- Il decreto e la sua conversione
- Ferie non godute: quando si pagano e chi ne risponde
- Lavoro flessibile e somministrati: riserva e valorizzazione dell'esperienza
- Il tetto storico di spesa del personale non c'è più
- Segretari comunali
- Polizia locale, comandi, dirigenza
- Servizi educativi e scolastici
- Le norme per singoli territori, sisma 2016 compreso
- Ciò che non è entrato nel testo
- Le altre misure del decreto che toccano i Comuni — 🆕 le novità per gli uffici tecnici
- Tabella di riepilogo
- Checklist operativa
1. Il decreto e la sua conversione
Il DL 7 agosto 2026, n. 144, «Disposizioni urgenti per la funzionalità della pubblica amministrazione e degli enti territoriali, nonché in materia di protezione civile», è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182 del 7 agosto 2026 ed è in vigore dall'8 agosto. Il termine costituzionale di sessanta giorni per la conversione scadeva il 6 ottobre 2026. Alla Camera il testo, passato da 26 a 30 articoli in commissione, è stato approvato con voto di fiducia il 28 settembre, per poi passare al Senato. La conversione è avvenuta con la legge 5 ottobre 2026, n. 174, «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 agosto 2026, n. 144».
La legge di conversione conferma le previsioni originarie sul personale e inserisce poche modifiche. Va segnalata una caratteristica che attraversa tutto il provvedimento: buona parte delle disposizioni detta regole per singole amministrazioni o singoli territori, più che per la generalità degli enti. Per un Comune, quindi, il lavoro di lettura consiste soprattutto nel separare le poche norme di applicazione generale da quelle che non lo riguardano.
2. Ferie non godute: quando si pagano e chi ne risponde
È la disposizione con l'impatto organizzativo più ampio. L'art. 1 del DL 144/2026 riscrive l'art. 5, comma 8, del DL 95/2012, cioè la norma che vietava la monetizzazione delle ferie non godute dei dipendenti pubblici. Il legislatore recepisce l'orientamento della Corte di giustizia dell'Unione europea, fatto proprio in modo stabile dalla Cassazione: il diritto all'indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto non si perde per il solo fatto che le ferie non sono state fruite.
2.1 La regola
La monetizzazione resta esclusa solo quando la mancata fruizione è frutto di una «scelta consapevole» del dipendente. E la prova di questa consapevolezza è a carico dell'amministrazione: un onere tutt'altro che agevole. L'onere può dirsi assolto se il datore di lavoro ha fatto due cose, entrambe documentabili:
- ha informato il dipendente delle conseguenze del mancato godimento, cioè che le ferie non potranno essere monetizzate nemmeno alla cessazione del rapporto;
- lo ha invitato formalmente a fruirne.
2.2 Chi è il «datore di lavoro»
La norma lo individua espressamente: è il dirigente o, negli enti che ne sono privi, il responsabile cui spetta autorizzare o negare le ferie. In pratica, ogni dirigente o responsabile di settore per il personale assegnato. È un punto decisivo per i Comuni senza dirigenza: la responsabilità non è dell'ufficio personale in quanto tale, ma di chi firma il piano ferie. L'ente può comunque disciplinare la materia con regolamento, ad esempio attribuendo al responsabile delle risorse umane compiti di monitoraggio e di comunicazione.
2.3 Da quando si applica
Le nuove regole valgono per le ferie che maturano dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, cioè della legge n. 174 del 5 ottobre 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 6 ottobre 2026 e quindi in vigore, secondo la regola ordinaria delle leggi di conversione, dal 7 ottobre 2026. Alcune note operative indicano come decorrenza il 1° ottobre 2026, con riferimento all'approvazione parlamentare di fine settembre: il dato della Gazzetta porta invece al 7 ottobre, e in ogni caso conviene trattare con la nuova regola le ferie maturate da ottobre 2026. Non si tratta quindi di una norma di interpretazione autentica: per le ferie maturate prima resta la disciplina previgente, da leggere comunque alla luce della giurisprudenza europea e di legittimità, che già limitava il divieto.
2.4 Le prime indicazioni operative
Le prime note operative diffuse dopo la conversione leggono la norma in quattro passaggi: il datore di lavoro deve garantire, con i propri poteri organizzativi, l'effettiva possibilità di fruire delle ferie; l'indennità sostitutiva è ammessa solo alla cessazione del rapporto e nei limiti del contratto; il dipendente va invitato formalmente e in tempo utile, con l'avvertenza che le ferie non godute entro il termine si perdono e non sono monetizzabili; se la mancata fruizione dipende dalla scelta consapevole del lavoratore, e l'ente lo prova, nulla è dovuto.
Il punto di raccordo con il contratto è l'art. 28 del CCNL Funzioni Locali 2022-2024, che già prevede la fruizione delle ferie nell'anno di maturazione, la ripianificazione di quelle rinviate e il loro godimento effettivo entro il primo semestre dell'anno successivo. La novità non è dunque l'obbligo di programmare, ma la conseguenza economica della mancata programmazione.
📌 Cosa devono fare dirigenti e responsabili
(1) Piano ferie: predisporlo in forma scritta per il proprio settore e monitorare i residui, con attenzione particolare a chi è prossimo alla cessazione. (2) Dinieghi: motivarli per iscritto, indicando un periodo alternativo, e ripianificare le ferie rinviate verificandone l'utilizzo entro i termini contrattuali. (3) Invito individuale scritto: deve indicare i giorni residui, il termine entro cui fruirne e l'avvertenza che, scaduto il termine, le ferie non godute si perdono e non potranno essere pagate alla cessazione; va conservata copia con data certa. (4) Organizzazione: predisporre sostituzioni e continuità del servizio, perché all'invito corrisponda una possibilità reale di assentarsi. Un invito a cui segue un diniego non prova nulla.
Per la disciplina contrattuale delle ferie v. il nostro approfondimento sulle ferie dei dipendenti degli enti locali.
3. Lavoro flessibile e somministrati: riserva e valorizzazione dell'esperienza
È la principale novità introdotta in sede di conversione. L'art. 1, comma 15-sexies consente a tutte le pubbliche amministrazioni, nelle procedure selettive per il reclutamento di personale non dirigenziale indette entro il 31 dicembre 2027, di scegliere tra due strumenti a favore di chi ha già lavorato per l'ente con contratti flessibili:
- una riserva di posti, non superiore al 20% di quelli messi a bando; oppure
- la valorizzazione dell'esperienza professionale nella valutazione.
I destinatari sono i lavoratori assunti con contratti di lavoro flessibile, compresa la somministrazione, che abbiano maturato almeno tre anni negli ultimi cinque di esperienza nel medesimo profilo professionale presso l'amministrazione che bandisce il concorso.
La portata innovativa sta nell'inclusione dei somministrati: formalmente dipendenti dell'agenzia e non dell'ente, erano finora rimasti fuori dai percorsi di stabilizzazione. Resta fermo che si passa comunque da un concorso: non è una stabilizzazione diretta, ma un canale agevolato dentro una procedura selettiva.
📌 Attenzione operativa
(1) La scelta tra riserva e valorizzazione va fatta nel bando e motivata nel piano dei fabbisogni (PIAO). (2) Servono tre requisiti insieme: durata (3 anni su 5), stesso profilo, stessa amministrazione. (3) Per i somministrati occorre ricostruire i periodi di missione con la documentazione dell'agenzia. (4) La riserva non può superare il 20% dei posti: con un solo posto a bando, di fatto resta praticabile la sola valorizzazione dell'esperienza.
4. Il tetto storico di spesa del personale non c'è più
L'art. 2, comma 1 abroga il tetto di spesa del personale — quello ancorato alla media 2011-2013, o al 2008 per gli enti già non soggetti al patto di stabilità (art. 1, commi 557 e 562, L. 296/2006) — per Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni. La conversione conferma la scelta.
Due precisazioni. La prima: l'abrogazione non vale per tutti gli enti locali, ma solo per quelli assoggettati all'art. 33 del DL 34/2019, cioè al sistema della sostenibilità finanziaria; per Unioni, consorzi e comunità montane, che assumono secondo altre regole, il tetto storico resta. La seconda: resta fermo il parametro di sostenibilità, cioè il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti.
L'effetto più concreto riguarda il salario accessorio. Gli incrementi del fondo consentiti dal DL 25/2025 potevano scontrarsi con il tetto storico: ora possono essere disposti anche se portano la spesa complessiva oltre quel limite, fermi gli equilibri di bilancio. Per il quadro completo v. i nostri approfondimenti sui limiti di spesa per il personale, sull'incremento del fondo risorse decentrate ex DL 25/2025 e sul Fondo delle Elevate Qualificazioni.
5. Segretari comunali
La legge di conversione conferma le due misure che riguardano la categoria:
- nuove assunzioni: la possibilità di una sessione straordinaria del corso-concorso per gli idonei non vincitori, da attivare nel biennio 2026-2027 previa autorizzazione ad assumere;
- neo-segretari nei Comuni tra 3.000 e 5.000 abitanti: diventa a regime la possibilità di affidare ai segretari di prima nomina la titolarità di queste sedi.
Per i Sindaci dei Comuni di quella fascia con sede vacante si apre quindi, in modo stabile, un canale in più per coprire la segreteria. Per l'ente resta da valutare la sostenibilità della spesa e, se la sede è in convenzione, il riparto degli oneri: sul punto v. la sezione dedicata alla convenzione di segreteria nel nostro monografico sul ciclo di programmazione del bilancio 2027-2029.
6. Polizia locale, comandi, dirigenza
- Polizia locale: la durata delle graduatorie per le assunzioni nei corpi di polizia locale è allungata di un anno, fino a tutto il 2028; le graduatorie diventano così utilizzabili per un quadriennio. Per i Comuni significa poter continuare a scorrere graduatorie proprie o, con accordo, di altri enti, senza bandire un nuovo concorso.
- Comandi: sono prorogate le disposizioni che impongono il trasferimento nei ruoli del personale in posizione di comando.
- Distacchi sindacali della dirigenza: le organizzazioni sindacali della dirigenza possono aumentare il numero dei distaccati.
- Formazione dei dirigenti: i risparmi derivanti dalla mancata integrale erogazione dell'incentivazione della performance dei dirigenti sono destinati alla loro formazione, e non all'incremento del fondo del personale dipendente.
7. Servizi educativi e scolastici
L'art. 5, comma 3 interviene per garantire la continuità dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, con due proroghe:
- le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico, educativo e ausiliario possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2027-2028;
- è spostato al 31 dicembre 2028 il termine finale entro il quale la relativa spesa può aumentare fino al 40% di quella sostenuta nel 2009.
La norma interessa i Comuni che gestiscono direttamente nidi e scuole dell'infanzia: consente di coprire supplenze e posti vacanti con le graduatorie esistenti, senza interrompere il servizio.
8. Le norme per singoli territori
- Tirocinanti in Calabria (art. 2, comma 1-bis): è prorogata alla fine del 2027 la facoltà di assumere a tempo indeterminato, anche in deroga al piano dei fabbisogni e ai vincoli assunzionali, i tirocinanti dei percorsi di inclusione sociale e dei progetti regionali.
- LSU e ASU in Sicilia (art. 2, comma 12-bis): è spostata dal 30 giugno al 30 dicembre 2026 la norma transitoria che consente di assumerli a tempo indeterminato in soprannumero, in deroga alla dotazione organica e al piano dei fabbisogni.
- Bradisismo nell'area flegrea (art. 16, comma 1): i Comuni della Città metropolitana di Napoli interessati dal fenomeno possono bandire procedure concorsuali riservate, per non più del 50% dei posti disponibili, a favore del personale a tempo determinato specializzato nel rischio sismico e vulcanico in servizio nelle strutture comunali di protezione civile.
8.1 Sisma 2016: la stabilizzazione nei tre Comuni del primo cratere
L'art. 19, commi 2 e 3 riguarda Amatrice, Accumoli e Arquata del Tronto. I tre Comuni possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive, che fosse in servizio all'8 agosto 2026 presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso gli stessi Comuni e che abbia almeno tre anni di servizio.
Due previsioni rendono la norma più ampia di quanto sembri. Il triennio può completarsi entro il 31 dicembre 2026, quindi conta anche il servizio che matura nei prossimi mesi. E nel calcolo si sommano i periodi svolti presso gli Uffici speciali e presso i Comuni del cratere, anche con contratti diversi e presso amministrazioni diverse da quella che assume.
La disposizione è limitata ai tre Comuni indicati: gli altri enti del cratere restano alle regole già vigenti, che il sito ha ricostruito negli approfondimenti sulle assunzioni straordinarie nei Comuni del cratere e sulla ricostruzione nel DL 144/2026.
Con l'eccezione del sisma, sono disposizioni senza effetti per gli enti delle altre Regioni.
9. Ciò che non è entrato nel testo
Non sono state recepite alcune modifiche proposte dall'ANCI. È utile conoscerle, perché segnalano scadenze che restano ferme:
- la proroga dell'estensione al 50% del tetto massimo delle assunzioni di dirigenti a tempo determinato ex art. 110 TUEL: la disposizione scade a fine anno;
- la possibilità di confermare, con procedura selettiva a evidenza pubblica, i dirigenti a tempo determinato assunti in base alla stessa norma;
- la flessibilizzazione delle capacità assunzionali di Province e Città metropolitane siciliane.
10. Le altre misure del decreto che toccano i Comuni
Fuori dal perimetro del personale, il decreto contiene interventi che questo sito ha già trattato:
- Riscossione coattiva e AMCO (art. 25): affidamento obbligatorio per gli enti con tasso di smaltimento dei residui attivi sotto il 35%. V. la Comune Ready Box del 5 ottobre.
- Enti in dissesto e strutturalmente deficitari (art. 3): v. la rassegna del 9 settembre, Parte III e il nostro approfondimento sul dissesto finanziario.
- Province: allineamento della durata dei consigli provinciali a quella del Presidente.
- Sisma 2016: v. il nostro approfondimento sulla ricostruzione nel DL 144/2026.
10.1 Le novità per gli uffici tecnici (aggiornamento del 18 ottobre 2026)
Il decreto non è solo una legge sul personale. Diverse norme riguardano direttamente lavori pubblici, patrimonio e urbanistica, e quindi il lavoro quotidiano dell'ufficio tecnico.
- Piccole opere (art. 2, cc. 2-3): per i contributi delle annualità 2020-2023 dell'art. 1, cc. 29 e seguenti, della L. 160/2019, il superamento del termine di aggiudicazione non comporta la revoca se entro il 31 dicembre 2024 era stato stipulato il contratto dei lavori. Sono fissati nuovi termini per l'inserimento dei CUP in ReGiS (annualità 2020-2024, entro il 30 giugno 2027) e per l'alimentazione della piattaforma di monitoraggio.
- Medie opere (art. 2, c. 4): per le annualità 2021-2025 della L. 145/2018 il termine di conclusione dei lavori passa dal 30 settembre al 31 dicembre 2026; in caso di ritardo scatta una revoca parziale, pari all'1% del finanziamento.
- Cassa depositi e prestiti (art. 1, c. 15-bis): i Comuni possono avvalersi del supporto tecnico-amministrativo di CDP anche per interventi non finanziati dal PNRR o da altri fondi europei, alle condizioni della disciplina applicabile. Il supporto non trasferisce a CDP competenze e responsabilità, che restano dell'ente e del RUP.
- Strutture emergenziali del sisma 2016 (art. 21): sono trasferite gratuitamente ai Comuni; se ricorrono le condizioni di legge possono diventare permanenti, anche in deroga agli strumenti urbanistici, che vanno adeguati entro due anni; sono previste regole per l'accatastamento. La norma riguarda solo le strutture e i territori che indica.
- Dissesto (art. 3): le modifiche agli artt. 248, 249, 255 e 259 del TUEL toccano anche patrimonio disponibile e ricognizione degli immobili, con un ruolo dell'ufficio tecnico nei Comuni dissestati.
- Reclutamento: l'abrogazione del tetto storico per gli enti dell'art. 33 del DL 34/2019 (§ 4) e la riserva fino al 20% nei concorsi per chi ha lavorato a termine (§ 3) sono gli strumenti per rafforzare gli uffici tecnici e stabilizzare, attraverso concorso, i tecnici assunti per il PNRR.
📌 Che cosa deve fare l'ufficio tecnico
(1) Fare l'elenco delle opere finanziate con i contributi per piccole e medie opere, indicando per ciascuna annualità, data del contratto e stato dei lavori; (2) segnare in agenda il 31 dicembre 2026 per la conclusione delle medie opere e il 30 giugno 2027 per i CUP in ReGiS; (3) per gli interventi complessi non PNRR, valutare il supporto di CDP; (4) nei Comuni del cratere, avviare la ricognizione delle strutture emergenziali trasferibili e programmare l'adeguamento urbanistico; (5) aggiornare il PIAO con le carenze di personale tecnico e le eventuali riserve nei concorsi.
11. Tabella di riepilogo
| Tema | Norma | Cosa prevede | Termine / decorrenza | Chi se ne occupa |
|---|---|---|---|---|
| Ferie non godute | Art. 5 c. 8 DL 95/2012 riscritto | Monetizzazione esclusa solo se il dipendente, informato e invitato, sceglie di non fruirne; prova a carico dell'ente | Ferie maturate dall'entrata in vigore della L. 174/2026 | Dirigenti / Responsabili · Personale |
| Lavoro flessibile e somministrati | Art. 1 c. 15-sexies | Riserva fino al 20% dei posti o valorizzazione dell'esperienza (3 anni su 5, stesso profilo, stessa amministrazione) | Procedure indette entro il 31/12/2027 | Personale · Segretario |
| Tetto storico di spesa | Art. 2 c. 1 | Abrogato per gli enti soggetti all'art. 33 DL 34/2019; resta per Unioni, consorzi, comunità montane | Dall'8/8/2026 | Ragioneria · Personale |
| Segretari comunali | — | Nuove assunzioni; neo-segretari nei Comuni 3.000-5.000 abitanti a regime | A regime | Sindaco · Segretario |
| Polizia locale | — | Graduatorie utilizzabili per quattro anni | Fino a tutto il 2028 | Personale · Comando PL |
| Formazione dirigenti | — | Risparmi sulla performance dei dirigenti destinati alla loro formazione | — | Personale · Ragioneria |
| Servizi educativi | Art. 5 c. 3 | Graduatorie utilizzabili; spesa fino al 40% di quella del 2009 | A.s. 2027-2028 · 31/12/2028 | Servizi educativi · Personale |
| Tirocinanti Calabria | Art. 2 c. 1-bis | Assunzione a tempo indeterminato in deroga | Fine 2027 | Solo enti calabresi |
| LSU/ASU Sicilia | Art. 2 c. 12-bis | Assunzione in soprannumero in deroga | 30/12/2026 | Solo enti siciliani |
| Sisma 2016 | Art. 19 cc. 2-3 | Assunzione a tempo indeterminato dei precari non dirigenziali con tre anni di servizio, cumulando Uffici speciali e Comuni del cratere | In servizio all'8/8/2026; triennio entro il 31/12/2026 | Solo Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto |
| Bradisismo | Art. 16 c. 1 | Concorsi riservati, fino al 50% dei posti, per il personale a termine della protezione civile comunale | — | Solo Comuni dell'area flegrea |
| Piccole opere 2020-2023 | Art. 2 cc. 2-3 | Niente revoca se il contratto dei lavori è stato stipulato entro il 31/12/2024; CUP in ReGiS per il 2020-2024 | CUP entro il 30/6/2027 | Ufficio tecnico · Ragioneria |
| Medie opere 2021-2025 | Art. 2 c. 4 | Conclusione dei lavori spostata; revoca parziale dell'1% in caso di ritardo | 31/12/2026 | Ufficio tecnico · RUP |
| Supporto di CDP | Art. 1 c. 15-bis | Supporto tecnico-amministrativo anche per interventi non PNRR | A regime | Ufficio tecnico · RUP |
| Strutture emergenziali sisma 2016 | Art. 21 | Trasferimento gratuito ai Comuni; possibile mantenimento permanente in deroga urbanistica | Adeguamento urbanistico entro due anni | Solo territori indicati · Ufficio tecnico |
| Dirigenti ex art. 110 TUEL | — | Proroga della quota al 50% non accolta | Scade a fine 2026 | Sindaco · Segretario |
12. Checklist operativa
- Ferie: direttiva interna, invito individuale scritto (v. lo schema al § 2.4), piano ferie per ogni settore, dinieghi motivati, monitoraggio dei residui;
- Regolamento degli uffici: valutare una norma che chiarisca chi invita, chi monitora e come si conserva la prova;
- Fabbisogni: rileggere il PIAO senza il tetto storico, verificando comunque parametro di sostenibilità ed equilibri;
- Fondo accessorio: ricalcolare gli spazi di incremento ex DL 25/2025 che il tetto storico impediva;
- Concorsi: censire chi ha tre anni di lavoro flessibile o di somministrazione negli ultimi cinque nello stesso profilo, e decidere nel bando tra riserva e valorizzazione;
- Polizia locale e servizi educativi: verificare le graduatorie ancora utilizzabili prima di bandire;
- Art. 110 TUEL: controllare gli incarichi che poggiano sulla quota ampliata in scadenza a fine anno.
- Uffici tecnici: elenco delle piccole e medie opere finanziate con annualità, contratti e stato dei lavori; medie opere da concludere entro il 31/12/2026; CUP in ReGiS entro il 30/6/2027 (v. il § 10.1).
Conclusioni
Per un Comune la legge di conversione del decreto PA si riduce a pochi punti di vera sostanza. Le ferie chiedono un cambio di abitudine: non basta più lasciare che i residui si accumulino, perché alla cessazione si pagano, e l'unica difesa è la prova scritta dell'invito. Il tetto di spesa che scompare allarga i margini, ma sposta tutto il peso sulla sostenibilità di bilancio. La norma sui somministrati apre una strada nuova, ma dentro il concorso. Il resto, per la gran parte degli enti, è informazione da conoscere più che adempimento da svolgere.
Fonti: D.L. 7 agosto 2026, n. 144 (G.U. n. 182 del 7/8/2026), convertito con modificazioni dalla L. 5 ottobre 2026, n. 174 (G.U. n. 232 del 6/10/2026); per le misure sugli uffici tecnici, sintesi di Unitel (17/10/2026) e nota ANCI del 9/10/2026; art. 5, c. 8, D.L. 95/2012; art. 1, cc. 557 e 562, L. 296/2006; art. 33 D.L. 34/2019; D.L. 25/2025; art. 110 D.Lgs. 267/2000. Per la ricostruzione delle disposizioni sul personale dopo la conversione: A. Bianco, «Le disposizioni per il personale degli enti locali nella legge di conversione del dl 144/2026», leautonomie.it, 5 ottobre 2026, e «Personale degli enti locali: la legge di conversione del dl 144/2026», moltocomuni.it, 6 ottobre 2026.
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