Il concorso pubblico è il principio cardine del reclutamento nella pubblica amministrazione (art. 97 c. 3 Cost.). Il suo corretto svolgimento, scandito da fasi sequenziali e formalità inderogabili, è il presidio della trasparenza, dell'imparzialità e della par condicio dei candidati. Ogni passaggio dell'iter — dall'inserimento nel PTFP alla pubblicazione della graduatoria — deve essere sostenuto da specifici atti amministrativi e rispettare puntuali termini procedurali. La giurisprudenza amministrativa ha più volte annullato procedure concorsuali per violazione di passaggi apparentemente «formali», ma in realtà sostanziali della garanzia. Tra i più recenti, il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308 del 2026, ha ribadito che il sorteggio delle domande all'orale è obbligatorio e non può essere sostituito dalla semplice scelta di buste numerate, costituendo una violazione sostanziale dell'art. 12 D.P.R. 487/1994.

📌 In sintesi: il concorso pubblico nell'ente locale si articola in 13 fasi sequenziali: (1) programmazione nel PTFP/PIAO; (2) determinazione di indizione e approvazione del bando; (3) pubblicazione su portale inPA; (4) presentazione delle domande; (5) verifica requisiti; (6) nomina commissione; (7) eventuale preselezione; (8) prove scritte; (9) valutazione titoli; (10) prova orale con sorteggio obbligatorio delle domande (Cons. Stato 4308/2026); (11) graduatoria di merito; (12) approvazione con determinazione; (13) assunzione. Ogni fase ha tempi minimi, atti obbligatori e adempimenti di trasparenza.
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1. Il quadro normativo

Fonte Oggetto
Costituzione, art. 97 c. 3 Concorso pubblico come regola del reclutamento nella PA
D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 16 giugno 2023, n. 82 (in vigore dal 14/7/2023) Regolamento sull'accesso agli impieghi e sulle modalità di svolgimento dei concorsi — riscrittura organica. Art. 18-bis: Regioni ed Enti locali «si conformano» (non più semplice indirizzo)
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30, 34-bis, 35, 35-ter, 35-quater (mod. D.L. 44/2023 art. 1-bis) Reclutamento nella PA: mobilità, scorrimento, principi generali, Portale unico InPA, deroga «sola prova scritta» fino al 31/12/2026
D.L. 9 giugno 2021, n. 80, conv. L. 113/2021 (decreto reclutamento) Procedure semplificate, portale inPA, prove digitali
D.L. 22 aprile 2023, n. 44, conv. L. 74/2023 + D.L. 22 giugno 2023, n. 75, conv. L. 112/2023 Riserva 15% servizio civile universale (DL 44/2023 art. 1 c. 9-bis), riserva ≤ 50% concorsi dirigenziali (art. 28 c. 1-bis DL 75/2023), formazione e utilizzo graduatorie (deroga limite 20% ex art. 28-ter), stabilizzazioni, requisiti di specificità territoriale (art. 3 c. 5-bis DL 44/2023), scavalco di eccedenza esteso a Comuni ≤ 25.000 ab.
Quaderno operativo ANCI n. 45 (ottobre 2023 — Dota, Bultrini, Di Bella) «Le nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei Comuni e nelle Città metropolitane» — guida operativa + modello di Regolamento comunale per l'accesso all'impiego
D.M. Funzione Pubblica 9 agosto 2022 Modalità di svolgimento delle procedure concorsuali
L. 28 marzo 2003, n. 53 Riserve di posti per categorie protette (L. 68/1999)
D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19 Obblighi di trasparenza in materia di bandi di concorso
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Autocertificazione dei requisiti
D.L. 6 luglio 2021, n. 80 + D.P.R. 9 giugno 2022, n. 81 PIAO — Piano Integrato di Attività e Organizzazione (sezione PTFP)

🔁 Il rapporto tra D.P.R. 487/1994 (nuovo testo) e regolamento di organizzazione dell'ente

Il D.P.R. 487/1994, come riscritto dal D.P.R. 82/2023, contiene le regole-base del concorso nella PA. Rispetto al testo del 1994 — che era «norma di indirizzo» per gli enti locali — il nuovo art. 18-bis stabilisce che «Regioni ed Enti locali si conformano alle disposizioni del presente regolamento». L'indicativo presente lascia pochi spazi di manovra: la disciplina regolamentare interna non può porsi in contrapposizione con il DPR riformulato, potendo solo prevedere ulteriori elementi di dettaglio. Le regole sostanziali (sorteggio domande all'orale, anonimato delle prove scritte, motivazione del punteggio, misure DSA a pena di nullità, tutela gravidanza/allattamento) sono inderogabili: la loro violazione comporta l'illegittimità della procedura. Nelle more della revisione regolamentare possono essere espletati concorsi pubblici, a condizione che i bandi siano tracciati in modo del tutto coerente con il DPR riformulato (Quaderno ANCI 45/2023).

1-bis. 🆕 Il DPR 82/2023 e le novità 2023-2026 (Quaderno operativo ANCI n. 45)

📚 Fonte: ANCI, Quaderno operativo n. 45 — «Le nuove regole per le assunzioni e lo svolgimento dei concorsi nei Comuni e nelle Città metropolitane», ottobre 2023 (a cura di Stefania Dota, Agostino Bultrini, Alberto Di Bella; nell'ambito del progetto MediAree — Next Generation City del Dipartimento della Funzione Pubblica, finanziato dal PON Governance 2014-2020). Il Quaderno accompagna la disciplina con un modello di Regolamento comunale delle procedure di concorso, selezione e accesso all'impiego (artt. 1-18) e con la relativa delibera di approvazione.

Le indicazioni che seguono sintetizzano le novità operative introdotte dal D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82 (in vigore dal 14 luglio 2023) e dai correlati D.L. 44/2023 conv. L. 74/2023 e D.L. 75/2023 conv. L. 112/2023.

1-bis.1 Modalità di accesso — abolito il concorso «per soli titoli»

Il nuovo art. 1 c. 4 D.P.R. 487/1994 tipizza tre sole modalità di selezione: (a) concorso per esami; (b) concorso per titoli ed esami; (c) corso-concorso. Non possono più essere previsti concorsi per soli titoli, nemmeno per assunzioni a tempo determinato. Selezione da Centri per l'impiego ammessa solo per l'Area degli Operatori (ex Cat. A) — per l'Area Operatori Esperti (ex B, incluso accesso B1) è sempre necessario il concorso pubblico.

1-bis.2 Requisiti di accesso — verifica in due momenti

Il nuovo art. 2 c. 8 impone che i requisiti di accesso siano posseduti sia alla scadenza del termine per la presentazione delle domande sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro (novità sostanziale rispetto al passato). Alle ipotesi già esistenti di esclusione si aggiungono: licenziamento (non solo destituzione o dispensa) per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari; decadenza per nomina ottenuta con documenti falsi o viziati da nullità insanabile; condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono impedimento all'assunzione. I candidati con procedimenti penali in corso o precedenti iscrivibili nel casellario devono darne comunicazione al momento della candidatura.

1-bis.3 Limiti di età

Il nuovo DPR non prevede in via generale alcun limite di età (ferma la maggiore età). Deroghe possono essere previste dai regolamenti dei singoli enti in relazione alla natura del servizio o a oggettive necessità dell'amministrazione (facoltà da esercitare con particolare attenzione — es. Polizia Locale, personale operativo).

1-bis.4 Bando — pubblicazione tassativa su Portale InPA (niente più Gazzetta Ufficiale)

La forma tassativa di pubblicazione del bando è il Portale unico del reclutamento InPA. Non è più dovuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (riduzione dei tempi procedurali). Il termine di presentazione delle domande può essere fissato tra 10 e 30 giorni dalla pubblicazione (art. 4 nuovo testo — non più 30 giorni fissi). In caso di malfunzionamento del Portale, il bando deve garantire la proroga automatica pari alla durata del malfunzionamento. Domande esclusivamente via InPA con SPID/CIE/CNS.

⏰ 1-bis.5 Termini di preavviso per le prove scritte — 15 giorni tassativi (Art. 6 c. 3 nuovo DPR 487/1994)

Questa è una delle novità più rilevanti sul piano operativo: il calendario delle prove — se non è già indicato nel bando — deve essere reso disponibile con un preavviso tassativo di almeno 15 giorni prima della data stabilita per lo svolgimento (D.P.R. 82/2023, art. 6 c. 3). La comunicazione avviene attraverso il Portale InPA, contestualmente all'apposita sezione del sito istituzionale dell'ente; la pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti (i candidati non ricevono comunicazioni individuali).

Cosa cambia rispetto al DPR 487/1994 originario: prima del DPR 82/2023 il termine per la comunicazione del diario delle prove era generalmente indicato in 20 giorni (art. 6 c. 3 versione previgente), con notifica via raccomandata A/R al domicilio del candidato. Oggi il termine è ridotto a 15 giorni ma con due obblighi rafforzati: (i) pubblicazione via Portale InPA + sito istituzionale; (ii) valore di notifica sostitutiva della comunicazione individuale.

Perimetro del preavviso di 15 giorni (regolamento-tipo ANCI art. 7):

  • Prima ipotesi — diario già nel bando: quando date, orari e sedi delle prove sono già indicate nel testo del bando di concorso, non serve alcun ulteriore preavviso (i candidati ne sono già a conoscenza al momento della candidatura). Il regolamento ANCI (art. 5 c. 1 lett. c-ter) prevede espressamente questa opzione: «il diario e la sede delle prove d'esame, ovvero le modalità per la loro successiva comunicazione ai candidati».
  • Seconda ipotesi — diario differito: se il bando rinvia a comunicazione successiva, questa deve essere pubblicata su Portale InPA con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla prima prova.
  • Modifiche al diario già comunicato: eventuali cambiamenti di date/luoghi rispetto a quanto già pubblicato devono essere comunicati sul Portale InPA + sito istituzionale «entro un congruo termine» per lo svolgimento delle prove (regolamento ANCI art. 7 c. 1 secondo periodo — la giurisprudenza tende a richiedere un preavviso non inferiore a 10 giorni per garantire il diritto di difesa organizzativa del candidato).

Verbalizzazione a cura del Segretario / Responsabile del personale: nel fascicolo procedurale è opportuno documentare (a) la data della pubblicazione sul Portale InPA (screenshot con timestamp); (b) la data della pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente (con URL della sezione «Bandi di concorso»); (c) l'eventuale conservazione del log InPA come prova del rispetto del termine. Il mancato rispetto del preavviso di 15 giorni è vizio procedimentale che espone la procedura ad annullamento in sede TAR (violazione del diritto di partecipazione informata).

Preavviso e prove asincrone per gravidanza/allattamento/DSA: la nuova disciplina prevede che nel bando siano indicate specifiche modalità di comunicazione preventiva da parte di chi ne abbia interesse (art. 2 c. 6-bis DPR 82/2023). Il preavviso di 15 giorni per il calendario ordinario si combina con l'onere per la candidata/il candidato di segnalare tempestivamente la condizione — così da consentire alla commissione di predisporre le misure compensative (prove asincrone, spazi allattamento, prolungamento tempi ex L. 170/2010).

1-bis.6 Comunicazioni ai candidati — Portale InPA come canale unico

Tutte le comunicazioni concernenti il concorso (calendario prove, elenco ammessi, punteggi, convocazioni successive, esito) sono effettuate via Portale InPA, oltre che sul sito istituzionale del Comune in apposita sezione indicata nel bando. La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti — non serve più raccomandata A/R o PEC individuale. Anche la graduatoria finale è pubblicata sul Portale contestualmente al sito istituzionale.

1-bis.7 Prove scritte in modalità digitale

Gli elaborati sono redatti in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dall'ente per lo svolgimento delle prove, che consiste in dispositivi disabilitati dalla connessione internet (art. 7 c. 2 nuovo DPR). In caso di malfunzionamento della strumentazione informatica che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede un tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento. La riservatezza degli elaborati è garantita fino all'attribuzione dei punteggi; il riconoscimento dell'autore deve essere effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame di tutti gli elaborati.

1-bis.8 Prove orali — pubblicità e pubblicazione esiti giornalieri

Lo svolgimento in aula aperta al pubblico, di capienza idonea, è l'opzione prioritaria. Solo in subordine si può ricorrere alla videoconferenza, con garanzie di sicurezza e trasparenza. Novità particolarmente significativa (art. 7 c. 5): in caso di sessioni di prove orali che si protraggano per più di una giornata, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati al termine di ogni seduta, con pubblicazione degli esiti sul sito istituzionale ogni giorno e non una volta concluso l'esame di tutti i partecipanti.

1-bis.9 Valutazione dei titoli DOPO l'orale (inversione rispetto al testo previgente)

Nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli è ora effettuata dopo lo svolgimento delle prove orali (art. 7 c. 6 nuovo DPR), purché i criteri di valutazione siano stati previamente determinati dalla commissione nella prima seduta. Si tratta di un capovolgimento rispetto al testo del 1994 che invece prevedeva la valutazione dei titoli prima dell'orale.

1-bis.10 Clausole di salvaguardia obbligatorie

  • DSA (Disturbi Specifici di Apprendimento): sostituzione delle prove scritte con colloquio orale oppure uso di strumenti compensativi, oppure prolungamento dei tempi (art. 3 c. 4-bis DL 80/2021 + DM 12/11/2021). Nullità della selezione se le misure non sono esplicitamente previste nel bando.
  • Gravidanza / allattamento: prove asincrone + spazi per allattamento. In nessun caso tali condizioni possono compromettere la partecipazione al concorso.
  • Disabilità (art. 20 L. 104/1992): ausili + tempi aggiuntivi su richiesta.

1-bis.11 Titoli di preferenza a parità di punteggio — nuove fattispecie

Il nuovo DPR opera numerose modifiche all'elenco delle preferenze a parità di punteggio: rappresentatività di genere (a favore del genere meno rappresentato ove il differenziale nell'Area superi il 30%); figli di esercenti professioni sanitarie, assistenti sociali e OSS deceduti in seguito a infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio dell'attività; maggiore considerazione del lodevole servizio per almeno un anno nell'amministrazione che ha bandito il concorso.

1-bis.12 Commissione esaminatrice — parità di genere e specializzazioni

Restano invariati i principi generali (tecnici esperti, parità di genere ex art. 57 c. 1 lett. a D.Lgs. 165/2001). La presidenza è assunta dal dipendente dell'amministrazione titolare della procedura o di altro ente. Componenti scelti tra dipendenti pubblici, professionisti esperti o soggetti esterni specializzati in valutazione del personale e psicologia, docenti ed esperti nelle materie oggetto del concorso, esperti in competenze digitali. Ammessi anche personale in quiescenza con le medesime caratteristiche (purché il collocamento a riposo non risalga a oltre un triennio dalla pubblicazione del bando). Per le amministrazioni locali non è obbligatorio pubblicare avvisi InPA per la raccolta candidature: rappresenta una facoltà.

1-bis.13 Deroga «sola prova scritta» fino al 31/12/2026 (art. 35-quater D.Lgs. 165/2001)

Fino al 31 dicembre 2026, i bandi di concorso possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta con omissione del colloquio orale (art. 35-quater D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1-bis DL 44/2023). Si tratta di una facoltà, non di un obbligo, esercitabile bando per bando. Sono escluse dalla deroga le procedure concorsuali per profili apicali e per le aree dirigenziali (nei Comuni privi di dirigenza, la deroga è inapplicabile per l'Area Funzionari e Elevate Qualificazioni — Quaderno ANCI 45/2023 § 5.2).

1-bis.14 Riserve di posti

  • Servizio civile universale — 15% (DL 44/2023 art. 1 c. 9-bis): riserva a favore dei volontari che hanno concluso senza demerito il SCU, sul personale non dirigenziale delle PA, aziende speciali e istituzioni. Cumulabile con altre riserve nel limite massimo del 50% ex art. 5 c. 1 DPR 3/1957. Le frazioni si cumulano con le riserve dei concorsi successivi.
  • Dirigenza — fino al 50% (art. 28 c. 1-bis DL 75/2023 come mod. DL 105/2023): riserva per personale con ≥ 36 mesi di servizio a tempo determinato dirigenziale (o non dirigenziale a tempo indeterminato) negli ultimi 5 anni. Presupposto necessario: bandire concorso dirigenziale a tempo indeterminato per almeno due posti.

1-bis.15 Graduatorie — deroga al limite del 20%

Il DL 44/2023 aveva limitato la costituzione/scorrimento delle graduatorie al 20% dei posti a concorso, con utilizzo solo in caso di cessazione dei vincitori. L'art. 28-ter DL 75/2023 (introdotto su proposta ANCI) esclude dal limite del 20%: (i) concorsi per il personale educativo e scolastico dei servizi gestiti da Comuni/Unioni; (ii) procedure con posti a concorso ≤ 20 unità; (iii) concorsi banditi dai Comuni con popolazione < 3.000 abitanti; (iv) concorsi per assunzioni a tempo determinato. In pratica: per la quasi totalità dei piccoli enti la graduatoria degli idonei è illimitata.

1-bis.16 Requisiti di specificità territoriale (art. 3 c. 5-bis DL 44/2023)

I regolamenti degli enti territoriali possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal D.Lgs. 165/2001, al fine di rispondere a esigenze di specificità territoriale, previa intesa in sede di Conferenza unificata (non ancora sancita alla data di redazione del Quaderno). La residenza non può di per sé costituire elemento discriminante, se non nei limiti dell'art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 (servizi altrimenti non attuabili).

1-bis.17 Scavalco di eccedenza esteso a Comuni ≤ 25.000 ab.

Con il DL 75/2023 il limite minimo di popolazione per lo scavalco di eccedenza ex art. 1 c. 557 L. 311/2004 è salito da 15.000 a 25.000 abitanti (già 5.000 → 15.000 con DL 44/2023). Unioni e Comuni ≤ 25.000 ab. possono avvalersi della prestazione di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni per max 12 ore settimanali, previa autorizzazione dell'ente di appartenenza. La platea potenziale passa dal 70% al 97% dei Comuni italiani.

1-bis.18 Progressioni verticali — servizio maturato «presso le amministrazioni»

L'art. 52 c. 1-bis D.Lgs. 165/2001 è stato modificato sostituendo «dall'amministrazione» con «dalle amministrazioni»: i cinque anni di esperienza richiesti per la progressione verticale possono essere maturati anche presso altre amministrazioni (non solo quella di appartenenza), valorizzando periodi di comando o distacco.

2. Fase 1 — Programmazione del fabbisogno (PTFP/PIAO)

FASE 1

Inserimento del posto nel Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale (PTFP)

Il PTFP è la condizione necessaria per indire qualsiasi procedura concorsuale. È contenuto nella sezione del PIAO (D.L. 80/2021 + D.P.R. 81/2022) e deve indicare: profili, numero di posti, modalità di copertura (concorso, mobilità, scorrimento), fonti di finanziamento.

⏱️ Tempistica: approvazione PIAO entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento; aggiornamento annuale; condizione di validità ex ante per le indizioni dell'anno.

📄 Atti: Deliberazione di Giunta di approvazione del PIAO (parere del Revisore sulla sostenibilità finanziaria ex art. 19 c. 8 D.Lgs. 165/2001).

⚠️ Adempimento preliminare obbligatorio: comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001. Prima di indire il concorso, l'ente deve comunicare alla Funzione Pubblica e al Centro per l'Impiego regionale i posti da coprire per consentire l'eventuale collocamento di personale in disponibilità (mobilità obbligatoria). Termine di attesa: 45 giorni dalla comunicazione. La violazione comporta l'illegittimità del concorso.

3. Fase 2 — Determinazione di indizione e approvazione del bando

FASE 2

Determinazione di indizione del concorso e approvazione del bando

La determinazione del Responsabile del personale (o del Segretario in piccoli enti) indice il concorso e approva il bando, che deve contenere — a pena di nullità — i requisiti generali e specifici, il numero dei posti, le riserve di legge (incluso il 15% servizio civile universale ex DL 44/2023 art. 1 c. 9-bis), la sede e la categoria, le materie d'esame, le modalità delle prove, i titoli valutabili, i termini di presentazione delle domande, la rappresentatività di genere nell'ente, le misure per candidati con DSA (a pena di nullità — art. 3 c. 4-bis DL 80/2021 + DM 12/11/2021), le misure per gravidanza/allattamento (prove asincrone + spazi allattamento).

🆕 Scelta strategica preventiva: il bando può indicare direttamente date, orari e sedi delle prove — evitando la successiva pubblicazione a 15 giorni di preavviso — oppure rinviare a comunicazione successiva sul Portale InPA. La prima opzione riduce i rischi contenziosi sui termini di preavviso ma vincola l'ente in fase di programmazione (vd. § 1-bis.5).

⏱️ Tempistica: dopo i 45 giorni di attesa ex art. 34-bis; entro l'anno di approvazione del PIAO.

📄 Atti: Determinazione di indizione + Bando di concorso. Pareri di regolarità tecnica e contabile.

4. Fase 3 — Pubblicazione su portale inPA

FASE 3

Pubblicazione del bando su portale InPA

🆕 Aggiornamento DPR 82/2023: la forma tassativa di pubblicazione è oggi il Portale unico del reclutamento InPA (www.inpa.gov.it). Non è più dovuta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale: la pubblicazione sul Portale + sito istituzionale esonera dall'obbligo GU (art. 5 c. 3 regolamento-tipo ANCI). Resta la pubblicazione all'Albo Pretorio informatico e sulla sezione «Amministrazione Trasparente → Bandi di concorso» ex art. 19 D.Lgs. 33/2013. Facoltativa la trasmissione al Centro per l'impiego, alle OO.SS. e la pubblicazione per estratto su quotidiani/riviste specializzate.

⏱️ Tempistica presentazione domande: il bando fissa un termine tra 10 e 30 giorni dalla pubblicazione (art. 4 nuovo DPR 487/1994 — non più 30 giorni fissi). In caso di malfunzionamento del Portale, proroga automatica pari alla durata del malfunzionamento.

📄 Adempimenti trasparenza: pubblicazione su Portale InPA + Albo Pretorio informatico + Amministrazione Trasparente.

5. Fase 4 — Presentazione delle domande

FASE 4

Termine di presentazione delle domande

Le domande si presentano esclusivamente tramite il Portale InPA (previa registrazione con SPID/CIE/CNS) — art. 35-ter D.Lgs. 165/2001 + art. 4 nuovo DPR 487/1994. Non sono valide le domande presentate con modalità diverse. I candidati autocertificano nel format InPA i requisiti ex D.P.R. 445/2000 (sotto responsabilità penale ex art. 76 DPR 445/2000). Il candidato può modificare o integrare la domanda fino alla scadenza; è presa in considerazione solo l'ultima presentata.

⏱️ Tempistica: termine tra 10 e 30 giorni dalla pubblicazione (art. 4 nuovo DPR 487/1994). Il termine può essere prorogato/riaperto con motivato provvedimento; se la modifica del bando riguarda requisiti o prove, la riapertura o proroga è obbligatoria.

⚠️ Requisiti in due momenti: il candidato deve possedere i requisiti sia alla scadenza del termine sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro (art. 2 c. 8 nuovo DPR 487/1994 — novità 2023).

6. Fase 5 — Nomina della commissione esaminatrice

FASE 5

Nomina della commissione

La commissione esaminatrice è nominata con determinazione del Responsabile del personale (o del Segretario), dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande (art. 35 c. 3 lett. e D.Lgs. 165/2001). È composta da: un Presidente (Dirigente, Funzionario di EQ o Segretario di altro ente); due Componenti esperti nelle materie del concorso; un Segretario (dipendente dell'ente).

Componenti possono essere esterni all'ente (con compensi). Tutti devono rendere la dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001 — chi è stato condannato per delitti contro la PA non può fare parte di commissioni) e di assenza di parentela con i candidati (art. 51 c.p.c.).

⏱️ Tempistica: entro 30 giorni dalla scadenza delle domande.

📄 Atti: Determinazione di nomina + dichiarazioni dei commissari (art. 35-bis, art. 51 c.p.c., art. 7 c. 7 D.P.R. 487/1994).

7. Fasi 6-9 — Verifica requisiti, preselezione, prove scritte e orali

7.1 Verifica dei requisiti e ammissione

Il Responsabile del personale verifica preliminarmente i requisiti generali (cittadinanza, idoneità fisica, titoli di studio, ecc.) e specifici dichiarati dai candidati. Con determinazione, dispone l'ammissione o l'esclusione dei candidati. L'esclusione deve essere motivata e comunicata individualmente (con possibilità di regolarizzazione documentale).

7.2 Prova preselettiva (eventuale)

Se i candidati ammessi sono significativamente più numerosi dei posti disponibili (di norma, oltre 10 volte i posti), l'ente può prevedere una prova preselettiva (test a risposta multipla). Il superamento è condizione di accesso alle prove scritte; il punteggio della preselettiva non concorre alla formazione della graduatoria finale (salvo previsione del bando).

7.3 Prove scritte

Le prove scritte (di norma almeno una, ai sensi dell'art. 35-quater D.Lgs. 165/2001) si svolgono in modalità digitale attraverso la strumentazione fornita dall'ente (dispositivi disabilitati dalla connessione internet — art. 7 c. 2 nuovo DPR 487/1994). La commissione predispone tre tracce per ciascuna prova, elaborate con modalità digitali; la scelta della traccia da sottoporre ai candidati è effettuata mediante sorteggio o modalità casuali immediatamente prima dell'inizio della prova (regolamento-tipo ANCI art. 16 c. 1). In caso di malfunzionamento della strumentazione informatica che ritardi o impedisca lo svolgimento della prova a uno o più candidati, la commissione concede tempo aggiuntivo pari alla durata del mancato funzionamento.

L'anonimato è garantito con misure organizzative e tecniche che assicurino l'univoca riconoscibilità e la riservatezza degli elaborati fino all'attribuzione dei punteggi. Il riconoscimento dell'autore è effettuato alla presenza dell'intera commissione a conclusione dell'esame e della valutazione di tutti gli elaborati (art. 16 c. 7 regolamento-tipo ANCI). Al termine di ogni seduta di prova scritta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati con i punteggi conseguiti e lo pubblica contestualmente sul sito del Comune e via Portale InPA.

Divieti in aula: no comunicazioni tra candidati; no carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni; consentiti solo — se previsti dal bando e autorizzati dalla commissione — i testi di legge non commentati e i dizionari; vietato l'uso di telefoni cellulari, apparecchiature elettroniche portatili, mezzi tecnologici per ricezione/diffusione a distanza. Il candidato che contravviene o copia è escluso; l'esclusione può essere disposta anche in sede di valutazione qualora emerga la violazione ex post.

7.4 Valutazione dei titoli — 🆕 DOPO l'orale (inversione DPR 82/2023)

Novità sostanziale del DPR 82/2023: nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli è effettuata DOPO lo svolgimento delle prove orali (art. 7 c. 6 nuovo DPR 487/1994 + regolamento-tipo ANCI art. 13 c. 3). Si tratta di un capovolgimento rispetto al testo del 1994, che prevedeva la valutazione dei titoli prima dell'orale. La ratio: evitare che la conoscenza preventiva del punteggio-titoli possa condizionare la commissione nella valutazione dell'orale.

Condizione di legittimità: i criteri di valutazione dei titoli devono essere previamente determinati dalla commissione — di norma nella prima seduta di insediamento (art. 10 c. 4 regolamento ANCI), e comunque prima dell'inizio delle prove orali. I titoli non possono ricevere un punteggio complessivo superiore a 10/30 o equivalente (art. 8 nuovo DPR 487/1994).

Punteggi «bonus»: i bandi possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora conseguito nei 5 anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda (art. 3-ter c. 4 DL 44/2023 conv. L. 74/2023 — valorizzazione dell'attualità della formazione). Nella valutazione del servizio, le assenze per maternità, allattamento e paternità sono equiparate al servizio effettivamente prestato (art. 3 c. 5 DPR 487/1994).

7.5 Prova orale — aula aperta al pubblico (opzione prioritaria) e pubblicazione esiti giornalieri

La prova orale verte sulle materie del bando ed è valutata con un punteggio in trentesimi. La commissione predetermina le domande (di norma il triplo dei candidati ammessi all'orale, art. 12 D.P.R. 487/1994). Il candidato estrae le domande da rispondere mediante sorteggio: regola sostanziale, non meramente formale (vd. § 8).

🆕 DPR 82/2023 — art. 7 c. 3: le prove orali si svolgono in aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione — opzione prioritaria. Solo in subordine, qualora ciò non sia possibile, la prova può svolgersi in videoconferenza con garanzie di sicurezza, identificazione, tracciabilità e pubblicità digitale.

🆕 DPR 82/2023 — art. 7 c. 5: quando le sessioni di prove orali si protraggono per più di una giornata, la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati al termine di ogni seduta con pubblicazione degli esiti sul sito istituzionale ogni giorno e non una volta concluso l'esame di tutti i partecipanti. Novità di trasparenza che aumenta il carico procedurale ma tutela il diritto dei candidati a conoscere tempestivamente il loro esito.

Preavviso 15 giorni: se il diario dell'orale non è già indicato nel bando, la data e la sede della prova sono rese disponibili sul Portale InPA + sito istituzionale con almeno 15 giorni di anticipo (vd. § 1-bis.5). Contestualmente alla pubblicazione dei risultati della prima prova è tipicamente pubblicato il calendario degli orali formulato in ordine alfabetico a partire dalla lettera estratta (regolamento-tipo ANCI art. 18 c. 3).

🚨 8. Il sorteggio delle domande all'orale: Cons. Stato 4308/2026

⚖️ Cons. Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026. Il Consiglio di Stato ha ribadito che il sorteggio delle domande all'orale è obbligatorio ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 e non può essere sostituito dalla semplice scelta di buste numerate. La scelta da parte del candidato — anche se le buste sono identiche all'aspetto — non integra il meccanismo del sorteggio, perché lascia residuare un margine di selezione che vanifica la garanzia di casualità. Il sorteggio richiede un vero meccanismo di estrazione: un'urna o un sistema elettronico randomico, con esclusione di qualsiasi discrezionalità del candidato sulla domanda da affrontare.

8.1 Cosa è (e cosa non è) un sorteggio valido

Modalità Valida? Motivazione
Estrazione casuale da urna trasparente con tutte le buste mescolate ✅ SÌ Vero meccanismo casuale, par condicio garantita
Sistema elettronico di sorteggio randomico ✅ SÌ Garantisce la casualità e l'imparzialità
Buste numerate sul tavolo, scelta dal candidato ❌ NO Cons. Stato 4308/2026: la scelta non è sorteggio
Domande consegnate ai candidati in ordine fisso ❌ NO Nessuna estrazione: chiara violazione
Buste «coperte» ma in ordine seriale conosciuto dal candidato ❌ NO Manca la casualità sostanziale

8.2 Conseguenze dell'illegittimità

La violazione dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 in tema di sorteggio determina l'illegittimità dell'intera prova orale e, di conseguenza, della graduatoria finale. Il vizio è rilevabile dal candidato non vincitore con ricorso al TAR entro il termine ordinario di decadenza. Il rimedio tipico è l'annullamento della prova orale e l'obbligo di rinnovazione.

8.3 🆕 Consolidamento dell'orientamento (25 giugno 2026)

📌 Il principio del sorteggio resta giurisprudenza pacifica.

L'Associazione Segretari Comunali G.B. Vighenzi (segnalazione del 25 giugno 2026, tratta da EIUS) ribadisce il principio: ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nelle prove orali di concorso le domande da rivolgere a ciascun candidato devono essere estratte a sorte, a garanzia di imparzialità e par condicio. Le commissioni che procedono senza estrazione (es. con domande preselezionate per il singolo candidato, o con scelta di buste numerate dal candidato) espongono la procedura all'annullamento, in coerenza con Cons. Stato V n. 4308/2026.

Indicazione operativa per il Segretario in funzione di Presidente o componente di commissione: vigilare a) sulla predisposizione del «set delle domande» (triplo dei candidati) prima dell'inizio dell'orale; b) sul meccanismo di estrazione casuale documentato a verbale (urna trasparente con buste mescolate oppure sistema elettronico randomico); c) sul rispetto del divieto di scelta diretta del candidato. Cfr. segretaricomunalivighenzi.it e rassegna normativa del 25 giugno 2026.

9. Fase 10 — Graduatoria di merito e approvazione

FASE 10

Formazione e approvazione della graduatoria

La commissione redige la graduatoria di merito sommando i punteggi delle prove scritte, orale e dei titoli, applicando le preferenze e le riserve previste dal bando. La graduatoria viene approvata con determinazione del Responsabile del personale e pubblicata all'Albo Pretorio + Amministrazione Trasparente + portale inPA.

📄 Atti: Verbale finale della commissione + Determinazione di approvazione della graduatoria.

10. Fase 11 — Scorrimento della graduatoria

La graduatoria ha validità di due anni dalla data di approvazione (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001, riformato dalla L. 56/2019). Durante questo periodo, l'ente che ha indetto il concorso può procedere allo scorrimento per coprire ulteriori posti vacanti del medesimo profilo, anche in assenza di nuova procedura. Per l'approfondimento sullo scorrimento e sui rapporti con nuove procedure, si rinvia alla guida dedicata.

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Step 1 — Profilo del concorso

🔍 Riferimenti: riserve militari (art. 1014 D.Lgs. 66/2010), riserve L. 68/1999 (disabilità), riserve interne (max 50% dei posti — art. 52 c. 1-bis D.Lgs. 165/2001).

Step 2 — Modalità delle prove

Seleziona le prove previste dal bando:

🔍 Indicazione: la preselezione si attiva quando il rapporto candidati/posti supera la soglia (di norma 10:1). Non concorre alla graduatoria finale (salvo bando).

Step 3 — Composizione della commissione

🔍 Requisiti commissari: art. 35 c. 3 lett. e D.Lgs. 165/2001 ⇒ commissari esperti nelle materie ⇒ no incarichi politici ⇒ dichiarazioni art. 35-bis (no condanne contro PA) e art. 51 c.p.c. (no parentela). Compenso per esterni: D.P.C.M. 23 marzo 1995.

Step 4 — Tempistica e date

🔍 Vincoli: serve PTFP approvato (di norma entro 31/1) + 45 gg attesa ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 (comunicazione FP/CPI per personale in disponibilità).
🔍 Indicazione (🆕 DPR 82/2023): il termine può essere fissato tra 10 e 30 giorni dalla pubblicazione sul Portale InPA (art. 4 nuovo DPR 487/1994 — non più 30 giorni fissi).
🆕 Preavviso 15 giorni tassativi (art. 6 c. 3 nuovo DPR 487/1994 + Quaderno ANCI 45/2023 art. 7): se il diario non è nel bando, va reso disponibile via Portale InPA + sito istituzionale con almeno 15 giorni di anticipo rispetto allo svolgimento.

Step 5 — Timeline operativa

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✅ Dodici passaggi per non sbagliare l'iter del concorso pubblico (aggiornato al DPR 82/2023 + Quaderno ANCI 45/2023).
  1. Verifica la copertura nel PIAO/PTFP prima di indire il concorso (parere Revisore su sostenibilità finanziaria).
  2. Effettua la comunicazione ex art. 34-bis D.Lgs. 165/2001 45 giorni prima dell'indizione (Funzione Pubblica + CPI).
  3. Bando completo: requisiti, profilo, posti, riserve (incluso 15% servizio civile universale ex DL 44/2023), materie, modalità prove, titoli, termini, misure DSA a pena di nullità (art. 3 c. 4-bis DL 80/2021), tutela gravidanza/allattamento, rappresentatività di genere nell'ente. Pubblicazione tassativa su Portale InPA + Albo Pretorio informatico + Amministrazione Trasparente (🆕 abolita la GU).
  4. Termini di presentazione domande tra 10 e 30 giorni dalla pubblicazione (🆕 art. 4 nuovo DPR 487/1994 — non più 30 gg fissi). Requisiti verificati sia alla scadenza sia alla sottoscrizione del contratto (art. 2 c. 8).
  5. 🆕 Preavviso 15 giorni tassativi per il calendario prove (art. 6 c. 3 nuovo DPR): se il diario non è già indicato nel bando, va reso disponibile su Portale InPA + sito istituzionale con almeno 15 gg di anticipo. La pubblicazione ha valore di notifica. Conservare screenshot con timestamp nel fascicolo.
  6. Commissione: esperti nelle materie (compresi esperti in competenze digitali e personale in quiescenza), parità di genere ex art. 57 c. 1 lett. a D.Lgs. 165/2001, dichiarazioni art. 35-bis + art. 51 c.p.c., nomina dopo la scadenza domande.
  7. 🆕 Prove scritte in modalità digitale: dispositivi disabilitati dalla connessione internet (art. 7 c. 2 nuovo DPR); tempo aggiuntivo pari alla durata di eventuali malfunzionamenti; riconoscimento dell'autore alla presenza dell'intera commissione a conclusione della valutazione. Al termine di ogni seduta: pubblicazione elenco esaminati con punteggi.
  8. 🚨 Sorteggio delle domande all'orale: vero meccanismo di estrazione casuale (urna o sistema elettronico) — NON la scelta di buste numerate (Cons. Stato 4308/2026). 🆕 Aula aperta al pubblico come opzione prioritaria; se sessioni multi-giornata: pubblicazione esiti al termine di ogni seduta (art. 7 c. 5).
  9. 🆕 Valutazione titoli DOPO l'orale (inversione DPR 82/2023 — art. 7 c. 6), con criteri predeterminati prima dell'orale e motivazione analitica del punteggio per ciascun candidato. Punteggio massimo ≤ 10/30.
  10. Deroga «sola prova scritta» fino al 31/12/2026 (art. 35-quater D.Lgs. 165/2001 come mod. DL 44/2023): facoltà, non obbligo, esclusa per profili apicali e dirigenziali (Aree Funzionari/EQ per enti privi di dirigenza).
  11. Graduatoria di merito: applicazione corretta di preferenze (incluse le 🆕 novità: rappresentatività di genere, figli operatori SarsCov-2) e riserve; pubblicazione su Portale InPA + Albo Pretorio + Amministrazione Trasparente.
  12. Validità 2 anni per lo scorrimento (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001). 🆕 Deroga al limite del 20% per Comuni < 3.000 ab. e concorsi con ≤ 20 posti (art. 28-ter DL 75/2023): graduatoria idonei illimitata.

Conclusioni

L'iter del concorso pubblico è scandito da fasi sequenziali in cui ogni passaggio formale è in realtà un presidio sostanziale di legittimità. La giurisprudenza amministrativa — in particolare il Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026 sul sorteggio delle domande all'orale — ricorda che le regole del D.P.R. 487/1994 non sono mere formalità che possono essere aggirate da prassi «funzionalmente equivalenti», ma garanzie sostanziali della casualità, dell'imparzialità e della par condicio dei candidati. Per il Segretario Comunale e per il Responsabile del personale, la sfida è gestire un processo che richiede tempi medi di 6-9 mesi tra indizione e approvazione della graduatoria, presidiando ogni snodo con la documentazione formale e l'attenzione metodica.

Il rischio principale resta quello di impugnazioni da parte di candidati non vincitori: vizi sul sorteggio domande, motivazioni dei punteggi, anonimato delle prove scritte sono tra le cause più frequenti di annullamento. Una procedura «pulita» non si improvvisa: si costruisce passo dopo passo, con la consapevolezza che ogni verbale, ogni delibera, ogni busta sigillata è parte integrante della tutela della legalità del reclutamento.

🌐 Fonti esterne — approfondimenti istituzionali e professionali

Sorteggio delle domande all'orale — segnalazione del 25 giugno 2026: l'Associazione Segretari Comunali G.B. Vighenzi (fonte EIUS) ribadisce il principio dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 sulla obbligatorietà dell'estrazione a sorte delle domande nelle prove orali, a garanzia di imparzialità e par condicio; consolida l'orientamento di Cons. Stato V n. 4308/2026.

Associazione Segretari Comunali Vighenzi — «Concorsi pubblici: le domande da porre a ciascun candidato devono essere estratte a sorte» (25 giugno 2026)

I link a risorse esterne hanno finalità informativa; il sito non è responsabile dei contenuti di terze parti.

Fonti di riferimento. Quadro normativo: Costituzione, art. 97 c. 3; D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (regolamento concorsi PA — artt. 1-16); D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, artt. 30 (mobilità), 34-bis (collocamento in disponibilità), 35 (procedure di reclutamento), 35-bis (incompatibilità commissari), 35-quater (procedure semplificate); D.L. 9 giugno 2021, n. 80 conv. L. 6 agosto 2021, n. 113 (decreto reclutamento, portale inPA); D.M. Funzione Pubblica 9 agosto 2022 (modalità di svolgimento prove); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 19 (trasparenza bandi); D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (autocertificazione); L. 12 marzo 1999, n. 68 (collocamento disabili); D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, art. 1014 (riserve militari); L. 19 giugno 2019, n. 56 (modifiche art. 35 c. 5-ter — validità 2 anni); D.L. 9 giugno 2021, n. 80 + D.P.R. 9 giugno 2022, n. 81 (PIAO); art. 97 c. 4 TUEL (D.Lgs. 267/2000). Giurisprudenza: Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4308/2026 (sorteggio delle domande all'orale: meccanismo di estrazione casuale obbligatorio ex art. 12 D.P.R. 487/1994, non sostituibile da scelta di buste numerate da parte del candidato); Cons. Stato Sez. IV n. 8000/2024 (anonimato prove scritte come garanzia sostanziale); Cons. Stato Ad. Plen. 14/2020 (motivazione del punteggio dei titoli). Strumenti correlati: le graduatorie dei concorsi pubblici: durata, scorrimento e rapporti con nuove procedure; capacità assunzionali dei Comuni; calcolo della spesa di personale dell'ente; programmazione del fabbisogno di personale (PTFP). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.