Con l'Atto di segnalazione n. 3 del 7 luglio 2026 (deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 265 del 7/7/2026, adottata ai sensi dell'art. 1 c. 2 lett. g) della L. 190/2012) l'ANAC ha segnalato al Parlamento e al Governo le criticità dell'art. 8 del DL n. 19/2026, convertito dalla L. 50/2026, che consente alle amministrazioni di assolvere numerosi obblighi di pubblicazione ex D.Lgs. 33/2013 sostituendo la pubblicazione diretta con un collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali. La segnalazione, ben oltre la funzione di mera comunicazione istituzionale, è una presa di posizione sul delicato equilibrio tra due esigenze costituzionalmente rilevanti: la semplificazione amministrativa (incentivata dal PNRR e dalla trasformazione digitale) e la garanzia dell'effettività della trasparenza come strumento di prevenzione della corruzione, accountability e controllo diffuso. Il rilievo per gli enti locali è diretto: il presidio del RPCT deve muoversi con prudenza fino ai correttivi richiesti dall'Autorità.

📌 In sintesi. Fonte primaria: Atto di segnalazione ANAC n. 3/2026 — delibera Consiglio ANAC n. 265 del 7/7/2026 ex art. 1 c. 2 lett. g) L. 190/2012. Riforma oggetto della critica: art. 8 DL 19/2026 conv. L. 50/2026 — sostituzione della pubblicazione diretta in «Amministrazione Trasparente» con link alle banche dati nazionali dell'Allegato B del D.Lgs. 33/2013 per gli obblighi ex artt. 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30. Principio ispiratore: once only (la PA non deve produrre e pubblicare più volte lo stesso dato). Criticità principali: (a) Allegato B disallineato — «Soldi Pubblici» non consultabile, Siquel sostituito da «Partecipazioni» del MEF, assente InPA; (b) banche dati incomplete rispetto agli obblighi (BDAP vs art. 29; SICO vs art. 16); (c) vigilanza ANAC ridotta alla verifica formale del link; (d) rischio di passaggio da trasparenza sostanziale a trasparenza formale. Soluzione prospettata: Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) come infrastruttura nazionale unificata.

1. Cornice costituzionale della trasparenza

La trasparenza amministrativa non è un mero adempimento burocratico: è un principio costituzionale che discende dal combinato disposto di più norme fondamentali della Carta.

  • Art. 97 Cost.principio di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione. La Corte costituzionale ha più volte affermato (tra le altre, sent. n. 20/2019 e n. 177/2020) che la trasparenza costituisce un presidio del principio di buon andamento, favorendo la prevenzione della corruzione, la partecipazione dei cittadini e la qualità dell'azione amministrativa.
  • Art. 117 c. 2 lett. m) Cost. — riserva alla legislazione esclusiva dello Stato la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Il D.Lgs. 33/2013 (art. 1) qualifica espressamente gli obblighi di trasparenza come livelli essenziali delle prestazioni — con conseguente riserva statale della disciplina e uniformità sul territorio nazionale.
  • Art. 21 Cost. — libertà di manifestazione del pensiero, che nella dimensione «passiva» comprende il diritto all'informazione. La trasparenza è funzionale all'esercizio di questo diritto nei confronti dell'amministrazione.
  • Art. 118 Cost.sussidiarietà orizzontale e cittadinanza attiva. La trasparenza è il presupposto operativo del controllo diffuso sulla PA da parte dei cittadini.

🔎 Il «triangolo costituzionale» della trasparenza

La Corte costituzionale ha ricostruito la trasparenza come fascio di funzioni — non solo preventive (rispetto alla corruzione), ma anche partecipative (diritto del cittadino a conoscere) e di controllo (accountability sull'uso delle risorse pubbliche). L'obbligo di pubblicazione è il presupposto operativo attraverso cui questi tre profili si concretizzano — non un mero adempimento formale.

2. Il quadro legislativo: L. 190/2012, D.Lgs. 33/2013, FOIA

La disciplina della trasparenza si è costruita per stratificazioni successive, in un percorso che va dalla logica dell'obbligo di pubblicazione a quella dell'accesso generalizzato.

Fonte Anno Contenuto qualificante
L. 6 novembre 2012 n. 190 (legge anticorruzione «Severino») 2012 Istituisce il sistema nazionale di prevenzione della corruzione: PNA + Piani triennali (PTPCT) + RPCT + ANAC (art. 1 c. 2 lett. g: potere di segnalazione al Parlamento e al Governo). La trasparenza è delineata come strumento di prevenzione.
D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 («Decreto Trasparenza») 2013 Testo unico sugli obblighi di pubblicazione. Definisce la struttura di «Amministrazione Trasparente» con oltre 200 obblighi di pubblicazione permanente (organi + personale + concorsi + performance + contratti + bilanci + patrimonio + servizi + sovvenzioni + procedimenti + controlli). Qualifica gli obblighi come livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117 c. 2 lett. m) Cost.
D.Lgs. 25 maggio 2016 n. 97 («FOIA italiano») 2016 Introduce il accesso civico generalizzato (art. 5 c. 2 D.Lgs. 33/2013): chiunque può chiedere l'accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria — senza necessità di motivazione. Passaggio dal modello «obbligo di pubblicazione» a quello «diritto di accesso».
Art. 8 DL 3 marzo 2026 n. 19 (conv. L. 50/2026) 2026 «Decreto PNRR»: sostituisce la pubblicazione diretta per gli obblighi ex artt. 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 D.Lgs. 33/2013 con un collegamento ipertestuale alle banche dati nazionali dell'Allegato B. Applica il principio once only.
📌 La qualificazione «livello essenziale delle prestazioni» non è nominalistica: comporta uniformità della disciplina su tutto il territorio nazionale + riserva statale + indisponibilità in senso deteriore per le PA. Ridurre gli obblighi di trasparenza incide direttamente sui livelli essenziali garantiti al cittadino.

3. La riforma dell'art. 8 DL 19/2026 (conv. L. 50/2026)

L'art. 8 del Decreto Legge 3 marzo 2026 n. 19, convertito con modifiche dalla Legge 50/2026, segna un cambio di paradigma. Per un catalogo puntuale di obblighi, il tradizionale modello della duplicazione documentale (l'ente pubblica il dato che ha già trasmesso a una banca dati nazionale) è superato: l'amministrazione può ritenersi adempiente pubblicando in «Amministrazione Trasparente» un semplice collegamento ipertestuale alle banche dati indicate nell'Allegato B.

📘 Il catalogo degli obblighi «alleggeriti» dall'art. 8 DL 19/2026

Gli articoli del D.Lgs. 33/2013 interessati dalla riforma sono:

  • art. 4-bis — trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche;
  • art. 15 — obblighi concernenti i titolari di collaborazioni e consulenze (superato dal D.Lgs. 36/2023 e da altre norme, resta la disciplina residuale);
  • art. 16 — obblighi concernenti i dati sui titolari di incarichi amministrativi di vertice e sui componenti degli organi di indirizzo politico;
  • art. 17 — obblighi di pubblicazione dei dati relativi al personale non a tempo indeterminato;
  • art. 18 — obblighi concernenti gli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici;
  • art. 19 — bandi di concorso;
  • art. 21 — obblighi di pubblicazione concernenti la contrattazione collettiva;
  • art. 22 — obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società in cui l'amministrazione ha partecipazione;
  • art. 28 — pubblicità delle spese di rappresentanza e dei costi dei gruppi consiliari;
  • art. 29 — obblighi di pubblicazione del bilancio (preventivo + consuntivo);
  • art. 30 — obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
✅ La logica della riforma è pienamente condivisibile. Ridurre gli oneri amministrativi = liberare risorse organizzative + migliorare la qualità del dato pubblico + evitare duplicazioni informative che hanno storicamente prodotto disallineamenti e incoerenze tra piattaforme istituzionali. Il modello dell'interoperabilità è quello verso cui si evolve la PA italiana in attuazione del PNRR + principio europeo once only.

4. Il principio «once only» e le banche dati dell'Allegato B

Il principio once only — di matrice europea (recepito nel Reg. UE 2018/1724 «Single Digital Gateway») — impone che la pubblica amministrazione non richieda al cittadino/impresa lo stesso dato più di una volta. La versione «orizzontale» del principio, applicata alla PA stessa, prevede che lo stesso dato non venga prodotto/pubblicato più volte dalle diverse amministrazioni. Se una banca dati nazionale è alimentata da un'amministrazione, non ha senso duplicarne la pubblicazione anche nell'«Amministrazione Trasparente» del medesimo ente.

L'Allegato B del D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 8 DL 19/2026, elenca puntualmente le banche dati nazionali il cui collegamento ipertestuale sostituisce la pubblicazione diretta. La riforma presuppone la maturità operativa di queste banche dati: se manca — o è incompleta — il presupposto stesso della semplificazione viene meno.

«Il successo di questo modello presuppone un requisito imprescindibile: la piena maturità delle banche dati pubbliche. Ed è proprio su questo punto che emergono le principali criticità, poiché l'infrastruttura digitale non è ancora allineata alla riforma.» — ANAC, Atto di segnalazione n. 3/2026

5. Le criticità dell'Allegato B: gli esempi ANAC

L'ANAC richiama esempi emblematici di disallineamento tra l'Allegato B e l'attuale assetto organizzativo della PA — non meri refusi terminologici, ma vizi che compromettono l'efficacia dell'intera riforma.

🚨 Le tre criticità principali segnalate dall'ANAC
  1. Portale «Soldi Pubblici» — non consultabile: individuato dall'Allegato B come strumento per assolvere gli obblighi di pubblicazione concernenti i pagamenti della PA, alla data di scrittura dell'Atto ANAC risulta non operativo. Il rinvio è vuoto — il cittadino che cerca l'informazione trova un collegamento a un servizio non funzionante.
  2. Banca dati «Siquel» — sostituita da «Partecipazioni»: la Siquel, ancora richiamata nell'Allegato B, è stata sostituita da anni dal sistema «Partecipazioni» gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il rinvio è a un sistema che non esiste più con quel nome.
  3. Assenza del Portale «InPA»: manca ogni riferimento al Portale nazionale del reclutamento «InPA», ormai divenuto — a valle della riforma Brunetta/Zangrillo — il canale ordinario per le procedure concorsuali della PA. La nuova disciplina non rinvia al portale che, di fatto, gestisce il flusso informativo per gli obblighi ex art. 19 D.Lgs. 33/2013.
⚠️ La conseguenza operativa: se l'amministrazione, in buona fede, sostituisce la pubblicazione diretta con il link previsto dall'Allegato B, si ritrova con collegamenti a piattaforme non funzionanti o non aggiornate — il cittadino non accede al dato. Il RPCT si trova esposto: da un lato la riforma legittima la sostituzione, dall'altro il risultato pratico è il vulnus alla trasparenza sostanziale.

6. Completezza informativa: BDAP, SICO e il perimetro degli obblighi

La riflessione dell'ANAC assume rilievo ancora maggiore quando affronta il tema della completezza delle informazioni. Il problema non è solo che alcune banche dati non funzionano: è che, anche quando funzionano correttamente, sono state progettate per finalità amministrative diverse rispetto agli obblighi informativi del Decreto Trasparenza. L'interoperabilità non garantisce automaticamente trasparenza.

Banca dati Finalità originaria Cosa manca rispetto al D.Lgs. 33/2013
BDAP (Banca Dati Amministrazioni Pubbliche — MEF) Bilanci preventivi e consuntivi degli enti pubblici — finalità di controllo finanziario Non raccoglie tutte le informazioni che l'art. 29 D.Lgs. 33/2013 impone di rendere pubbliche (es. Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio, in modo integrale; note integrative complete)
SICO (Sistema Conoscitivo Personale — RGS) Conto annuale della spesa di personale — finalità di monitoraggio della spesa e delle assunzioni Non contiene tutti i dati sul personale previsti dall'art. 16 D.Lgs. 33/2013 per «Amministrazione Trasparente» (es. dati analitici sui titolari di incarichi di vertice; alcuni elementi retributivi)
«Partecipazioni» (MEF, ex Siquel) Monitoraggio delle società partecipate ex D.Lgs. 175/2016 Perimetro parzialmente diverso da quello dell'art. 22 D.Lgs. 33/2013
«Soldi Pubblici» Pagamenti PA Non consultabile alla data dell'Atto ANAC — impossibilità di accesso
«InPA» Portale nazionale reclutamento — bandi + graduatorie Non è espressamente richiamato dall'Allegato B come banca dati sostitutiva per l'art. 19 D.Lgs. 33/2013
«Se la pubblicazione si riduce al semplice collegamento alla banca dati, il cittadino potrebbe non avere più accesso all'intero patrimonio informativo che il legislatore del 2013 aveva inteso garantire. Si passa così da una trasparenza sostanziale ad una trasparenza prevalentemente formale.» — ANAC, Atto di segnalazione n. 3/2026

7. Trasparenza sostanziale vs trasparenza formale

La distinzione è la chiave interpretativa dell'intero Atto ANAC. Non si tratta di quantità di informazioni pubblicate — si tratta di qualità del diritto del cittadino a conoscere.

Profilo Trasparenza sostanziale Trasparenza formale
Contenuto Il cittadino accede effettivamente a tutti i dati che la legge gli riconosce come conoscibili Il cittadino trova un collegamento formale a una banca dati, senza garanzia che i dati siano completi, aggiornati o consultabili
Controllo diffuso Effettivo — il cittadino può verificare, comparare, segnalare Compromesso — la frammentazione informativa rende difficile la comparazione tra dati
Presidio del RPCT Verifica del contenuto sostanziale di ciascuna sezione Verifica della mera presenza del link e del suo funzionamento
Vigilanza ANAC Piena — l'Autorità può sindacare la completezza, l'aggiornamento, la qualità Ridotta — l'Autorità può verificare solo che il link esista
Rischio di regressione Assente — 15 anni di costruzione degli standard sono valorizzati Presente — si arretra dagli standard costruiti negli ultimi 15 anni

8. L'impatto sulla vigilanza ANAC

L'aspetto probabilmente più innovativo dell'Atto di segnalazione riguarda le conseguenze sull'attività di vigilanza dell'Autorità. Negli ultimi anni ANAC ha costruito un sistema di verifica estremamente analitico dei contenuti pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente», stratificato in una serie di delibere fondamentali.

📜 Le delibere ANAC che hanno costruito il sistema di vigilanza

  • Delibera ANAC n. 1310/2016 — prime linee guida in materia di attestazione OIV e struttura di «Amministrazione Trasparente»;
  • Delibera ANAC n. 1134/2017 — schemi standard di pubblicazione + linee guida per le società a partecipazione pubblica;
  • Delibera ANAC n. 264/2023 — aggiornamento sistematico degli schemi di pubblicazione per la PA;
  • Delibera ANAC n. 330/2025 — attestazione OIV e coordinamento con le nuove piattaforme (PUT e TrasparenzAI);
  • Delibera ANAC n. 168/2026 — attestazione OIV 2026 (riferimento annuale corrente).
🚨 L'impatto della riforma sulla vigilanza

Con il nuovo modello dell'art. 8 DL 19/2026, il controllo ANAC rischia di limitarsi:

  • alla verifica della presenza del collegamento ipertestuale;
  • al corretto funzionamento del link (raggiungibilità della pagina di destinazione);

senza poter più sindacare la completezza delle informazioni contenute nelle banche dati, né intervenire nei confronti dei soggetti che le gestiscono (che sono altre amministrazioni: MEF, RGS, ministeri titolari delle banche dati).

Come osserva l'Autorità, non è solo un problema organizzativo: la funzione di vigilanza è uno degli strumenti attraverso cui il legislatore garantisce l'effettività della trasparenza. Ridurne l'ambito operativo significa incidere indirettamente sull'intero sistema di prevenzione della corruzione delineato dalla L. 190/2012.

9. La soluzione prospettata: la Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT)

L'ANAC, nell'Atto di segnalazione, non si limita alla critica. Individua nella Piattaforma Unica della Trasparenza (PUT) la possibile evoluzione del sistema — una risposta strutturale al problema.

🎯 Il modello PUT come proposto dall'ANAC

La PUT sarebbe un'infrastruttura nazionale unificata capace di:

  • acquisire automaticamente i dati provenienti dalle diverse banche dati pubbliche (BDAP, SICO, Partecipazioni MEF, InPA, ecc.);
  • integrarli con le informazioni non ancora interoperabili;
  • offrire un unico punto di accesso per cittadini + imprese + organi di controllo.

Le amministrazioni si limiterebbero a pubblicare in «Amministrazione Trasparente» un unico collegamento alla PUT — con garanzia che il collegamento porti a dati completi, aggiornati e conformi agli obblighi ex D.Lgs. 33/2013.

La soluzione prospettata consentirebbe di coniugare realmente i quattro principi in tensione:

  • semplificazione — un solo link, un solo punto di accesso;
  • interoperabilità — le banche dati alimentano automaticamente la PUT;
  • uniformità — tutte le PA rinviano allo stesso schema informativo;
  • trasparenza — completezza informativa preservata.
📌 In parallelo alla PUT: TrasparenzAI. ANAC ha già rilasciato — in fase sperimentale — lo strumento software open source TrasparenzAI a supporto della verifica automatica degli obblighi di pubblicazione. È un tassello complementare alla PUT: mentre la PUT unifica il front-office verso il cittadino, TrasparenzAI supporta il back-office dell'ente nell'autoverifica del rispetto degli obblighi.

10. Coordinamento con PIAO, PTPCT, SMVP e attestazione OIV

Le tensioni evidenziate dall'ANAC non stanno «in aria»: si scaricano immediatamente sui documenti programmatori dell'ente — a partire dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) che ha assorbito il vecchio PTPCT.

Documento Cosa cambia con l'art. 8 DL 19/2026
PIAO — Sezione «Prevenzione della corruzione e trasparenza» (ex PTPCT) La mappatura degli obblighi di pubblicazione va aggiornata per distinguere: (a) obblighi ancora soggetti a pubblicazione diretta; (b) obblighi assolvibili con link alla banca dati. Il RPCT deve motivare la scelta tra pubblicazione diretta e link — la buona prassi è mantenere entrambe finché il correttivo ANAC non entri a regime.
Attestazione OIV annuale (delib. ANAC 168/2026 per il 2026) La griglia di rilevazione — di norma predisposta dall'OIV a valle degli schemi standard ANAC — dovrà tenere conto del doppio regime: verifiche più formali sui link, verifiche sostanziali dove sopravvive la pubblicazione diretta.
SMVP — Sistema di misurazione e valutazione della performance Gli indicatori di performance del RPCT e dei responsabili di servizio vanno tarati sul nuovo perimetro. Non basta più «numero di obblighi pubblicati»: serve un indicatore di funzionamento sostanziale del sistema (accessibilità del link + completezza del dato di destinazione).
Regolamento comunale sull'accesso civico (art. 5 D.Lgs. 33/2013) Il regolamento va coordinato con la nuova disciplina: se il dato è pubblicato via link a banca dati incompleta, l'istanza di accesso civico ex art. 5 c. 1 (obbligo di pubblicazione) potrebbe essere strumento residuale per garantire l'accesso al dato mancante.
⚠️ La regola-cardine per il RPCT nel periodo transitorio: fino ai correttivi ANAC, mantenere la completezza e l'aggiornamento delle sezioni obbligatorie di «Amministrazione Trasparente»non è opportuno sostituire immediatamente la pubblicazione diretta con il solo link, soprattutto per gli obblighi ex artt. 16, 17, 22 e 29 (dove le banche dati richiamate risultano incomplete rispetto al perimetro D.Lgs. 33/2013).

11. Il presidio del Segretario Comunale e del RPCT

Nella maggior parte degli enti locali medio-piccoli il Segretario Comunale è anche RPCT (art. 1 c. 7 L. 190/2012). Il presidio del sistema trasparenza è quindi doppiamente sulle sue spalle: come organo di assistenza giuridico-amministrativa (art. 97 TUEL) e come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

🎯 Le quattro linee di presidio del Segretario/RPCT dopo l'Atto ANAC 3/2026

  1. Mappatura degli obblighi: verifica sistematica degli obblighi ex D.Lgs. 33/2013 con distinzione tra quelli «alleggeriti» dall'art. 8 DL 19/2026 e quelli rimasti a pubblicazione diretta.
  2. Presidio della completezza: per gli obblighi «alleggeriti», verifica in concreto che la banca dati destinataria del link sia (a) consultabile; (b) aggiornata; (c) contenga effettivamente i dati che l'obbligo prevede.
  3. Coordinamento istruttorio con i responsabili di servizio detentori dei dati: il passaggio al modello «link» non li deresponsabilizza — restano tenuti a garantire che la banca dati riceva dati completi e aggiornati.
  4. Assistenza al Sindaco e alla Giunta: segnalazione formale delle criticità applicative dell'art. 8 DL 19/2026 in vista del PIAO successivo + eventuali circolari interne che tengano ferma la pubblicazione diretta finché ANAC non pubblichi i correttivi.

✅ 10 azioni concrete per il RPCT nel periodo transitorio (luglio-dicembre 2026)

  1. Leggi l'Atto ANAC n. 3/2026 (delib. n. 265 del 7/7/2026) per intero — non solo il comunicato. È un documento breve ma denso: costituisce ora il parametro interpretativo ufficiale per l'applicazione dell'art. 8 DL 19/2026.
  2. Predisponi la mappa degli obblighi «alleggeriti»: elenco puntuale degli artt. 4-bis, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 28, 29, 30 D.Lgs. 33/2013 con indicazione della banca dati richiamata dall'Allegato B e dello stato di consultabilità (funzionante / non funzionante / incompleta).
  3. Verifica in concreto ciascuna banca dati richiamata: apri il link, controlla che la pagina esista, che sia aggiornata, che contenga effettivamente i dati previsti dall'obbligo. Documenta con screenshot + verbale. Se non funziona, non sostituire la pubblicazione diretta.
  4. Mantieni la pubblicazione diretta per gli obblighi dove la banca dati è disallineata (BDAP vs art. 29, SICO vs art. 16, «Soldi Pubblici» non consultabile, InPA non richiamato). La prudenza è la regola d'oro.
  5. Coordinamento con i responsabili di servizio: circolare interna che chiarisca la sopravvivenza degli obblighi di pubblicazione diretta per gli obblighi «critici» finché ANAC non pubblichi i correttivi. Nessun responsabile deve autonomamente sostituire il dato con il link.
  6. Attestazione OIV 30/7: nella scheda di rilevazione, per gli obblighi «alleggeriti» distingui esplicitamente tra «pubblicazione diretta» e «collegamento a banca dati», con nota di completezza. Non basta il «sì/no» tradizionale.
  7. Aggiorna la sezione «Prevenzione della corruzione e trasparenza» del PIAO 2026-2028 (o già la programmazione 2027-2029): mappa aggiornata degli obblighi + presidio dei link + coordinamento con delibere ANAC 168/2026 e 330/2025.
  8. Monitora l'evoluzione ANAC: dopo l'Atto n. 3/2026 sono attesi correttivi + eventuali linee guida integrative + evoluzione della PUT. Iscriviti al bollettino ANAC + verifica settimanale delle delibere.
  9. Attiva TrasparenzAI — se il software open source è disponibile — per l'autoverifica degli obblighi di pubblicazione. È un supporto tecnico alla mappatura e alla verifica della completezza.
  10. Segnala al Sindaco e alla Giunta le criticità applicative: relazione formale con richiamo all'Atto ANAC 3/2026 + proposta di prudenza nell'applicazione dell'art. 8 DL 19/2026. La segnalazione scritta è tutela ex art. 21 D.Lgs. 165/2001 per il RPCT contro rilievi successivi.

Conclusioni

L'Atto di segnalazione ANAC n. 3/2026 non è un documento contro la semplificazione — è un documento a favore della semplificazione fatta bene. La distinzione, sottile ma decisiva, è nel messaggio finale dell'Autorità: la digitalizzazione è uno strumento, non un fine. L'interoperabilità delle banche dati è certamente il modello verso cui evolve la PA italiana, in attuazione del PNRR e del principio europeo once only — ma affinché tale modello possa sostituire integralmente la pubblicazione diretta, occorre che le infrastrutture informative siano complete, affidabili, costantemente aggiornate e sottoposte a un sistema di vigilanza effettivo.

Per gli enti locali il messaggio dell'ANAC è chiaro: la semplificazione degli adempimenti è un obiettivo da perseguire, ma non può comportare una regressione degli standard di trasparenza costruiti negli ultimi quindici anni. La vera sfida non è scegliere tra pubblicazione e interoperabilità — è realizzare un ecosistema digitale nel quale la semplificazione amministrativa rafforzi, anziché attenuare, il diritto dei cittadini a conoscere, comprendere e valutare l'azione pubblica.

Per il Segretario Comunale/RPCT, la traduzione operativa è quella della prudenza attiva: leggere l'Atto ANAC, mappare gli obblighi, verificare in concreto la funzionalità delle banche dati richiamate, mantenere la pubblicazione diretta dove la banca dati è disallineata, coordinare con l'OIV nella scheda di rilevazione, monitorare l'evoluzione dei correttivi. È il momento in cui il ruolo di garante istituzionale del RPCT si misura sulla capacità di tenere ferma la sostanza della trasparenza mentre cambia la sua forma.

📎 Fonte primaria e articoli collegati:
  • Andrea Bufarale, «Trasparenza amministrativa, interoperabilità banche dati e controllo diffuso: l'Anac chiede una rettifica della riforma», Il Sole 24 Ore — Norme&Tributi Plus, rubrica a cura di ANUTEL ETS, 28 luglio 2026.
  • ANAC — Atto di segnalazione al Parlamento e al Governo n. 3 del 7 luglio 2026, delibera del Consiglio dell'Autorità n. 265 del 7/7/2026 ex art. 1 c. 2 lett. g) L. 190/2012.
  • Rassegna 24 luglio 2026 — prima segnalazione dell'Atto ANAC 3/2026
  • Rassegna 25 luglio 2026 — richiami trasparenza OIV/ITP
  • Rassegna 23 luglio 2026 — nuovi schemi ANAC 10/6/2026 + PUT + TrasparenzAI
  • Rassegna 28 luglio 2026 — blocco obblighi trasparenza 30-31/7 + DTD IT-Wallet + Garante Enel Energia
  • Guida operativa ai regolamenti comunali (sezione accesso civico e trasparenza)
  • Guida al Sindaco e alle sue funzioni (rapporti col Segretario RPCT)