In sintesi. Con l'approvazione definitiva del Senato, avvenuta secondo la stampa il 13 ottobre 2026, la legge delega per il riordino della polizia locale (A.S. 1903, già A.C. 1716) apre la revisione della legge quadro n. 65/1986. Non è una riforma immediatamente operativa: il Governo ha dodici mesi dall'entrata in vigore per adottare i decreti legislativi. La delega conferma che la polizia locale resta distinta dalle forze di polizia dello Stato, affida alla contrattazione le nuove qualifiche, introduce requisiti e selezione pubblica per i comandanti, rafforza tutele assicurative e legali, regola l'accesso alle banche dati, l'armamento e le telecamere indossabili. Il tutto, però, senza risorse aggiuntive: la clausola di neutralità finanziaria fa ricadere sui bilanci comunali buona parte dei costi.

1. Dopo quarant'anni: da dove si parte

La polizia locale è ancora regolata dalla legge 7 marzo 1986, n. 65, la legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale, integrata dalle leggi regionali. Quella legge disegna un servizio del Comune, che il Sindaco dirige e di cui risponde, con personale che esercita funzioni di polizia amministrativa, di polizia stradale, di polizia giudiziaria e, su conferimento del Prefetto, di ausiliario di pubblica sicurezza. In quarant'anni il quadro è cambiato profondamente: la sicurezza urbana è diventata una funzione riconosciuta, la polizia locale è chiamata a presidiare il territorio, a intervenire nei trattamenti sanitari obbligatori, a gestire videosorveglianza e lettura targhe, a collaborare con le forze statali nei patti per la sicurezza.

Il risultato è una figura rimasta a metà tra l'impiegato comunale e l'operatore di polizia. Una parte della categoria chiedeva l'ingresso nel comparto sicurezza, con il trattamento delle forze di polizia statali. La delega sceglie un'altra strada: riconosce la specificità del lavoro, ma lo tiene dentro l'ordinamento degli enti locali.

⚠️ Sul testo. Questo approfondimento si basa sulla sintesi del testo approvato dalla Camera il 14 maggio 2026, pubblicata dal Servizio studi della Camera, e sui primi commenti di stampa dopo il voto del Senato. Al momento della redazione non risultano ancora il numero della legge e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dalla quale decorrerà il termine per i decreti. I riferimenti agli articoli vanno verificati sul testo pubblicato.

2. La struttura della delega

ArticoloContenuto
Art. 1Delega al Governo: uno o più decreti legislativi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, per rivedere la L. 65/1986 e aggiornare funzioni e ordinamento della polizia locale.
Art. 2Principi generali: distinzione tra i compiti di pubblica sicurezza delle forze di polizia dello Stato e quelli della polizia locale, e collaborazione tra i diversi livelli.
Art. 3Principi specifici: qualifiche, funzioni di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, comandante, collaborazione con le forze statali, valutazione dei rischi, patrocinio legale, accesso alle banche dati, armamento e addestramento, tutele assistenziali e assicurative.
Art. 4Coordinamento tra Stato, Regioni ed enti locali: formazione, finanziamento della sicurezza integrata e urbana, ripartizione tra principi statali e ambiti regionali.
Art. 5Regolamenti del servizio di polizia locale: principi e contenuti minimi.
Art. 6Clausola finanziaria: nessun nuovo onere, salvo la disciplina delle tutele assistenziali e infortunistiche.
Art. 7Regioni a statuto speciale e Province autonome: applicazione compatibile con gli statuti.

3. Identità e funzioni: niente nuova forza di polizia

Il primo principio è una conferma. La delega mantiene la distinzione costituzionale tra la polizia locale e le forze di polizia dello Stato, alle quali restano ordine e sicurezza pubblica. Alla polizia locale si riconosce il contributo alla sicurezza urbana e alla sicurezza integrata, in collaborazione con lo Stato, ma non nasce una nuova forza di polizia statale né un ingresso nel comparto sicurezza.

La conseguenza pratica è che il personale resta dipendente del Comune, con il contratto delle Funzioni locali, e che il Sindaco resta il vertice politico del servizio. La riforma riguarda le polizie di Comuni, Province e Città metropolitane.

4. Qualifiche e carriere

La delega affida alla contrattazione collettiva nazionale le figure di agente, sovrintendente, ispettore e commissario, con le relative declaratorie e progressioni. L'obiettivo è superare la frammentazione di gradi e denominazioni che oggi variano da Regione a Regione e da Comune a Comune.

Tre limiti vanno tenuti presenti. (1) Le nuove qualifiche restano dentro le aree di inquadramento esistenti del contratto, senza equivalenza automatica con i ruoli delle forze statali. (2) Sono previste sezioni negoziali specifiche, anche per la dirigenza, per valorizzare le peculiarità del servizio e il trattamento accessorio, ma non nasce un contratto autonomo. (3) Tutto avviene nei limiti delle risorse contrattuali, senza finanziamenti generalizzati per carriere o aumenti.

📌 Che cosa significa per l'ente

Le qualifiche diventeranno effettive solo con il contratto nazionale successivo ai decreti legislativi. Fino ad allora restano l'inquadramento attuale e le indennità già previste dal CCNL Funzioni Locali, compresa quella di servizio esterno, per la quale v. la scheda del 7 ottobre e quella sulla vigilanza ai seggi.

5. Il comandante

Per i comandanti la delega prevede requisiti professionali e formativi specifici e la selezione tramite procedure pubbliche con commissioni tecniche, valorizzando l'esperienza maturata nei corpi. L'incarico sarà a tempo determinato, con una responsabilità diretta verso il vertice dell'amministrazione per l'attuazione delle direttive sulla sicurezza urbana e per l'organizzazione del servizio.

È il punto che più inciderà sull'organizzazione dei Comuni. Oggi il comandante, o il responsabile del servizio nei Comuni senza corpo, è spesso individuato tra il personale interno con un incarico di elevata qualificazione, o in convenzione con un altro ente. Requisiti nazionali e selezione pubblica potrebbero rendere più difficile, nei piccoli enti, affidare la responsabilità a chi non li possiede. Come i decreti tratteranno i servizi con uno o due addetti è una delle questioni da seguire.

6. Tutele: assicurazioni, causa di servizio, difesa legale

La delega porta nell'ordinamento della polizia locale una disciplina organica delle tutele: assistenza, coperture assicurative e infortunistiche, riconoscimento della causa di servizio, equo indennizzo, rimborso delle spese di degenza, con classi di rischio. È la parte per la quale la clausola finanziaria prevede una disciplina specifica.

Nella valutazione dei rischi dovranno essere considerati espressamente i rischi tipici del servizio: aggressioni, colluttazioni, minacce armate nei servizi stradali, nei trattamenti sanitari obbligatori, nel presidio del territorio e nel contrasto al degrado. Si riconoscono condizioni operative diverse da quelle dell'impiegato comunale, ma non lo status di lavoro usurante.

Per i fatti di servizio legati all'uso delle armi o di mezzi di coazione fisica, l'operatore potrà farsi assistere da un difensore di fiducia a carico dell'ente, alle condizioni e nei limiti finanziari dell'ente stesso.

7. Polizia giudiziaria e pubblica sicurezza

Il Governo dovrà riordinare le funzioni di polizia giudiziaria e la qualità di agente di pubblica sicurezza, confermando che quest'ultima è attribuita dal Prefetto e precisandone le cause ostative e di perdita. Restano i limiti territoriali e quelli delle attribuzioni; andranno regolate le ipotesi di intervento fuori dal territorio dell'ente, oggi fonte di incertezza nelle convenzioni e nei servizi associati.

8. Banche dati, 112, armamento e telecamere indossabili

La delega interviene sugli strumenti operativi. (1) Banche dati: accesso regolato al Centro elaborazione dati del Ministero dell'Interno, all'archivio della Motorizzazione e al Pubblico registro automobilistico. (2) 112: collegamento delle sale operative al numero unico di emergenza. (3) Armamento: disciplina dell'armamento individuale e di reparto, dell'addestramento, dell'uso e del porto delle armi, e degli strumenti di autodifesa. (4) Telecamere indossabili: andranno accompagnate da regole d'uso, formazione e garanzie per i dati personali.

📌 Telecamere indossabili e protezione dei dati

Le telecamere indossabili sono un trattamento ad alto rischio: servono una valutazione d'impatto, un regolamento sull'attivazione e sulla conservazione delle registrazioni, un'informativa e una formazione specifica. Gli stessi principi applicati dal Garante agli impianti fissi valgono a maggior ragione per i dispositivi mobili: v. la sanzione al Comune per la telecamera puntata su un'abitazione e il nostro approfondimento sulla videosorveglianza e il vincolo di finalità.

9. Regioni, formazione, organici e regolamenti

Alle Regioni la delega riconosce un ruolo nella formazione degli operatori e nel finanziamento della sicurezza integrata e urbana, distinguendo i principi di competenza statale dagli ambiti regionali. Favorisce le convenzioni per la sicurezza integrata e lega le dotazioni organiche alle caratteristiche del territorio, considerando anche la popolazione stagionale, un criterio importante per i Comuni turistici.

I regolamenti del servizio di polizia locale dovranno avere contenuti minimi fissati a livello nazionale. Molti regolamenti comunali, adottati in base alla L. 65/1986 e alle leggi regionali, andranno quindi rivisti quando i decreti saranno in vigore.

10. Il nodo delle risorse

L'art. 6 conferma la neutralità finanziaria: dall'attuazione non devono derivare nuovi oneri per la finanza pubblica, con l'eccezione della disciplina delle tutele assistenziali e infortunistiche. Qualifiche, dotazioni, formazione, banche dati e difesa legale dovranno quindi convivere con i vincoli di bilancio e con le capacità assunzionali dei Comuni. Durante l'esame parlamentare l'ANCI aveva segnalato un fabbisogno di personale che la delega non affronta.

È il limite principale della riforma. Le norme che rafforzano le tutele, o che fissano requisiti più alti per i comandanti, hanno un costo; se non sono finanziate, il rischio è che pesino sui Comuni con meno risorse, cioè proprio su quelli dove il servizio è più fragile.

11. I tempi e che cosa resta in vigore

La delega non è ancora operativa. I decreti legislativi vanno adottati entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, che a sua volta decorre dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale; potranno seguire decreti correttivi. Fino ai decreti, e per molte materie fino al nuovo contratto nazionale, restano in vigore la L. 65/1986, le leggi regionali sulla polizia locale e i regolamenti comunali.

12. Che cosa significa per i piccoli Comuni

Nei Comuni sotto i 5.000 abitanti la polizia locale è spesso un servizio con uno o due addetti, a volte in convenzione con altri enti, raramente un corpo. Per questi enti la riforma pone tre questioni.

  1. La responsabilità del servizio. Se i decreti introdurranno requisiti nazionali per comandanti e responsabili, la gestione associata diventerà la strada naturale per garantire una figura qualificata a più Comuni.
  2. I costi delle tutele. Coperture assicurative, difesa legale e formazione hanno un costo fisso che pesa di più su un servizio piccolo: anche qui la dimensione associata riduce l'onere per ente.
  3. Gli strumenti. Banche dati, collegamento al 112 e telecamere indossabili richiedono infrastrutture e procedure che un singolo piccolo Comune difficilmente sostiene da solo.

La riforma, in altre parole, spinge verso la gestione associata della polizia locale. Chi ha già convenzioni dovrebbe verificarne i contenuti, in particolare su comando, interventi fuori dal territorio e ripartizione dei costi; chi non le ha può usare i dodici mesi della delega per costruirle.

13. Che cosa fare già adesso

Senza attendere i decreti, alcune cose sono utili comunque, perché rispondono a obblighi già vigenti o anticipano quelli futuri.

  1. Documento di valutazione dei rischi. Verificare con l'RSPP che consideri espressamente aggressioni, servizi stradali, trattamenti sanitari obbligatori e presidio notturno.
  2. Polizze. Controllare le coperture per infortuni e responsabilità civile del personale di polizia locale, compresi i servizi fuori orario e in convenzione.
  3. Difesa legale. Verificare la disciplina interna del patrocinio legale per fatti di servizio e la relativa copertura in bilancio.
  4. Telecamere indossabili e videosorveglianza. Prima di acquistarle, valutazione d'impatto, regolamento e informativa; per gli impianti esistenti, verifica degli angoli di ripresa.
  5. Regolamento del servizio. Rileggerlo per capire quali parti dovranno cambiare, senza riscriverlo prima dei decreti.
  6. Convenzioni. Censire quelle in essere e valutare la gestione associata, anche come base per i bandi regionali dedicati alla polizia locale.
  7. Formazione. Programmare nel PIAO la formazione su uso della forza, primo soccorso, gestione dei conflitti e protezione dei dati.
  8. Dati sugli organici. Raccogliere popolazione residente e stagionale, superficie, servizi svolti: saranno la base per i futuri parametri di dotazione.

Conclusioni

La legge delega non fa della polizia locale una forza di polizia statale, e non era questo il suo obiettivo. Prova invece a darle un'identità riconoscibile dentro l'ordinamento locale: qualifiche omogenee, comandanti selezionati, tutele adeguate ai rischi, strumenti per lavorare in rete con lo Stato. La sfida sarà nei decreti legislativi, e soprattutto nelle risorse: una riforma a costo zero rischia di restare scritta solo dove i Comuni non possono finanziarla. Per i piccoli enti la scelta più utile, da fare subito, è ragionare in forma associata.

Fonti: L. 7 marzo 1986, n. 65 (legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale); disegno di legge di delega per il riordino della polizia locale, A.C. 1716 (approvato dalla Camera il 14 maggio 2026) e A.S. 1903 (approvazione definitiva del Senato, 13 ottobre 2026, secondo la stampa); Camera dei deputati, Servizio studi, scheda del provvedimento; S. Manzelli e M. Mavino, ItaliaOggi, 15 ottobre 2026; Memoweb n. 196 del 15 ottobre 2026. Il numero della legge e gli estremi di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale saranno aggiunti appena disponibili.

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