Il CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, ha introdotto una significativa riforma della disciplina degli incarichi organizzativi, sostituendo le vecchie "posizioni organizzative" con due distinti istituti: le posizioni organizzative (PO) e gli incarichi di elevata qualificazione (EQ). La distinzione non è meramente nominalistica: comporta differenze sostanziali nella disciplina, nei criteri di conferimento e nel trattamento economico.
Cosa sono gli incarichi di EQ
Gli incarichi di elevata qualificazione sono previsti dall'art. 15 del CCNL 2022 per gli enti privi di dirigenza. Si tratta di incarichi conferiti a dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex cat. D) cui vengono affidate funzioni di elevata complessità, inclusa la responsabilità di unità organizzative. A differenza delle PO, gli EQ possono essere conferiti anche senza responsabilità di struttura, per funzioni specialistiche di particolare rilievo.
La pesatura degli incarichi
Il CCNL demanda alla contrattazione integrativa decentrata la definizione dei criteri per la graduazione e la pesatura degli incarichi di EQ. La pesatura serve a determinare il valore economico dell'incarico (indennità di posizione) in modo proporzionato alla complessità e responsabilità effettive.
I criteri di pesatura più diffusi, mutuati dalla metodologia già in uso per le PO, riguardano tipicamente:
- Complessità della struttura: numero di dipendenti coordinati, articolazione organizzativa, pluralità di sedi
- Autonomia decisionale: grado di discrezionalità nell'esercizio delle funzioni
- Rilevanza esterna: rapporti con altri enti, utenza, impatto sul territorio
- Complessità delle materie trattate: tecnicità, variabilità normativa, intersettorialità
- Responsabilità economica: gestione di risorse finanziarie, firma di atti a rilevanza esterna
Il raccordo con la contrattazione decentrata
La disciplina degli EQ deve essere definita nel Contratto Collettivo Decentrato Integrativo (CCDI), previo accordo con le OO.SS. rappresentative. Il CCDI deve stabilire:
- Il numero massimo di incarichi attivabili in relazione alle risorse disponibili nel Fondo risorse decentrate
- I criteri di pesatura adottati dall'ente e la metodologia di applicazione
- L'importo minimo e massimo dell'indennità di posizione per fascia
- I criteri per la valutazione dei risultati (indennità di risultato)
Limiti di spesa e vincoli del Fondo
L'attivazione degli incarichi di EQ comporta oneri a carico del Fondo risorse decentrate, che è soggetto ai vincoli di legge (art. 23, co. 2, d.lgs. 75/2017: il Fondo non può superare il valore del 2016). Prima di procedere al conferimento degli incarichi, il responsabile del servizio finanziario deve attestare la capienza del Fondo e la compatibilità con i vincoli di finanza pubblica.
«Il conferimento degli incarichi di elevata qualificazione deve avvenire nel rispetto dei criteri definiti dalla contrattazione decentrata, con motivazione adeguata che dia conto della corrispondenza tra le funzioni affidate e i requisiti richiesti.»
— ARAN, FAQ CCNL Funzioni Locali 2019-2021
Indicazioni operative
Per gli enti che devono adeguare la propria disciplina al nuovo CCNL, si suggerisce di:
- Procedere alla ricognizione degli incarichi esistenti (ex PO) e valutarne la riconducibilità alla nuova disciplina EQ o PO
- Aggiornare il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Definire in CCDI i criteri di pesatura prima del conferimento dei nuovi incarichi
- Verificare la compatibilità finanziaria con il Fondo risorse decentrate
- Procedere alla valutazione annuale dei titolari di EQ per la liquidazione dell'indennità di risultato
Fonti di riferimento: CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto il 16 novembre 2022, artt. 15 e ss.; D.lgs. 25 maggio 2017, n. 75, art. 23; FAQ ARAN. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.