Nel linguaggio comune degli uffici si parla di «prestazione occasionale» come se fosse un'unica figura. In realtà, sotto quella etichetta convivono tre istituti giuridicamente distinti, con presupposti, limiti e conseguenze fiscali e previdenziali diverse: il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. (fiscalmente ricondotto ai «redditi diversi» ex art. 67 c. 1 lett. l TUIR); le prestazioni occasionali ex art. 54-bis DL 24 aprile 2017 n. 50 (Libretto Famiglia e Contratto di prestazione occasionale — CPO); la collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 c.p.c. + art. 2 D.Lgs. 81/2015 per l'etero-organizzata). Sovrapporre queste categorie è la fonte più frequente di riqualificazioni contributive, contenziosi INPS e rilievi della Corte dei conti.

Per gli enti locali il tema è quotidiano: docenze in corsi di formazione, relatori a convegni, commissari esterni di concorso, prestazioni artistiche per manifestazioni culturali, incarichi tecnici saltuari per redazione di studi, animatori estivi, steward per eventi sportivi comunali, guide turistiche stagionali. Ogni volta occorre chiedersi: quale istituto sto usando? È lo strumento giusto? Rispetto i limiti fiscali e contributivi? Sto rispettando anche l'art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001?

Perché interessa Segretari, Responsabili Personale e RUP. La disciplina attraversa diritto civile (art. 2222 c.c.), diritto del lavoro (art. 409 c.p.c., D.Lgs. 81/2015, D.Lgs. 165/2001), diritto tributario (TUIR, DPR 600/1973), diritto previdenziale (L. 335/1995, L. 92/2012), trasparenza (D.Lgs. 33/2013, art. 53 D.Lgs. 165/2001). Un errore di qualificazione può: (a) generare debiti contributivi per l'ente con sanzioni INPS; (b) determinare la riqualificazione del rapporto come subordinato con richiesta di stabilizzazione ex art. 36 D.Lgs. 165/2001 e responsabilità erariale ex c. 5; (c) esporre a rilievi della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di questionario ex art. 148 TUEL e di controllo sugli incarichi ex L. 311/2004 e L. 266/2005; (d) far scattare la responsabilità disciplinare e amministrativa del funzionario firmatario dell'atto di incarico.

1. Quadro normativo di riferimento

  • Codice Civile, art. 2222 (contratto d'opera) e artt. 2229-2238 (prestazione d'opera intellettuale);
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 67 c. 1 lett. l (redditi diversi da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente) e art. 71 c. 2 (determinazione del reddito);
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, art. 25 — ritenuta d'acconto del 20% sui compensi di lavoro autonomo occasionale;
  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 comma 26 — istituzione della Gestione Separata INPS;
  • L. 21 novembre 2000, n. 342 — regime rimborsi spese (in seguito confluito nell'orientamento AdE);
  • D.L. 25 giugno 2003, n. 269, convertito in L. 326/2003, art. 44 c. 2 — soglia di € 5.000 lordi annui come reddito da lavoro autonomo occasionale oltre la quale scatta l'obbligo di iscrizione alla Gestione Separata;
  • L. 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di bilancio 2019), art. 1 c. 491-497 — abrogazione dei precedenti «voucher» e conferma del quadro art. 54-bis DL 50/2017;
  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 54-bis (convertito in L. 96/2017 e più volte modificato) — Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) e Libretto Famiglia;
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2 — collaborazione etero-organizzata (rapporti «hetero-organizzati» soggetti alla disciplina del lavoro subordinato);
  • Codice di procedura civile, art. 409 n. 3 — collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co.);
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (TUPI), art. 7 commi 5-bis e 6, art. 36, art. 53 — presupposti e limiti degli incarichi esterni nella PA;
  • D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 110 c. 6 — collaborazioni «ad alto contenuto di professionalità»;
  • Art. 3 c. 57 L. 24 dicembre 2007, n. 244 — regolamento comunale obbligatorio;
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 15 e art. 18 — obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
  • D.M. 9 agosto 2017 (Ministero del Lavoro) e successive circolari INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e n. 103 del 17 giugno 2019 — istruzioni operative sull'art. 54-bis DL 50/2017;
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3 c. 12-bis — obbligo assicurazione INAIL per i lavoratori autonomi occasionali (esteso dal DL 146/2021 con condizioni);
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13 — obbligo di comunicazione preventiva all'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) per i lavoratori autonomi occasionali di soggetti diversi dalle PA e dai committenti sportivi; le PA sono escluse dall'obbligo di comunicazione preventiva INL.

2. Le tre figure di «prestazione occasionale»: mappa

Prima di scrivere il primo rigo di una determina o di una convenzione, occorre stabilire con chiarezza quale figura si sta usando. La tabella che segue riassume gli elementi qualificanti dei tre istituti che il linguaggio comune tende a confondere.

Elemento Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) Prestazione occasionale art. 54-bis DL 50/2017 Co.co.co. / etero-organizzata
Fonte normativa principale Art. 2222 c.c. + art. 67 c. 1 lett. l TUIR Art. 54-bis DL 50/2017 conv. L. 96/2017 Art. 409 c.p.c. + art. 2 D.Lgs. 81/2015
Natura Contratto d'opera non abituale Rapporto di lavoro speciale a compenso predeterminato Lavoro autonomo con coordinamento del committente / equiparato al subordinato se etero-organizzato
Committente possibile Chiunque (privati, imprese, PA) Utilizzatori con < 10 dipendenti (imprenditori) e PA con limiti specifici Chiunque, ma nella PA solo entro art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001
Formalizzazione Lettera d'incarico + ricevuta con ritenuta d'acconto Piattaforma telematica INPS obbligatoria (comunicazione preventiva + attivazione) Contratto scritto + iscrizione Gestione Separata dal 1° euro
Compenso massimo Nessun limite legale (ma vincolo di non abitualità) Per utilizzatore: € 10.000/anno civile; per prestatore da tutti gli utilizzatori: € 5.000/anno; per singolo rapporto: € 2.500 Nessun limite; presupposto = mancanza di subordinazione
Contributi INPS Gestione Separata solo se reddito autonomo > € 5.000 annui totali (soglia di esenzione) Contribuzione IVS 33% inclusa nel compenso orario minimo € 9 lordi; INAIL 3,5% Gestione Separata dal 1° euro (33,72% nel 2026 per non iscritti ad altra cassa)
Ritenuta d'acconto Sì, 20% ex art. 25 DPR 600/1973 No (compenso già netto; INPS eroga tramite piattaforma) Sì, 20% ex art. 24 DPR 600/1973 (redditi assimilati)
IVA No (attività non abituale — art. 5 DPR 633/1972) No No (assimilato al lavoro dipendente ai fini IVA)
Comunicazione INL preventiva No, se committente è PA (obbligo introdotto dal DL 146/2021 solo per privati non sportivi) Sì (attraverso piattaforma INPS) No
Obblighi di trasparenza PA Art. 15 D.Lgs. 33/2013 + PerlaPA se compenso significativo Limitati (rientrano nella spesa del personale) Art. 15 D.Lgs. 33/2013 + PerlaPA + presupposti art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001
Regola operativa. Il primo test da fare non è «quanto pago?» ma «che tipo di attività il soggetto deve svolgere e con quale frequenza per l'ente?». Se il rapporto è episodico e non continuativo, con oggetto ben definito e completamento in un unico atto o in un breve arco temporale, si tratta di lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c. Se invece il rapporto ha una durata apprezzabile, il collaboratore è inserito nell'organizzazione dell'ente e la prestazione è ricorrente, siamo davanti a una co.co.co. — con il correlato obbligo di rispettare i presupposti dell'art. 7 c. 6 TUPI. Il Contratto di Prestazione Occasionale ex art. 54-bis è invece uno strumento specifico e residuale, utilizzabile solo entro i casi tassativi previsti dalla norma per la PA.

3. Il lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c.

L'art. 2222 c.c. definisce il contratto d'opera come quello con il quale «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente». Quando questa attività è svolta in modo non abituale, il compenso è fiscalmente qualificato come «reddito diverso» ex art. 67 c. 1 lett. l TUIR («redditi derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente»), sottratto quindi al regime del lavoro autonomo abituale ex artt. 53 e ss. TUIR.

3.1 Gli elementi caratterizzanti

La qualificazione come lavoro autonomo occasionale richiede la compresenza dei seguenti elementi (Cass. civ., Sez. Lav., sent. 30 ottobre 2019 n. 27942; Cass. n. 24379/2014):

  • Autonomia — assenza di subordinazione, di orario di lavoro imposto, di direttive puntuali e continue del committente;
  • Non abitualità — la prestazione non è esercitata in via professionale, non è parte dell'attività ordinaria del prestatore, non è ripetuta con sistematicità (indicativamente meno di 30 giornate lavorative/anno per lo stesso committente, secondo l'orientamento del Ministero del Lavoro nella Circolare n. 4/2008);
  • Assenza di coordinamento continuativo — l'attività si conclude in sé, con la consegna dell'opera o del servizio (obbligazione di risultato), senza che il prestatore sia stabilmente inserito nell'organizzazione del committente;
  • Prevalenza del lavoro proprio — la prestazione è resa direttamente dal soggetto incaricato, senza organizzazione imprenditoriale strutturata (che qualificherebbe l'attività come impresa);
  • Corrispettivo determinato — il compenso è concordato preventivamente ed è remunerativo del risultato conseguito, non del tempo dedicato.
Il tema dell'«abitualità». Non esiste una soglia legale espressa. La giurisprudenza tributaria (Cass. n. 22020/2013) individua l'abitualità nel fatto che il prestatore svolga l'attività in modo ripetuto e sistematico, con organizzazione minima, per più committenti. Se il soggetto è un professionista con partita IVA che rende quella specifica prestazione nell'ambito della sua attività ordinaria, non è mai lavoro autonomo occasionale: dovrà emettere fattura in regime IVA. Se il soggetto è un dipendente pubblico o privato che, autorizzato ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, rende una singola prestazione, il regime dell'art. 2222 c.c. è pienamente applicabile.

3.2 Chi può essere incaricato

Può essere destinatario di un incarico di lavoro autonomo occasionale da parte di un ente locale:

  • chi non è iscritto ad alcun albo professionale né esercita attività abituale nel settore (es. cittadino che rende una prestazione episodica specifica);
  • il dipendente pubblico o privato di altra amministrazione o azienda, previa autorizzazione del proprio datore di lavoro ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 (v. il nostro approfondimento sugli incarichi extra-istituzionali);
  • il pensionato che rende una prestazione una tantum (con verifica delle eventuali incompatibilità con la pensione erogata);
  • il professionista con partita IVA solo se la prestazione esula in modo evidente dall'oggetto della sua attività professionale ordinaria (ipotesi da valutare caso per caso — in genere, se ha partita IVA nel settore, dovrà emettere fattura).

3.3 Formalizzazione del rapporto

Il rapporto si perfeziona con la lettera d'incarico (accettata dal prestatore) o con la disposizione di servizio nei casi più snelli. L'ente adotta una determinazione dirigenziale di conferimento (con codifica CIG/CUP se ricorrono i presupposti; la maggior parte degli incarichi occasionali sotto soglia sono comunque tracciati con SmartCIG o CIG per acquisti sotto soglia ex art. 50 D.Lgs. 36/2023 solo se qualificabili come appalto di servizi; in molti casi l'incarico occasionale a persona fisica non professionale non ha natura di appalto). La prestazione si conclude con l'emissione della ricevuta da parte del prestatore, che deve contenere:

  • dati identificativi del prestatore (nome, cognome, codice fiscale, residenza);
  • dati identificativi del committente (ente, CF/P.IVA, sede);
  • descrizione della prestazione resa;
  • compenso lordo;
  • ritenuta d'acconto del 20% (art. 25 DPR 600/1973);
  • eventuale rivalsa contributiva INPS (v. § 7);
  • importo netto da corrispondere;
  • marca da bollo da € 2,00 se il compenso supera € 77,47 (art. 13 tariffa allegato A DPR 642/1972).

4. Le prestazioni occasionali ex art. 54-bis DL 50/2017

L'art. 54-bis del D.L. 50/2017 ha introdotto — dopo l'abrogazione dei vecchi «voucher» — un istituto speciale gestito interamente attraverso la piattaforma telematica INPS. Si articola in due strumenti:

  • Libretto Famiglia — riservato alle famiglie/persone fisiche (piccoli lavori domestici, ripetizioni, assistenza a bambini/anziani);
  • Contratto di Prestazione Occasionale (CPO) — utilizzabile da imprenditori (con < 10 dipendenti a tempo indeterminato) e, con limiti stringenti, dalle Pubbliche Amministrazioni.

4.1 L'uso da parte delle PA: casi tassativi

Le Pubbliche Amministrazioni possono ricorrere al CPO ex art. 54-bis DL 50/2017 esclusivamente per le seguenti ipotesi tassative (comma 7 dell'art. 54-bis):

  • Progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, di tossicodipendenza o di fruizione di ammortizzatori sociali;
  • Lavori di emergenza correlati a calamità o eventi naturali improvvisi;
  • Attività di solidarietà, in collaborazione con altri enti pubblici e/o associazioni di volontariato;
  • Organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.
Limite quantitativo e divieto per attività ordinarie. Il CPO PA non può essere usato per l'attività istituzionale ordinaria dell'ente. L'uso improprio (es. per far svolgere mansioni di ufficio o di servizio continuativo) integra elusione della disciplina del pubblico impiego e può determinare la riqualificazione del rapporto e la responsabilità erariale del funzionario che ha attivato la piattaforma. Il CPO non può essere usato nell'ambito dell'esecuzione di appalti di opere o servizi.

4.2 Limiti economici (aggiornati)

  • Per utilizzatore (ente): totale compensi erogati a tutti i prestatori nell'anno civile non superiore a € 10.000 (soglia storica; verificare in ogni caso le circolari INPS aggiornate);
  • Per prestatore: totale compensi ricevuti da tutti gli utilizzatori nell'anno civile non superiore a € 5.000;
  • Per singolo rapporto utilizzatore-prestatore: compensi non superiori a € 2.500 nell'anno civile;
  • Compenso orario minimo: € 9 netti (soggetto ad adeguamento); ogni prestazione giornaliera non può essere inferiore a 4 ore.

Al compenso si applicano contribuzione IVS del 33% e assicurazione INAIL del 3,5%, oltre agli oneri di gestione INPS (1%). L'utilizzatore versa preventivamente il portafoglio elettronico e paga tramite la piattaforma; il prestatore riceve un accredito bancario diretto o tramite bonifico domiciliato.

4.3 Procedura operativa

  1. Registrazione dell'utilizzatore (Comune) e del prestatore sulla piattaforma INPS con SPID/CIE;
  2. Alimentazione del portafoglio elettronico dell'utilizzatore (bonifico o pagoPA);
  3. Comunicazione preventiva (almeno un'ora prima dell'inizio della prestazione) sulla piattaforma: dati del prestatore, luogo, ore, compenso, tipo di attività;
  4. Esecuzione della prestazione;
  5. Conferma della prestazione entro le ore 24:00 del terzo giorno successivo alla prestazione stessa;
  6. INPS eroga direttamente il compenso al prestatore entro il 15 del mese successivo.

5. Distinzione dalla co.co.co. e dalla collaborazione etero-organizzata

La collaborazione coordinata e continuativa (art. 409 n. 3 c.p.c.) e la collaborazione etero-organizzata (art. 2 D.Lgs. 81/2015, come modificato dal DL 101/2019) sono figure giuridicamente diverse dalla prestazione occasionale, con conseguenze fiscali, contributive e giuslavoristiche significative.

5.1 Co.co.co. (art. 409 n. 3 c.p.c.)

La co.co.co. è un rapporto di lavoro autonomo caratterizzato da:

  • Coordinamento con l'organizzazione del committente (il collaboratore concorda tempi e modalità con il committente ma resta autonomo sull'organizzazione del lavoro proprio);
  • Continuità della prestazione (rapporto di durata, non isolato);
  • Prevalenza personale dell'apporto lavorativo del collaboratore.

Fiscalmente, i compensi delle co.co.co. sono redditi assimilati al lavoro dipendente ex art. 50 c. 1 lett. c-bis TUIR (soggetti a ritenuta ex art. 24 DPR 600/1973 e a contribuzione INPS Gestione Separata dal primo euro). Nella PA la co.co.co. può essere attivata solo entro i rigorosi presupposti dell'art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001 (v. il nostro approfondimento dedicato).

5.2 Collaborazione etero-organizzata (art. 2 D.Lgs. 81/2015)

Il D.Lgs. 81/2015 (art. 2, come sostituito dal DL 101/2019) prevede che «si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato» a quelle collaborazioni personali, continuative e in cui le modalità di esecuzione siano organizzate dal committente. Nell'ambito della PA, tale disciplina è espressamente vietata dall'art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 165/2001: la PA non può ricorrere a collaborazioni etero-organizzate. L'eventuale «forzatura» sotto forma di prestazione occasionale espone a rischio di riqualificazione (v. § 13).

Test operativo di distinzione. Chiediamoci: chi decide come, quando e dove si svolge la prestazione? Se lo decide sostanzialmente il committente (orario definito, luogo di lavoro nell'ente, direttive puntuali, integrazione con l'organizzazione stabile), non siamo di fronte a lavoro autonomo occasionale ma a un rapporto di co.co.co. o addirittura di lavoro subordinato mascherato. Se, al contrario, il committente si limita ad affidare il risultato (l'opera o il servizio) e il prestatore lo consegue con autonomia organizzativa, siamo nel perimetro dell'art. 2222 c.c.

6. Il regime fiscale del lavoro autonomo occasionale

6.1 Qualificazione del reddito

I compensi da lavoro autonomo occasionale sono qualificati come «redditi diversi» ex art. 67 c. 1 lett. l TUIR. Il reddito imponibile è determinato — ai sensi dell'art. 71 c. 2 TUIR — dalla differenza tra il corrispettivo percepito e le spese specificamente inerenti alla produzione del reddito (documentate). Non si applicano deduzioni forfettarie né scaglioni IRPEF ridotti; l'imposta è quella ordinaria applicata in sede di dichiarazione dei redditi (o interamente compensata dalla ritenuta d'acconto se l'unico reddito).

6.2 Ritenuta d'acconto del 20%

L'art. 25 DPR 600/1973 impone al committente-sostituto d'imposta (l'ente locale) di applicare una ritenuta d'acconto del 20% sul compenso lordo, a titolo di acconto IRPEF. La ritenuta va versata con modello F24 entro il 16 del mese successivo al pagamento (codice tributo 1040) e va certificata al prestatore con la Certificazione Unica (CU) entro il 16 marzo dell'anno successivo, oltre a essere comunicata all'Agenzia delle Entrate. Il compenso viene indicato nel quadro «Lavoro autonomo non esercitato abitualmente» della CU.

Rimborsi spese. I rimborsi spese corrisposti in aggiunta al compenso sono, di regola, imponibili e soggetti alla stessa ritenuta d'acconto del 20% se non sono spese strettamente inerenti documentate e sostenute per lo svolgimento della prestazione (Ris. AdE n. 49/E del 11 luglio 2013). Fanno eccezione le trasferte oltre il territorio comunale che seguono il regime dell'art. 51 c. 5 TUIR (analogia con il lavoro dipendente): in tali casi le indennità di trasferta e i rimborsi analitici sono non imponibili nei limiti previsti. Per evitare contenziosi, molte amministrazioni includono i rimborsi spese direttamente nel compenso lordo pattuito.

6.3 Marca da bollo

Ex art. 13 tariffa allegato A DPR 642/1972, la ricevuta di importo superiore a € 77,47 è soggetta a marca da bollo di € 2,00 a carico del prestatore. In caso di ricevuta digitale/dematerializzata, la marca può essere assolta in modo virtuale.

7. Il regime previdenziale: INPS Gestione Separata e soglia € 5.000

Il regime previdenziale del lavoro autonomo occasionale è disciplinato dall'art. 44 c. 2 DL 269/2003 (convertito in L. 326/2003), che ha introdotto la franchigia annua di € 5.000:

  • fino a € 5.000 di compensi annui complessivi (da tutti i committenti) come lavoratore autonomo occasionale, nessun obbligo contributivo INPS;
  • oltre € 5.000, il prestatore è obbligato a iscriversi alla Gestione Separata INPS ex art. 2 c. 26 L. 335/1995 e a versare i contributi solo sulla parte eccedente la soglia.

7.1 Ripartizione dell'onere contributivo

Sulla quota eccedente € 5.000, l'onere contributivo è ripartito tra committente e prestatore in ragione di 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore. Il prestatore trattiene direttamente la propria quota (1/3) e il committente versa l'intero contributo (33,72% per soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica; 24% per pensionati o iscritti ad altra cassa; 25,72% per titolari di partita IVA in regime di cassa autonoma) all'INPS tramite modello F24 con codice CXX. Il prestatore deve comunicare al committente il superamento della soglia perché scatti l'obbligo di rivalsa.

Il momento dell'obbligo. L'obbligo contributivo scatta al momento del superamento della soglia dei € 5.000. Se un prestatore ha già superato la soglia con altri committenti, deve dichiararlo per iscritto all'ente affinché tutto il compenso erogato dall'ente sia assoggettato a contribuzione. Se il prestatore non comunica il superamento e la soglia viene sforata solo con l'incasso da parte dell'ente, l'obbligo di rivalsa contributiva sorge sulla parte eccedente il compenso incassato con l'ente.

7.2 Aliquote 2026

  • 33,72% — soggetti non iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria e non pensionati (con aliquota IVS 33% + 0,72% contributi minori);
  • 24% — pensionati o soggetti iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria;
  • Massimale annuo di reddito ex art. 2 c. 18 L. 335/1995 (per il 2026 verificare la circolare INPS annuale).

8. INAIL e assicurazione infortuni

L'art. 3 c. 12-bis D.Lgs. 81/2008, come modificato dal DL 146/2021, ha esteso l'obbligo assicurativo INAIL ai lavoratori autonomi occasionali che rendono la prestazione con strumenti pericolosi o in ambienti a rischio. Per la maggior parte degli incarichi occasionali resi in favore degli enti locali (docenze, relazioni convegnistiche, prestazioni intellettuali) l'obbligo INAIL non ricorre. Ricorre invece per prestazioni manuali o materiali (piccole manutenzioni, allestimenti tecnici, servizi di assistenza a manifestazioni con montaggio di strutture, ecc.). In tali casi il committente deve provvedere all'assicurazione con denuncia all'INAIL prima dell'inizio della prestazione.

Per il CPO ex art. 54-bis l'assicurazione INAIL è automatica e inclusa nella piattaforma INPS (aliquota 3,5%).

9. Fatturazione elettronica, ricevute e IVA

Il lavoratore autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) non è tenuto ad aprire partita IVA e non è soggetto passivo IVA ex art. 5 DPR 633/1972 (assenza di abitualità dell'esercizio dell'attività). Non emette dunque fattura ma ricevuta non fiscale. Non è tenuto agli adempimenti dei soggetti IVA (comunicazioni LIPE, dichiarazione IVA annuale, ecc.).

Il committente (ente locale) non è tenuto a ricevere la ricevuta in formato elettronico via SdI (che è obbligatoria per le fatture verso PA); registrerà la ricevuta come giustificativo di spesa a supporto del mandato di pagamento, allegandola alla determinazione di liquidazione.

10. Rapporto con l'art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001

Uno dei punti più delicati riguarda il rapporto tra incarichi di lavoro autonomo occasionale e la disciplina generale degli incarichi esterni ex art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001. La domanda operativa è: quando devo rispettare i presupposti dell'art. 7 c. 6 anche per un semplice incarico occasionale?

La Corte dei conti — con orientamento consolidato (Sez. Autonomie deliberazioni n. 6/2005 e n. 6/2009; Sez. contr. Lombardia n. 1/2013; Sez. contr. Emilia-Romagna n. 149/2013) — distingue tra:

  • Prestazioni «meramente occasionali» ed «esaurentesi in una prestazione episodica» (docenza singola, relazione a convegno, prestazione artistica una tantum, redazione di uno studio breve): non soggette ai presupposti dell'art. 7 c. 6 TUPI ma comunque tracciate nell'anagrafe delle prestazioni. La qualificazione risiede nella natura essenzialmente saltuaria della prestazione e nella manifesta assenza di continuità;
  • Incarichi di studio, consulenza, ricerca caratterizzati da apprezzabile durata, complessità e continuità: soggetti a tutti i presupposti dell'art. 7 c. 6 (assenza di professionalità interne, temporaneità, alta qualificazione, preventiva determinazione oggetto/compenso/durata, regolamento ex art. 3 c. 57 L. 244/2007).
Il criterio-guida. Se l'incarico è episodico, puntuale, circoscritto, di modesta entità economica e non richiede una struttura organizzativa, si può utilizzare lo schema dell'incarico occasionale ex art. 2222 c.c. senza esperire la procedura piena dell'art. 7 c. 6. In ogni caso vanno rispettati: (a) verifica preventiva assenza di professionalità interne (per le prestazioni non standardizzate); (b) pubblicazione in Amministrazione Trasparente; (c) comunicazione all'anagrafe delle prestazioni PerlaPA; (d) autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 se il prestatore è dipendente di altra PA.

11. Casi tipici negli enti locali

Segue una casistica ricorrente negli enti locali, con indicazione dello strumento appropriato.

Caso Strumento appropriato Note operative
Docenza in un corso di formazione interno (poche ore, unico intervento) Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) Se dipendente PA: autorizzazione ex art. 53. Compenso tabellare o parametrato all'ora didattica. Ritenuta 20%.
Relatore a convegno organizzato dal Comune Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) Rimborso spese di viaggio/vitto specificamente documentate = non imponibili. Marca da bollo € 2 se compenso > € 77,47.
Commissario esperto esterno in commissione di concorso Compenso fissato ex DPCM 24 aprile 2020 (aggiornamenti compensi commissari) — natura di prestazione occasionale Corrispettivo omnicomprensivo. Ritenuta 20%. In alcuni casi (professore universitario/dirigente) può essere ricondotto ad autorizzazione ex art. 53.
Membro esterno di commissione giudicatrice di gara ex art. 93 D.Lgs. 36/2023 Compenso tabellare o parametrato — natura di incarico ex art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001 Se il commissario è iscritto ad Albo (professionisti abitualmente iscritti), emette fattura. Se occasionale, si applica il regime art. 2222.
Prestazione artistica per manifestazione culturale (concerto, spettacolo) Compenso ENPALS (contribuzione ex fondo lavoratori dello spettacolo) se artista abituale; se occasionale, art. 2222 c.c. Verificare iscrizione ex ENPALS. Se il prestatore ha partita IVA nel settore, emette fattura.
Animatore per centri estivi comunali (durata di più settimane, orario definito) Non è lavoro autonomo occasionale: presenta i tratti della subordinazione o della co.co.co. Rischio riqualificazione. Meglio ricorrere a: (a) assunzione a tempo determinato ex art. 90 TUEL/CCNL; (b) affidamento del servizio a cooperativa/associazione ex D.Lgs. 36/2023; (c) CPO ex art. 54-bis se progetto sociale.
Redazione di uno studio o parere pro veritate su tema circoscritto Incarico ex art. 7 c. 6 D.Lgs. 165/2001 (se professionista con partita IVA) o art. 2222 c.c. se occasionale una tantum Verifica presupposti art. 7 c. 6 (assenza professionalità interne, alta qualificazione, oggetto/compenso/durata predefiniti).
Steward per manifestazione sportiva organizzata dal Comune CPO ex art. 54-bis DL 50/2017 (rientra nella tipologia «manifestazioni sportive») Rispetto dei limiti orari e retributivi. Piattaforma INPS.
Prestazione di soccorso in caso di calamità (spalatura neve, sacchi anti-inondazione) CPO ex art. 54-bis (lavori di emergenza correlati a calamità) o volontari della Protezione Civile Attivazione rapida da piattaforma INPS con comunicazione preventiva.
Servizi socio-assistenziali a persone in stato di disagio CPO ex art. 54-bis (progetti speciali per soggetti in povertà/disabilità) Coordinamento con Consorzio Sociale/Ambito RI/1.
Traduzione occasionale di un documento Lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) se traduttore non professionista Compenso proporzionato alle cartelle di testo tradotte. Ritenuta 20%.
Fotografo per singolo evento istituzionale Se fotografo con partita IVA: fattura in regime IVA. Se occasionale: art. 2222 c.c. Attenzione ai diritti di utilizzo delle immagini (clausola contrattuale).

12. Anagrafe delle prestazioni PerlaPA e Trasparenza

12.1 Anagrafe delle prestazioni (art. 53 D.Lgs. 165/2001)

Ogni incarico conferito o autorizzato dall'ente — a qualunque titolo, incluso il lavoro autonomo occasionale — va comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica tramite portale PerlaPA, ai sensi dell'art. 53 D.Lgs. 165/2001. La comunicazione è tempestiva e va effettuata entro 15 giorni dal conferimento. In particolare vanno comunicati:

  • incarichi conferiti a dipendenti dell'ente autorizzati a svolgere prestazioni per terzi;
  • incarichi affidati a soggetti esterni (compresi dipendenti di altre PA, per i quali va verificata l'autorizzazione del datore di lavoro);
  • incarichi conferiti a qualsiasi titolo, anche a titolo gratuito.

Scadenza annuale riepilogativa: 31 luglio di ogni anno (comunicazione anagrafica riepilogativa degli incarichi conferiti/autorizzati nel semestre precedente e nell'anno solare in corso). L'omessa comunicazione comporta il divieto per l'amministrazione di conferire nuovi incarichi fino a regolarizzazione e integra illecito disciplinare (Corte conti Sez. giur. Lombardia n. 210/2019; Sez. Sicilia n. 128/2019).

12.2 Amministrazione Trasparente (art. 15 D.Lgs. 33/2013)

Gli incarichi di collaborazione, consulenza e — quando rilevanti — di lavoro autonomo occasionale vanno pubblicati nella sezione «Consulenti e collaboratori» di Amministrazione Trasparente, ai sensi dell'art. 15 D.Lgs. 33/2013, con indicazione di:

  • estremi dell'atto di conferimento;
  • curriculum vitae del prestatore;
  • dati relativi allo svolgimento di incarichi in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla PA o allo svolgimento di attività professionali;
  • compenso complessivo, con evidenza delle componenti variabili;
  • dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi ex art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001.

La legittimazione al pagamento del compenso è subordinata all'avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 15 c. 2 D.Lgs. 33/2013): il liquidatore che paga senza aver verificato l'avvenuta pubblicazione integra responsabilità disciplinare e contabile.

13. Rischi, patologie e riqualificazioni

La principale patologia del rapporto di lavoro autonomo occasionale è la riqualificazione in altro rapporto (co.co.co., etero-organizzata, subordinato). I «campanelli di allarme» che espongono a rischio sono:

  • Ripetitività e sistematicità — ripetuti conferimenti allo stesso soggetto lungo l'anno o negli anni (indice di abitualità);
  • Orario e presenza — obbligo di rispettare un orario, badge, timbrature, presenza continua in ufficio;
  • Direttive puntuali — istruzioni operative continue del responsabile del servizio come se il prestatore fosse un dipendente;
  • Postazione stabile — assegnazione di scrivania, PC, indirizzo email istituzionale del Comune (elemento sintomatico di inserimento organico);
  • Compenso mensile ricorrente — corresponsione di compensi mensili di importo tendenzialmente costante (indice di stipendio mascherato);
  • Assenza di autonomia organizzativa — il prestatore non ha spazio decisionale sulle modalità di esecuzione;
  • Ripetuta partita IVA occasionale — soggetto che rende lo stesso tipo di prestazione a più committenti in modo continuativo (rischia la contestazione come attività professionale abituale con obbligo di partita IVA).

13.1 Conseguenze della riqualificazione

  • INPS — richiesta di contribuzione retroattiva sull'intero rapporto come subordinato o come co.co.co. (con sanzioni civili ex art. 116 c. 8 L. 388/2000);
  • Prestatore — potenziale richiesta di stabilizzazione ex art. 36 c. 5 D.Lgs. 165/2001 (nella PA la conversione in tempo indeterminato non è consentita; residua il diritto al risarcimento del danno e la responsabilità erariale del funzionario);
  • Fiscale — riclassificazione dei redditi da «diversi» a «assimilati al lavoro dipendente» o «lavoro dipendente», con rilievi in sede di verifica;
  • Corte dei conti — segnalazione in sede di controllo ex L. 266/2005 e responsabilità per danno erariale ex art. 36 c. 5 D.Lgs. 165/2001;
  • Disciplinare — procedimento a carico del funzionario firmatario dell'atto di conferimento.
Il divieto assoluto di collaborazioni etero-organizzate nella PA. L'art. 7 c. 5-bis D.Lgs. 165/2001 vieta espressamente alle amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di collaborazione le cui prestazioni siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro. Il contratto stipulato in violazione di tale divieto è nullo e determina responsabilità dirigenziale e amministrativa del sottoscrittore. Le prestazioni occasionali non possono essere usate per aggirare il divieto: se emergono i tratti dell'etero-organizzazione, il rapporto sarà riqualificato con tutte le conseguenze del caso.

14. Modello di lettera d'incarico

Lettera d'incarico di lavoro autonomo occasionale — schema

Prot. n. ___ del ___

Al Sig./Sig.ra ___________
C.F. ___________
Residente in ___________

Oggetto: Conferimento di incarico di lavoro autonomo occasionale ex artt. 2222 e ss. c.c. per [oggetto della prestazione]. CIG (eventuale): ___________

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. ___ del ___ del Responsabile del Settore ___________, con la presente si conferisce alla S.V. l'incarico di lavoro autonomo occasionale, alle condizioni di cui ai seguenti articoli.

Art. 1 — Oggetto. L'incarico consiste nella seguente prestazione: [descrizione analitica]. La prestazione avrà natura di opera intellettuale/materiale resa in via autonoma e non abituale, ex art. 2222 c.c. e ss.

Art. 2 — Autonomia e assenza di subordinazione. Il prestatore svolge l'incarico in piena autonomia organizzativa, senza vincoli di orario, di luogo o di direttive puntuali del committente. Non è previsto alcun inserimento del prestatore nell'organizzazione dell'ente.

Art. 3 — Durata. L'incarico ha durata dal ___ al ___ e si conclude con la consegna del risultato ovvero con l'esaurimento della prestazione descritta all'art. 1.

Art. 4 — Compenso. Il compenso lordo per la prestazione è fissato in € ___, omnicomprensivo di ogni onere e imposta a carico del prestatore. Il compenso sarà corrisposto entro 30 giorni dalla presentazione della ricevuta e dalla verifica dell'avvenuto adempimento della prestazione. Il committente opererà la ritenuta d'acconto del 20% ex art. 25 DPR 600/1973.

Art. 5 — Regime previdenziale. Il prestatore dichiara sotto la propria responsabilità di [aver superato / non aver superato / non essere in grado di prevedere il superamento] la soglia di € 5.000 di compensi annui da lavoro autonomo occasionale ex art. 44 c. 2 DL 269/2003. In caso di superamento della soglia, il compenso sarà assoggettato a contribuzione INPS Gestione Separata ai sensi dell'art. 2 c. 26 L. 335/1995, con oneri per 2/3 a carico del committente e 1/3 a carico del prestatore.

Art. 6 — Dichiarazioni obbligatorie. Il prestatore dichiara: (a) di essere in possesso della professionalità necessaria per lo svolgimento dell'incarico; (b) l'assenza di conflitto di interessi con l'ente ex art. 53 c. 14 D.Lgs. 165/2001 e art. 6-bis L. 241/1990; (c) [se dipendente PA] di essere stato autorizzato dal proprio datore di lavoro ex art. 53 D.Lgs. 165/2001 con provvedimento del ___; (d) l'insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità ex D.Lgs. 39/2013.

Art. 7 — Riservatezza e trattamento dei dati. Il prestatore si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutti i dati e le informazioni cui accede in ragione dell'incarico. Il trattamento dei dati personali è disciplinato dal Reg. UE 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003.

Art. 8 — Pubblicità e trasparenza. L'incarico sarà pubblicato in Amministrazione Trasparente ex art. 15 D.Lgs. 33/2013 e comunicato al Dipartimento della Funzione Pubblica – Anagrafe delle prestazioni ex art. 53 D.Lgs. 165/2001. Il pagamento del compenso è subordinato all'avvenuta pubblicazione.

Art. 9 — Foro competente. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di ___________.

Il Responsabile del Settore ___________
___________

Per accettazione
Il prestatore ___________

15. Checklist operativa

✔️ Prima dell'affidamento

  • Verifica della natura episodica e non abituale della prestazione;
  • Verifica preventiva dell'assenza di professionalità interne in grado di svolgere la prestazione (per prestazioni non standardizzate);
  • Se il prestatore è dipendente di altra PA: acquisizione della preventiva autorizzazione ex art. 53 D.Lgs. 165/2001;
  • Se il prestatore è dipendente dell'ente stesso: verifica della compatibilità con l'attività ordinaria e delle regole sugli incarichi extraistituzionali;
  • Acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di conflitto di interessi (art. 53 c. 14 e art. 6-bis L. 241/1990);
  • Verifica dell'esistenza di eventuali cause di inconferibilità/incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013;
  • Determinazione dirigenziale di conferimento con: motivazione, oggetto, durata, compenso, riferimento all'art. 2222 c.c., copertura finanziaria;
  • CIG (o SmartCIG) solo se la prestazione integra i requisiti dell'appalto di servizi ex D.Lgs. 36/2023;
  • Lettera d'incarico sottoscritta dalle parti.

✔️ Durante lo svolgimento

  • Astenersi da direttive puntuali continue, controlli orari, richieste di reperibilità;
  • Non assegnare postazione stabile né email istituzionale;
  • Consentire piena autonomia organizzativa sulle modalità di esecuzione;
  • Documentare gli eventuali contatti con il prestatore come coordinamento sul risultato, non come subordinazione.

✔️ Alla conclusione — Pagamento

  • Ricevuta del prestatore con dati completi, ritenuta 20%, marca da bollo € 2 se compenso > € 77,47;
  • Dichiarazione del prestatore sul superamento (o meno) della soglia INPS di € 5.000;
  • Verifica avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente (art. 15 D.Lgs. 33/2013);
  • Comunicazione all'anagrafe PerlaPA ex art. 53 D.Lgs. 165/2001;
  • Determinazione di liquidazione con parere di regolarità contabile;
  • Mandato di pagamento con imputazione al capitolo corretto (indagare tra capitoli di funzionamento del servizio, spese per consulenze/collaborazioni, o spese di rappresentanza a seconda del caso);
  • Versamento ritenuta d'acconto (F24 codice 1040) entro il 16 del mese successivo;
  • Emissione CU per il prestatore entro il 16 marzo dell'anno successivo.

✔️ Documentazione da conservare

  • Determinazione dirigenziale di conferimento;
  • Lettera d'incarico sottoscritta;
  • Dichiarazioni del prestatore (conflitto interessi, autorizzazione ex art. 53 se dipendente PA, superamento soglia INPS);
  • Curriculum vitae aggiornato;
  • Ricevuta del prestatore;
  • Determinazione di liquidazione;
  • Attestazione avvenuta pubblicazione in Amministrazione Trasparente;
  • Ricevuta di comunicazione a PerlaPA.
In sintesi. La «prestazione occasionale» degli enti locali è, nella quasi totalità dei casi, un lavoro autonomo occasionale ex art. 2222 c.c., con reddito qualificato come «diverso» ex art. 67 c. 1 lett. l TUIR, ritenuta del 20% e franchigia contributiva di € 5.000. Il CPO ex art. 54-bis DL 50/2017 resta uno strumento residuale utilizzabile solo per i quattro casi tassativi dell'art. 54-bis c. 7 (progetti sociali, emergenze, solidarietà, manifestazioni sportive/culturali). Ogni volta il presidio più importante è la qualificazione corretta del rapporto: sbagliare significa esporsi a riqualificazioni contributive INPS, rilievi della Corte dei conti e responsabilità erariale del funzionario firmatario.

Riferimenti normativi e giurisprudenziali essenziali

  • Codice Civile, art. 2222 e artt. 2229-2238;
  • DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 50 c. 1 lett. c-bis, art. 67 c. 1 lett. l, art. 71 c. 2;
  • DPR 29 settembre 1973, n. 600, artt. 24 e 25;
  • L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2 c. 26;
  • D.L. 25 giugno 2003, n. 269 (conv. L. 326/2003), art. 44 c. 2;
  • D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (conv. L. 96/2017), art. 54-bis;
  • D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81, art. 2;
  • D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 7 (commi 5-bis e 6), 36, 53;
  • D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 15 e 18;
  • D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 3 c. 12-bis;
  • D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, art. 13;
  • Circolare INPS n. 107 del 5 luglio 2017 e circolare INPS n. 103 del 17 giugno 2019;
  • D.M. 9 agosto 2017 (Ministero del Lavoro);
  • Circolare Ministero del Lavoro n. 4/2008 (indicazioni sulla nozione di occasionalità);
  • Ris. AdE n. 49/E del 11 luglio 2013 (rimborsi spese);
  • Corte conti Sez. Autonomie deliberazioni n. 6/2005 e n. 6/2009;
  • Corte conti Sez. contr. Lombardia n. 1/2013 e Emilia-Romagna n. 149/2013;
  • Cass. civ. Sez. Lav. n. 27942/2019 e n. 24379/2014.

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