Il CCNL Funzioni Locali 23 febbraio 2026 (relativo al triennio 2022-2024) ha consolidato e rinnovato la disciplina della contrattazione integrativa, mantenendo l'impostazione del precedente CCNL 16 novembre 2022 e introducendo alcune novità di rilievo per Segretari, Responsabili del personale e tutta la macchina amministrativa che presidia il Fondo risorse decentrate. In questo approfondimento ricostruiamo il quadro complessivo della contrattazione decentrata per il 2026, con un focus su relazioni sindacali, regole di costituzione del Fondo, differenziali stipendiali, progressioni verticali ed Elevate Qualificazioni.
1. Decorrenza ed effetti immediati del nuovo CCNL
La regola generale dell'art. 2 del CCNL prevede che gli effetti dell'accordo decorrano dal giorno successivo alla stipula. Gli istituti economici vincolati devono essere applicati entro 30 giorni dalla data di firma. La criticità principale è regolata dall'art. 60: dal 1° gennaio 2026 avviene il conglobamento delle quote dell'indennità di comparto nel tabellare ordinario.
La conseguenza pratica più rilevante è che gennaio e febbraio 2026 sono già stati pagati con il vecchio regime. Per allinearsi alle nuove regole sono necessarie operazioni di conguaglio complesse: i nuovi stipendi e gli arretrati troveranno applicazione nella busta paga di marzo 2026, con impatto immediato sulle risorse dell'ente.
2. Relazioni sindacali: chi siede al tavolo negoziale
Il nuovo CCNL ha disciplinato con precisione la legittimazione delle organizzazioni sindacali alle relazioni sindacali. Possono partecipare:
- RSU — rappresentanza sindacale unitaria, presente in tutte le fasi della contrattazione
- Solo le organizzazioni sindacali firmatarie del nuovo CCNL hanno legittimazione piena
- La partecipazione alla contrattazione integrativa di livello decentrato
- Il diritto all'informazione e al confronto preventivo
- La rappresentanza nell'Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI)
La delegazione trattante di parte pubblica
Entro 30 giorni dalla stipula del CCNL gli enti devono provvedere a:
Delibera di costituzione
La Giunta approva la delegazione trattante con composizione e poteri definiti.
Conferma delegazione esistente
In alternativa, può essere disposto il rinnovo della delegazione già operativa.
Avvio negoziato
Senza la delegazione costituita non può partire la contrattazione integrativa. La delegazione trattante è condizione essenziale per l'avvio del negoziato. Attenzione: la delegazione è necessaria solo per la contrattazione; informazione e confronto possono coinvolgere anche altri soggetti sindacali.
3. Il sistema delle relazioni sindacali confermato
Il CCNL 2024 conferma sostanzialmente l'impostazione del sistema vigente, introducendo un'innovazione tecnologica significativa: la possibilità di svolgere le riunioni anche in modalità da remoto.
| Articolo | Istituto | Contenuto |
|---|---|---|
| Art. 4 | Informazione | Trasmissione tempestiva di dati e documentazione alle OO.SS. su materie di interesse collettivo |
| Art. 5 | Confronto | Esame congiunto su tematiche organizzative e gestionali prima dell'adozione delle decisioni definitive |
| Art. 6 | Organismo Paritetico | Sede di discussione paritaria su materie specifiche individuate dalla contrattazione collettiva |
| Art. 7 | Contrattazione integrativa | Negoziazione finalizzata alla stipula del CCI triennale con efficacia ultrattiva |
Le novità su informazione e confronto
L'informazione relativa al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (sottosezione 3.3 del PIAO) deve essere obbligatoriamente seguita da un incontro di approfondimento con le OO.SS. e la RSU. Tra le materie oggetto di informazione si aggiungono i dati su attività trasferite in convenzione/consorzio/forme associative e le coperture assicurative dei dipendenti.
Per il confronto, la richiesta di attivazione può essere avanzata anche da un singolo soggetto sindacale. Le riunioni possono svolgersi in modalità telematica. Tra le materie si aggiungono:
- Articolazione multiperiodale dell'orario
- Collocazione della pausa
- Articolazione dell'orario su 4 giorni settimanali
- Criteri di scelta dei docenti interni
- Politiche di age management
- Criteri per le coperture assicurative
- Modalità di conferimento delle mansioni superiori
4. L'Organismo Paritetico per l'Innovazione (OPI)
Gli enti devono avviare o aggiornare la composizione dell'OPI entro 30 giorni dalla stipula del CCNL. Partecipano esclusivamente le sigle sindacali firmatarie del CCNL.
- Comparto Funzioni Locali: enti con 70 o più dipendenti
- Area dirigenziale: enti con 6 o più dirigenti
5. Il Contratto Collettivo Integrativo (CCI)
Ai sensi dell'art. 8 del CCNL, entro il primo quadrimestre dell'anno di riferimento, compatibilmente con l'avvenuta adozione del bilancio di previsione e del PIAO, l'ente provvede alla costituzione del Fondo delle risorse decentrate e avvia la sessione negoziale. Il contratto integrativo, da trattare in un'unica sessione negoziale (salve esigenze sopravvenute condivise), ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4.
I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo devono essere negoziati con cadenza annuale, salvo siano stati definiti in sede di contrattazione integrativa triennale.
Le tre regole d'oro della contrattazione integrativa
Regola 1 — Efficacia ultrattiva
Un contratto integrativo mantiene l'efficacia fino alla stipula del successivo. Un nuovo contratto integrativo non può che decorrere successivamente alla sua stipula. Un CCI non ha mai efficacia retroattiva, se non diversamente previsto dal CCNL.
Regola 2 — Unicità del contratto
Il contratto è unico, giuridico ed economico contemporaneamente.
Regola 3 — Obbligo di negoziazione annuale
Sarà obbligatorio contrattare tutti gli anni, salvo diversa scelta operata in sede di contrattazione integrativa triennale.
6. La checklist operativa per l'ufficio personale
Per garantire tempestività nell'attivazione della contrattazione decentrata, l'ufficio personale dovrebbe seguire questa sequenza:
Istruttoria tecnica
Analisi dettagliata degli incrementi retributivi ex art. 58 CCNL.
Gestione art. 60 (conglobamento)
Calcolo degli effetti del conglobamento delle quote dell'indennità di comparto nel tabellare.
Delibera di indirizzo
Preparazione della proposta per la Giunta con le linee guida politiche.
Bozza determinazione
Stesura dell'atto di costituzione fondi con relazione tecnico-finanziaria.
Parere dei revisori
Acquisizione della validazione contabile e contabile dei conti (ex art. 239 TUEL).
Firma atto
Completamento procedurale della costituzione dei fondi.
Invio sindacati
Comunicazione formale alle OO.SS. firmatarie per l'avvio negoziale.
7. Le progressioni verticali fino al 31 dicembre 2026
Dal 1° aprile 2023 al 31 dicembre 2026 sono possibili due modi per effettuare le progressioni verticali:
Norma straordinaria — Procedura valutativa (Art. 13, c. 6-8, CCNL 16/11/2022, confermati)
- Almeno il 50% dei posti va all'esterno, tranne deroghe
- Si tiene conto di: esperienza, titolo di studio, competenze professionali
- Deroga sui requisiti di accesso: possibile anche senza il titolo di studio necessario per l'accesso dall'esterno
- Necessità di regolamentazione interna
- Si finanzia con gli spazi assunzionali ma anche con lo 0,55% del monte salari 2018
Norma a regime — Procedura comparativa (Art. 52, c. 1-bis, D.Lgs. 165/2001 e art. 13 ipotesi CCNL)
- Almeno il 50% dei posti va all'esterno
- Si tiene conto di: valutazione, assenza di procedimenti disciplinari, titolo di studio, numero e tipologia di incarichi rivestiti
- Necessità di regolamentazione interna
- Si finanzia solo con i normali spazi assunzionali
Le tutele del dipendente che passa di area
In caso di passaggio all'area immediatamente superiore (art. 13, c. 2 CCNL):
- Il dipendente è esonerato dal periodo di prova, con il proprio consenso (art. 21, c. 2 CCNL)
- Conserva le giornate di ferie maturate e non fruite
- Conserva la Retribuzione Individuale di Anzianità (RIA), che non confluisce nel Fondo risorse decentrate
- Se il trattamento economico in godimento è superiore al tabellare iniziale della nuova area, conserva la differenza come assegno personale a valere sul Fondo risorse decentrate, assorbibile nelle successive progressioni economiche nella stessa area
8. I differenziali stipendiali (ex progressioni orizzontali)
Il CCNL conferma l'impianto previsto dal CCNL 16/11/2022. All'interno di ogni Area non esistono più posizioni economiche differenti: le progressioni attualmente in essere diventano un unico emolumento denominato "differenziale stipendiale", a cui potranno aggiungersi i nuovi differenziali della Tabella A del CCNL.
- Numero massimo di differenziali attribuibili per la permanenza nell'Area
- Il "costo" di ogni differenziale nell'Area è uguale
- Finanziati con risorse certe, stabili e continue del Fondo risorse decentrate
- Decorrenza non anteriore al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione definitiva del CCI
Incrementi specifici per categorie particolari
- Personale educativo, docente e insegnante (Area Istruttori): differenziale incrementato di € 350
- Polizia Locale con funzioni di coordinamento (Area Istruttori): incremento di € 350
- Personale iscritto ad albi e professioni sanitarie: incremento di € 150 per Istruttori e di € 200 per Funzionari ed EQ
I criteri di partecipazione e selezione (art. 14)
Chi può partecipare (comma 2, lett. a): lavoratori in servizio alla data di decorrenza del beneficio che negli ultimi 3 anni non abbiano beneficiato di alcuna progressione economica. Il periodo dei 3 anni può diventare 2 o 4 in sede di contrattazione integrativa.
Limite di attribuzione (comma 2, lett. c): non è possibile attribuire più di un differenziale stipendiale per dipendente in ciascuna procedura selettiva.
Criteri di valutazione (comma 2, lett. d) — peso minimo di ciascun criterio:
- Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali: almeno il 40%
- Esperienza professionale: non più del 40%
- Ulteriori criteri (capacità culturali e professionali acquisite anche tramite formazione): facoltativi
Premialità per i dipendenti senza progressioni da almeno 6 anni (comma 2, lett. f): è possibile attribuire un punteggio aggiuntivo complessivamente non superiore al 5% del punteggio ottenuto con il criterio della valutazione. Tale punteggio può essere differenziato in relazione agli anni trascorsi dall'ultima progressione.
Graduatorie distinte (comma 2, lett. h): in sede di CCI, qualora possano crearsi situazioni di conflitto di interesse tra valutato e valutatore, sono previste distinte graduatorie nell'Area Funzionari ed EQ tra personale titolare di incarico di EQ e personale non titolare.
Personale in comando (comma 7): ha diritto di partecipare alle selezioni per i differenziali presso l'ente di appartenenza, con modalità di acquisizione delle valutazioni dall'amministrazione utilizzatrice da concordare.
9. Le Elevate Qualificazioni (EQ)
Retribuzione di posizione
| Categoria | Valore minimo | Valore massimo |
|---|---|---|
| Ex D | € 5.000 | € 22.000 |
| Ex B/C (per tutti) | € 3.000 | € 9.500 |
Retribuzione di risultato
Gli enti definiscono i criteri per la determinazione e l'erogazione annuale della retribuzione di risultato degli EQ, destinando a tale voce una quota non inferiore al 15% delle risorse complessivamente finalizzate all'erogazione della retribuzione di posizione e di risultato di tutte le EQ previste dall'ordinamento dell'ente.
Esempio: se l'ente stanzia complessivamente € 100.000 per posizione e risultato delle EQ, almeno € 15.000 dovranno essere destinati al risultato (a favore di tutte le EQ complessivamente). Le modalità di erogazione sono definite dal CCI.
Gli incarichi ad interim
L'incarico ad interim è una funzione temporanea riservata a personale già titolare di EQ, per garantire competenza e professionalità. Il compenso ad interim varia tra il 15% e il 25% della retribuzione di posizione della EQ sostituita, in base a complessità, responsabilità e performance individuale. È erogato in sede di risultato secondo quanto stabilito nel CCI.
I passaggi per la graduazione degli incarichi di EQ
- Elaborazione della proposta di metodologia
- Confronto sulla proposta di metodologia
- Determinazione finale e approvazione della proposta metodologica
- Proposta di graduazione
- Determinazione della graduazione
EQ in convenzione o utilizzo a tempo parziale
Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente, presso servizi in convenzione o presso un'Unione di Comuni:
- L'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri già stabiliti
- Nella rideterminazione dei valori si dovrà tenere conto della intervenuta riduzione della prestazione presso l'ente
- Per la quota presso l'altro ente o l'Unione, l'erogazione segue le regole di quell'ente
10. Le scadenze chiave per il 2026
| Scadenza | Adempimento | Soggetto |
|---|---|---|
| Entro 30 gg dalla stipula CCNL | Costituzione della delegazione trattante di parte pubblica; aggiornamento OPI | Giunta / Segretario |
| Entro 30 gg dalla stipula CCNL | Applicazione degli istituti economici vincolati | Ufficio personale / Ragioneria |
| Marzo 2026 | Conguagli busta paga (effetto art. 60 e art. 58) | Ufficio personale |
| Entro il primo quadrimestre | Costituzione del Fondo risorse decentrate e avvio sessione negoziale CCI | Ufficio personale / Ragioneria |
| Annuale | Negoziazione dei criteri di ripartizione delle risorse | Delegazione trattante |
L'orientamento ARAN: parere n. 37357 sugli incrementi del Fondo
L'ARAN, con parere Id n. 37357, ha fornito chiarimenti operativi di rilievo sostanziale in ordine al trattamento contabile e contrattuale degli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dal CCNL 23 febbraio 2026. In sintesi:
- Incrementi ex art. 58, comma 1, CCNL 23.02.2026 (0,14% del monte salari 2021 a decorrere dal 1° gennaio 2024) — gli importi di competenza degli anni 2024 e 2025, già chiusi, possono essere contabilizzati nel Fondo 2026 come residui di esercizi precedenti, senza necessità di riaprire le contrattazioni integrative dei rispettivi anni;
- Incrementi ex art. 58, comma 2, CCNL 23.02.2026 (fino a un ulteriore 0,22% del monte salari 2021, secondo la capacità di bilancio dell'ente) — seguono lo stesso regime di contabilizzazione;
- Esclusione dal tetto del salario accessorio: entrambe le voci incrementali sono esplicitamente escluse dal limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 (cristallizzazione al valore 2016). Ne consegue che la loro inclusione nel Fondo non concorre al superamento del tetto.
Il chiarimento ARAN è di particolare valore operativo per la costituzione del Fondo 2026 e per la gestione degli arretrati contrattuali, in quanto sgombra il campo da due preoccupazioni ricorrenti negli uffici personale e ragioneria: la necessità di rinegoziare retroattivamente i CCI degli anni chiusi e il rischio di sforamento del tetto del salario accessorio.
Checklist operativa per il Segretario Comunale
- ☐ Verificare la costituzione/aggiornamento della delegazione trattante di parte pubblica entro 30 giorni dalla stipula
- ☐ Identificare le OO.SS. firmatarie del CCNL e richiedere la designazione dei rappresentanti territoriali
- ☐ Verificare i requisiti dimensionali per la costituzione dell'OPI (≥ 70 dipendenti o ≥ 6 dirigenti)
- ☐ Programmare i conguagli di marzo 2026 (effetti del conglobamento ex art. 60 CCNL)
- ☐ Pianificare l'avvio della sessione negoziale del CCI entro il primo quadrimestre
- ☐ Predisporre la costituzione del Fondo risorse decentrate (relazione tecnico-finanziaria)
- ☐ Contabilizzare gli incrementi ex art. 58 cc. 1 e 2 CCNL 23.02.2026 per le competenze 2024 e 2025 come residui di esercizi precedenti nel Fondo 2026 (ARAN parere n. 37357), in esclusione dal tetto art. 23 c. 2 D.Lgs. 75/2017
- ☐ Acquisire il parere dei revisori sulla costituzione del Fondo
- ☐ Verificare i criteri di partecipazione ai differenziali stipendiali (3 anni o termini stabiliti in CCI)
- ☐ Verificare la corretta applicazione degli incrementi per categorie particolari (€ 350 / € 150 / € 200)
- ☐ Aggiornare la metodologia di graduazione degli incarichi di EQ
- ☐ Verificare il rispetto della quota minima del 15% del Fondo EQ destinata al risultato
- ☐ Verificare la corretta gestione delle EQ in convenzione / a tempo parziale tra enti
- ☐ Aggiornare i regolamenti interni in materia di progressioni verticali (procedura valutativa e comparativa)
- ☐ Pianificare per tempo i passaggi di area con tutela della RIA e dell'assegno personale
- ☐ Garantire la trasmissione dell'informazione alle OO.SS. su PTFP, attività in forma associata, coperture assicurative
«La contrattazione decentrata non è solo un adempimento contrattuale: è il principale strumento attraverso cui l'amministrazione costruisce la propria identità organizzativa, definisce le priorità di valorizzazione del personale e disegna il proprio sistema di incentivazione. La sua qualità tecnica è inseparabile dalla qualità delle relazioni sindacali che la sostengono.»
Fonti di riferimento: CCNL Funzioni Locali del 23 febbraio 2026 (triennio 2022-2024); CCNL Funzioni Locali del 16 novembre 2022; D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), artt. 35, 40 e 52; D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150; D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75; D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 90, 110, 239; D.L. 30 aprile 2019, n. 34, art. 33; L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 557 e ss.; D.L. 9 giugno 2021, n. 80 (PIAO); ARAN, orientamenti applicativi CCNL FL 2022-2024. Slides del webinar "Il nuovo CCNL Funzioni Locali" del 22 aprile 2026 — Formazione permanente Albo Segretari, a cura di Gianluca Bertagna. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.