correttamente il costo del buono (Fondo ricostruzione, Fondo PNRR, bilancio ordinario) e inserirlo nella rendicontazione al Commissario/USR quando dovuta.
  13. 🆕 Monitorare la trattativa CCNL FL 25-27: la piattaforma CISL FP chiede l'estensione del diritto al buono pasto ai turni antimeridiani che coincidono con la pausa pranzo; se la richiesta sarà accolta, aggiornare tempestivamente il regolamento comunale.

Fonti normative e di prassi

  • CCNL Regioni-Autonomie Locali del 14 settembre 2000, artt. 13 (servizio sostitutivo di mensa) e 45 (servizio mensa)
  • CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022, art. 41 (lavoro agile)
  • CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026, art. 41 c. 3-bis (buono pasto in modalità agile)
  • ARAN — parere n. 37481: «Al fine della maturazione del buono pasto in lavoro agile e in lavoro da remoto, quali sono le condizioni legittimanti? È necessario rilevare la pausa?»
  • D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 (orario di lavoro), art. 8 (pausa obbligatoria oltre la sesta ora)
  • D.M. Ministero dello Sviluppo Economico 7 giugno 2017, n. 122 — regolamento sui servizi sostitutivi di mensa (definizione, caratteristiche, requisiti)
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 51 c. 2 lett. c) — regime fiscale dei buoni pasto (€ 4 cartacei / € 8 elettronici)
  • L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), art. 1 c. 449 e ss. — obbligo di ricorso alle convenzioni Consip
  • D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici)
  • Cass. SS.UU. n. 13093/2024 e Cass. nn. 14290/2009, 16135/2011, 9148/2013, 11602/2014 — natura non retributiva del buono pasto