L'assestamento di bilancio rappresenta uno dei momenti più delicati del ciclo di programmazione finanziaria degli enti locali. Tra le verifiche da compiere, quella relativa alla corretta quantificazione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) assume un rilievo centrale, incidendo direttamente sugli equilibri di bilancio e sul risultato di amministrazione.

Cos'è il FCDE e perché è cruciale

Il FCDE è uno strumento contabile introdotto dal d.lgs. 118/2011 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, all. 4/2) con la funzione di sterilizzare, in termini di competenza, le entrate accertate ma di dubbia riscossione. La sua corretta quantificazione garantisce che il bilancio non presenti un equilibrio "artificioso" fondato su crediti che potrebbero non essere incassati.

In sede di assestamento, l'ente è tenuto a verificare che la dotazione del FCDE sia adeguata rispetto alle nuove accertamenti di entrata iscritti in bilancio. Un FCDE sottodimensionato determina un miglioramento apparente degli equilibri che potrebbe tradursi in un disavanzo da ripianare negli esercizi successivi.

Il metodo di calcolo

Il principio contabile prevede due metodi alternativi per il calcolo del FCDE:

  • Metodo analitico: basato sulla media degli incassi degli ultimi cinque esercizi rapportata agli accertamenti. È il metodo ordinario e quello raccomandato dalla Corte dei conti.
  • Metodo forfettario: applicabile nei primi tre anni di adozione della contabilità armonizzata, prevede percentuali predeterminate per tipologia di entrata.

Per le entrate proprie (IMU, TARI, addizionale IRPEF), la media storica degli incassi va calcolata con attenzione, escludendo eventuali riscossioni straordinarie che potrebbero alterare la rappresentazione.

Le accortezze in sede di assestamento

In sede di assestamento 2026, i responsabili finanziari devono verificare:

  • Che il FCDE accantonato in competenza sia almeno pari a quello calcolato con il metodo analitico
  • Che eventuali variazioni di entrata (maggiori accertamenti) comportino un corrispondente incremento del FCDE
  • Che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione (quota vincolata) sia allineato con i residui attivi di dubbia esigibilità ancora presenti in bilancio
  • Che le entrate derivanti da sanzioni per violazioni al CdS siano trattate con la percentuale di accantonamento prevista (spesso elevata, data la bassa riscossione media)

Il raccordo con il risultato di amministrazione

Il FCDE ha una duplice natura: in competenza (accantonamento che riduce la spesa disponibile) e nel risultato di amministrazione (quota accantonata a copertura dei residui attivi di dubbia esigibilità). La verifica al 31/12 della congruità della quota accantonata nel risultato di amministrazione è obbligatoria e va effettuata in sede di rendiconto, ma i segnali di criticità emergono già in corso d'esercizio.

«Il fondo crediti di dubbia esigibilità è obbligatorio e non è possibile prevedere nel bilancio di previsione un importo inferiore a quello determinato secondo i criteri del principio contabile.»
— Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 7/SEZAUT/2021/QMIG

Conseguenze di un FCDE insufficiente

Un FCDE sottodimensionato non è una semplice irregolarità contabile: può configurare una violazione dei principi di veridicità e attendibilità del bilancio, con conseguenti profili di responsabilità erariale per i responsabili del servizio finanziario che attestano la copertura finanziaria degli atti di spesa su risorse non effettivamente disponibili.

Fonti di riferimento: D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/2 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria); Corte dei conti, Sezione delle Autonomie, delibera n. 7/2021/QMIG. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.