L'affidamento diretto è la modalità di scelta del contraente più semplice e diffusa per le stazioni appaltanti degli enti locali. È disciplinato dall'art. 50 del D.Lgs. 36/2023 e definito nell'Allegato I.1 al Codice. Nel 2026 il quadro si arricchisce di due novità rilevanti: la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 4185/2026, che apre alla possibilità di applicare l'affidamento diretto anche alle micro-concessioni, e l'orientamento del TAR Sardegna n. 435/2026, che ha ammesso la RdO aperta sul MEPA come modalità alternativa alla procedura negoziata. In questo approfondimento ricostruiamo il quadro normativo aggiornato, i passaggi operativi, i rischi di responsabilità per il RUP e le ultime novità.

📌 In sintesi: l'affidamento diretto è una procedura di scelta del contraente senza gara ma motivata e tracciata, con discrezionalità della stazione appaltante nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi (art. 50, c. 1, lett. a e b, D.Lgs. 36/2023) e dei requisiti generali e speciali del Codice. Si applica entro le soglie di legge ed è soggetto al principio di rotazione (art. 49 D.Lgs. 36/2023).

La definizione: cosa significa "affidamento diretto"

L'Allegato I.1 al Codice (art. 3, lett. d) definisce l'affidamento diretto come:

«L'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.»

La definizione contiene tre elementi essenziali:

  • Assenza di una procedura di gara: l'affidamento avviene mediante un procedimento informale (istruttoria) che conduce alla scelta del contraente e al perfezionamento del contratto sulla piattaforma di approvvigionamento
  • Scelta discrezionale della stazione appaltante: anche in presenza di previo interpello di più operatori economici, la decisione finale è frutto di valutazione discrezionale
  • Rispetto dei criteri: requisiti generali (art. 94 e ss. D.Lgs. 36/2023) e requisiti speciali (qualificazione, capacità tecnico-professionale), oltre ai criteri qualitativi e quantitativi dell'art. 50

L'interpello: non è una gara

Il previo interpello di più operatori non trasforma l'affidamento diretto in una procedura di gara. È un'attività istruttoria volta a confrontare offerte o curricula, ma la scelta finale resta discrezionale. Va distinto dalla procedura negoziata senza pubblicazione di bando ex art. 50, c. 1, lett. c-e, che invece è una vera procedura competitiva semplificata.

Le soglie di applicazione dell'affidamento diretto

L'art. 50, comma 1, del Codice fissa le soglie entro cui è ammesso l'affidamento diretto, differenziate per tipologia di contratto:

Tipologia di contratto Soglia per l'affidamento diretto Base normativa
Servizi e forniture Fino a € 140.000 Art. 50, c. 1, lett. b)
Lavori Fino a € 150.000 Art. 50, c. 1, lett. a)
Servizi di ingegneria e architettura Fino a € 140.000 Art. 50, c. 1, lett. b) e art. 41
Concessioni di lavori e servizi Per importi sotto la soglia europea — vedi sezione dedicata sotto Art. 187 D.Lgs. 36/2023

Per i lavori di importo inferiore a € 500.000 e per i servizi e forniture sotto € 140.000 non è richiesto un livello di qualificazione rafforzato della stazione appaltante (Allegato II.4, modificato dal decreto correttivo D.Lgs. 209/2024).

I 7 passaggi operativi del procedimento

1

Determinazione a contrarre (anche con contestuale affidamento)

Atto del responsabile del servizio che individua: oggetto e fine dell'affidamento, criterio di scelta, soglia di importo, copertura finanziaria, motivazione della scelta della procedura di affidamento diretto. Può essere strutturato come determinazione a contrarre con contestuale affidamento, senza necessità di sdoppiamento (TAR Lombardia 3353/2025).

2

Acquisizione del CIG (e CUP se applicabile)

Sin dal 2024 le acquisizioni avvengono tramite la BDNCP (PCP — Piattaforma Contratti Pubblici) ANAC. Il CIG (Codice Identificativo Gara) è obbligatorio anche per gli affidamenti diretti.

3

Indagine di mercato o interpello (facoltativo ma raccomandato)

Confronto informale di preventivi o curricula. Anche se il Codice non lo impone, l'interpello qualifica l'istruttoria e rafforza la motivazione, soprattutto per importi prossimi alla soglia massima.

4

Verifica del rispetto del principio di rotazione

Ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 36/2023, gli operatori economici precedentemente affidatari (anche in qualità di invitati) non possono essere riaffidati o invitati per il periodo di rotazione, salvo motivazione qualificata. Verifica essenziale prima della scelta del contraente.

5

Verifica dei requisiti generali e speciali

Acquisizione del DURC, verifica del casellario ANAC, verifica antimafia (per importi superiori a € 150.000 o se previsto), requisiti speciali tecnico-professionali. Per importi sotto soglia: autocertificazione del contraente.

6

Determinazione di aggiudicazione e stipula

Atto di affidamento, comunicazione all'aggiudicatario e stipula del contratto sulla piattaforma digitale. La stipula è semplificata: per importi inferiori a € 40.000 può avvenire mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale (art. 18, c. 8, D.Lgs. 36/2023).

7

Pubblicazione e trasparenza

Pubblicazione nei portali della trasparenza ex D.Lgs. 33/2013 e nella BDNCP ANAC. Comunicazione dei dati relativi all'affidamento secondo le delibere ANAC nn. 261, 264 e 601/2023.

Il principio di rotazione: come si applica

Il principio di rotazione (art. 49, commi 1 e 2, D.Lgs. 36/2023) è uno dei nodi più delicati negli affidamenti diretti. Costituisce — come ha chiarito da ultimo il TAR Campania, Sez. IX, sent. n. 1358 del 25 febbraio 2026 — un «limite inviolabile già al secondo affidamento consecutivo allo stesso operatore economico nel medesimo settore di servizi». Si applica sia all'invito sia all'affidamento:

  • L'operatore economico precedentemente affidatario non può essere riaffidato per il successivo affidamento avente ad oggetto un contratto del medesimo settore e categoria
  • L'operatore precedentemente invitato e non aggiudicatario può essere reinvitato salvo che, in fase di rinvito, non vi sia un numero adeguato di altri operatori
  • La rotazione si applica nella medesima "fascia di importo": l'ente può definire fasce di importo nel proprio regolamento interno
  • Sono ammesse deroghe, ma richiedono una motivazione in modo rafforzato ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 49 (es. mercato limitato, prestazioni altamente specializzate con unico operatore idoneo, ragioni di urgenza qualificata)

Quando scatta il divieto: il "secondo affidamento" è già il limite

Il TAR Campania (sent. 1358/2026) ha chiarito un punto spesso frainteso: «due contratti consecutivi» allo stesso operatore rappresentano il limite massimo consentito, non una soglia da raggiungere. La norma è chiara: il divieto opera già in occasione del secondo affidamento consecutivo, senza che occorra attendere l'attribuzione di un terzo contratto. Il RUP deve quindi vigilare a monte: ogni nuovo affidamento allo stesso operatore nella stessa categoria merceologica — anche se è solo il secondo — espone l'amministrazione a censura.

I 3 presupposti cumulativi della deroga ex art. 49, comma 4

La sentenza TAR Campania 1358/2026 ha precisato in modo decisivo la disciplina della deroga al principio di rotazione. L'art. 49, comma 4, del D.Lgs. 36/2023 ammette il riaffidamento al contraente uscente, ma solo se sussistono contemporaneamente i seguenti tre presupposti:

1

La struttura del mercato

Devono essere documentate le caratteristiche del mercato di riferimento (ad esempio: limitato numero di operatori, specifica configurazione locale, settore caratterizzato da forte verticalizzazione tecnica).

2

L'effettiva assenza di alternative

Va dimostrato che non vi siano altri operatori idonei a svolgere la prestazione richiesta. Una mera difficoltà di reperimento non è sufficiente: serve una vera assenza di alternative.

3

L'accurata esecuzione del precedente contratto

Deve essere attestata la corretta esecuzione del precedente contratto da parte dell'operatore uscente, con riferimento a tempistiche, qualità della prestazione, assenza di criticità nei controlli.

⚠️ I tre presupposti devono ricorrere "nonché" — congiunzione che impone la valutazione congiunta. Lo conferma anche la giurisprudenza precedente (TAR Catania n. 1370/2024) richiamata dal TAR Campania: la deroga è ammessa solo se tutti e tre i presupposti sono contemporaneamente documentati nella motivazione. La mancanza anche di uno solo dei requisiti rende la deroga illegittima. È richiesto un obbligo di motivazione rafforzata che dia conto puntualmente di ciascuno dei tre presupposti.

L'avviso pubblico precedente non neutralizza la rotazione

Un equivoco frequente nella prassi è ritenere che, quando l'affidamento iniziale è stato preceduto da un'indagine di mercato aperta e adeguatamente pubblicizzata, alla scadenza del contratto sia possibile riaffidare direttamente all'operatore uscente senza problemi di rotazione. Il parere MIT n. 3962 del 5 febbraio 2026 ha smentito questa lettura.

Il caso esaminato dal MIT

Un Comune aveva affidato nel 2023 un appalto di servizi sotto i 40.000 €, preceduto da indagine di mercato aperta e adeguatamente pubblicizzata (piattaforma Sintel, Albo Pretorio, Osservatorio regionale e sito istituzionale). All'indagine aveva risposto una sola impresa, poi invitata e risultata aggiudicataria. Alla scadenza, l'ente chiedeva se fosse possibile riaffidare direttamente all'operatore uscente, considerato che era stato selezionato tramite procedura aperta. Il MIT ha risposto: no, non automaticamente.

La ratio è semplice: dal momento del primo affidamento, il mercato può aver registrato cambiamenti e nuove opportunità concorrenziali. La sola circostanza che, anni prima, l'indagine di mercato avesse visto un solo operatore rispondere non basta a giustificare il riaffidamento in deroga alla rotazione. Occorre una nuova verifica concreta della struttura del mercato al momento del riaffidamento, con motivazione fondata sui tre presupposti dell'art. 49, c. 4 (struttura del mercato, assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto).

Attenzione: la deroga dell'art. 49, comma 5, NON si applica agli affidamenti diretti

Lo stesso parere MIT n. 3962/2026 chiarisce un altro punto rilevante: l'art. 49, comma 5, del Codice — che disciplina una sorta di "deroga presunta" — opera esclusivamente per le procedure negoziate senza bando di cui all'art. 50, comma 1, lettere c), d) ed e). Non si applica all'affidamento diretto di cui all'art. 50, comma 1, lett. b).

⚠️ Distinzione operativa fondamentale:
  • Art. 49, comma 4 — Deroga per tutti gli affidamenti sotto soglia (compresi i diretti): richiede i tre presupposti cumulativi motivati puntualmente
  • Art. 49, comma 5 — Deroga per le sole procedure negoziate senza bando ex art. 50, c. 1, lett. c-d-e: NON si estende agli affidamenti diretti ex art. 50, c. 1, lett. b)
Sbagliare la base normativa della deroga (invocare il comma 5 per un affidamento diretto) significa adottare un atto illegittimo. L'interpretazione del MIT è confermata anche dalla giurisprudenza amministrativa.

La ratio del principio di rotazione

Il principio di rotazione, ribadisce il TAR Campania richiamando anche il Consiglio di Stato (Sez. V, sent. n. 2292/2021), è un riferimento normativo "inviolabile" nelle procedure sotto soglia. La sua funzione è precisa: evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente, fenomeno particolarmente insidioso a livello locale, dove i mercati sono spesso ristretti e i rapporti consolidati con specifici operatori possono comprometterne la trasparenza.

Operativamente, il meccanismo del comma 2 dell'art. 49 si traduce in una regola pratica precisa: il contraente uscente deve "saltare un turno" (due affidamenti consecutivi) prima di poter legittimamente conseguire un nuovo affidamento dalla stessa stazione appaltante nello stesso settore merceologico (o nella stessa categoria di opere, o nello stesso settore di servizi).

L'evoluzione storica della disciplina

La disciplina della rotazione ha radici nel precedente Codice. L'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 richiamava il principio in modo sintetico, demandando il dettaglio all'ANAC, che lo ha disciplinato con le Linee Guida n. 4 (paragrafi 3.6 e 3.7). Con il nuovo Codice (D.Lgs. 36/2023), la rotazione ha trovato collocazione organica nell'art. 49, che ne riproduce alcuni profili delle Linee Guida innovandone altri. Il decreto correttivo D.Lgs. 209/2024 ha apportato un'ulteriore modifica al comma 4 (art. 17 del correttivo), affinando i presupposti della deroga.

L'urgenza non costituisce causa di deroga (parere ANAC n. 58/2023)

Una precisazione decisiva arriva dal parere ANAC n. 58/2023: l'urgenza temporale — la pura esigenza di affidare celermente il contratto — non costituisce di per sé causa di deroga al principio di rotazione ex art. 49, c. 4. L'Autorità ha respinto la tesi di una stazione appaltante che voleva fondare la deroga sull'incompatibilità dei tempi del progetto con lo svolgimento di un'indagine di mercato.

«Stante l'eccezionalità della deroga al principio di rotazione nei casi espressamente indicati dalla norma, non appare coerente con tali disposizioni l'affidamento diretto al contraente uscente del medesimo contratto, fondato esclusivamente sull'esigenza di realizzare il progetto in tempi celeri, incompatibili con lo svolgimento di un'indagine di mercato e di una procedura negoziata. [...] La deroga al principio di rotazione è consentita esclusivamente in presenza dei presupposti (da accertare con rigore), indicati dal comma 4 dell'art. 49.»
— ANAC, parere n. 58/2023
⚠️ Implicazione operativa: motivare la deroga alla rotazione esclusivamente con la "necessità di celerità" o con i tempi stretti del progetto espone la determinazione a illegittimità. La carenza di programmazione dell'ente non può essere riversata sul mercato. La deroga ex art. 49, c. 4, richiede un'istruttoria seria e rigorosa sui tre presupposti cumulativi (struttura del mercato, assenza di alternative, accurata esecuzione del precedente contratto).

La ratio del comma 5: indagine di mercato senza limiti agli inviti

La deroga del comma 5 dell'art. 49 — che esonera dalla rotazione le procedure negoziate ex art. 50, c. 1, lett. c-d-e, quando l'indagine di mercato è effettuata senza porre limiti al numero di operatori da invitare — trova fondamento, secondo il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3999 del 24 maggio 2021, in una logica precisa: se l'indagine di mercato è completamente aperta, viene meno la ratio del principio di rotazione (evitare il consolidamento di rendite di posizione in capo al gestore uscente). L'apertura senza filtri tutela infatti la concorrenza in modo equivalente alla rotazione.

Accordi quadro Consip: il chiarimento del MIT n. 3216/2025

Un altro caso applicativo di interesse riguarda gli acquisti effettuati tramite accordi quadro Consip, particolarmente diffusi nella PA per materiale informatico e per altri beni standardizzati. Il parere MIT n. 3216 del 30 gennaio 2025 ha chiarito un caso operativo molto comune: cosa fare quando il Comune ha bisogno di acquistare materiale informatico ulteriore o non previsto da un accordo quadro Consip attivo, dallo stesso operatore.

Situazione Regola applicabile
Il materiale è presente nell'accordo quadro Consip attivo L'acquisto deve avvenire tramite l'accordo quadro. La rotazione non si pone perché non c'è un nuovo affidamento autonomo
Il materiale NON è presente nell'accordo quadro Consip Si configura un nuovo affidamento autonomo che deve rispettare il principio di rotazione. L'affidamento diretto al medesimo operatore è ammesso solo previa adeguata motivazione che giustifichi la deroga

Il principio chiarito dal MIT è coerente con la giurisprudenza e con il vademecum ANAC: la circostanza che l'ente abbia già un rapporto contrattuale con l'operatore tramite un'altra procedura (accordo quadro Consip) non basta a "neutralizzare" la rotazione su affidamenti distinti. Ogni acquisto fuori dall'accordo quadro è un affidamento autonomo, soggetto alle regole ordinarie.

⚠️ La RdO aperta non neutralizza il principio di rotazione: il TAR Campania (sent. 1358/2026, su un caso di affidamento biennale del servizio di manutenzione del parco automezzi) ha precisato che la qualificazione formale dell'atto come "affidamento diretto" ex art. 50, comma 1, lett. b), vincola il regime giuridico applicabile, a prescindere dal pluralismo delle offerte raccolte. La predeterminazione del criterio del prezzo più basso tra le offerte pervenute non muta la tipologia dell'affidamento, che rimane diretto: la stazione appaltante ha esercitato la facoltà — consentita dalla norma — di acquisire più offerte prima di procedere all'affidamento diretto. Quindi:
  • Una RdO aperta non basta a "lavare" l'eventuale conflitto con la rotazione
  • L'eventuale partecipazione del gestore uscente alla RdO non legittima il suo riaffidamento — l'esclusione del gestore uscente è doverosa, anche se ha presentato il prezzo più basso
  • La forma comparativa del procedimento (RdO con più operatori) è strumentale all'affidamento diretto e non lo converte in procedura negoziata
⚠️ La rotazione è un controllo di legittimità: la sua violazione comporta l'illegittimità dell'affidamento ed espone l'amministrazione al rischio di contenzioso. Pronunce di riferimento: CdS Sez. V n. 2891/2026 (principio di rotazione negli affidamenti diretti ex art. 50); TAR Campania Sez. IX n. 1358/2026 (limite del "secondo affidamento" e RdO aperta che non neutralizza la rotazione). Vedi anche l'articolo sulla responsabilità del RUP.

La deroga alla rotazione per i micro-affidamenti sotto € 5.000

L'art. 49, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prevede una deroga al principio di rotazione per gli affidamenti di importo inferiore a € 5.000. È una semplificazione importante per la gestione quotidiana dei piccoli acquisti, ma richiede attenzione operativa per evitare di trasformarla in una scorciatoia che eluda la disciplina del Codice.

Il parere n. 535/2026 del Servizio Consulenza della Provincia autonoma di Trento ha chiarito alcuni aspetti pratici di particolare interesse:

Come si computa la soglia dei € 5.000

Ai fini della verifica della soglia, occorre considerare l'importo del singolo affidamento e non la sommatoria degli affidamenti effettuati nell'anno civile presso lo stesso operatore nella medesima categoria merceologica. Esempio: se l'ente affida a un operatore una fornitura di € 3.000, può procedere successivamente a un nuovo affidamento allo stesso operatore di importo non superiore a € 5.000 (e non solo di € 2.000 per "completare" la soglia).

⚠️ Il limite invalicabile: il divieto di frazionamento artificioso. Il parere richiama l'art. 14, commi 4, 5 e 6, del Codice e i pareri MIT n. 2145/2025 e n. 3838/2025: «un appalto non può essere frazionato per evitare l'applicazione delle norme del codice, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino». La reiterazione di affidamenti dello stesso servizio allo stesso operatore per importi modesti non può trovare giustificazione se imputabile a una carente programmazione dei fabbisogni della stazione appaltante. Resta inoltre fermo il principio della fiducia ex art. 2 del Codice, che impone alla stazione appaltante un uso responsabile della discrezionalità.

Il rapporto tra micro-affidamenti e affidamenti superiori: il chiarimento MIT n. 3838/2025

Un altro nodo applicativo riguarda il rapporto tra gli affidamenti sotto € 5.000 (in cui opera la deroga ex art. 49, c. 6) e i successivi affidamenti di importo superiore presso lo stesso operatore, nella stessa categoria merceologica. È possibile che l'operatore "uscente" da un micro-affidamento sia poi selezionato per un nuovo contratto sopra soglia? Il parere MIT n. 3838/2025 ha dato risposta affermativa, con le opportune cautele.

Il principio: la "fascia di valore economico"

L'art. 49, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 riconosce alle stazioni appaltanti la facoltà di suddividere gli affidamenti in fasce di valore economico e di applicare la rotazione all'interno di ciascuna fascia. Coerentemente con questo principio — e con la finalità semplificatoria della deroga ex art. 49, c. 6 — il MIT chiarisce che un precedente affidamento sotto la soglia dei 5.000 € non preclude all'operatore uscente la possibilità di essere selezionato per un successivo affidamento, nella stessa categoria merceologica, di importo superiore ai 5.000 €.

La logica è chiara: la fascia dei micro-affidamenti (sotto 5.000 €) opera secondo regole proprie, semplificate, ed è scollegata dalla "rotazione vera e propria" delle fasce superiori. Un operatore che ha ricevuto un micro-affidamento non "consuma" quindi il proprio diritto a essere selezionato per affidamenti di importo maggiore.

⚠️ Cautele ribadite dal MIT: la facoltà sopra descritta non è incondizionata. Restano fermi:
  • Il principio della fiducia ex art. 2 del Codice
  • Il divieto di frazionamento artificioso ex art. 14, commi 4, 5 e 6 (un appalto non può essere frazionato per eludere il Codice, salvo motivate ragioni oggettive)
  • La regola della corretta programmazione: la ripetuta attribuzione di servizi identici allo stesso operatore per importi contenuti non può essere giustificata se deriva da insufficiente programmazione dei fabbisogni dell'ente
Spetta sempre alla stazione appaltante valutare, nel caso concreto, se sussistano le condizioni per applicare legittimamente la deroga.

Le indicazioni operative dei pareri MIT

Due pareri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti tracciano il quadro applicativo:

  • Parere MIT n. 2145/2025: per evitare possibili abusi (reiterazione senza limiti degli affidamenti allo stesso operatore), si suggerisce alle stazioni appaltanti di dotarsi di una specifica disciplina interna che consenta l'affidamento diretto in deroga alla rotazione ma nel rispetto dei principi che regolano gli affidamenti pubblici (par condicio, concorrenza, trasparenza, parità di trattamento)
  • Parere MIT n. 3838/2025: il divieto di frazionamento artificioso degli appalti è una regola generale del sistema, derogabile solo quando ragioni oggettive lo giustifichino (es. esigenze tecniche, distinzione cronologica oggettivamente sopravvenuta)

La buona prassi per i Comuni

Per applicare correttamente la deroga ex art. 49, c. 6, senza scivolare nel rischio del frazionamento artificioso, il Comune dovrebbe:

  1. Adottare un regolamento interno o un disciplinare che definisca i criteri di applicazione della deroga, anche prevedendo soglie di salvaguardia (es. limite annuale complessivo per operatore)
  2. Programmare i fabbisogni annuali per categoria merceologica, in modo da prevedere a monte se l'esigenza dell'ente è sopra o sotto soglia
  3. Motivare puntualmente ogni nuovo affidamento allo stesso operatore richiamando le ragioni oggettive che lo giustificano
  4. Tenere un registro dei micro-affidamenti per operatore e categoria, utile sia per i controlli sia per evidenziare situazioni di reiterazione
  5. Coordinare l'uso della deroga con la programmazione degli acquisti dell'ente (sezione 2.3 del PIAO sulla performance e sugli obiettivi gestionali)
📌 Quando NON utilizzare la deroga: se l'ente sa che il fabbisogno annuale per una determinata categoria supererà a regime i € 5.000, è più corretto procedere con un affidamento unico di importo coerente con il fabbisogno reale, magari mediante interpello o procedura comparativa, anziché frazionare l'acquisto in più micro-affidamenti.

«Procedimentalizzazione» dell'affidamento diretto: la linea di confine con la gara secondo CdS n. 4185/2026

La stessa sentenza del Consiglio di Stato n. 4185/2026 contiene un passaggio di estremo rilievo operativo, che merita una trattazione autonoma: il chiarimento della linea di confine tra una procedimentalizzazione dell'affidamento diretto fisiologica e legittima, da un lato, e la trasformazione di fatto dell'affidamento in una gara, dall'altro. Si tratta di una distinzione di importanza centrale per il RUP, perché incide sulla qualificazione dell'intera procedura e — di riflesso — sull'applicabilità o meno di principi tipici della gara (motivazione strutturata, principio di concorrenza pieno, possibilità di esclusione, applicazione del principio di rotazione).

«La procedimentalizzazione dell'affidamento diretto, attraverso l'acquisizione di una pluralità di preventivi e l'indicazione dei criteri per la selezione degli operatori, non trasforma automaticamente l'affidamento diretto in una procedura di gara, a meno che non sia la stessa stazione appaltante a optare per quest'ultima soluzione».
— Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4185/2026

Il principio: l'avverbio «automaticamente» è la chiave di lettura

La regola ricavabile dalla pronuncia è dunque nominalistica e sostanziale al tempo stesso. Sul piano nominalistico, l'affidamento diretto resta tale fino a quando la stazione appaltante non opti formalmente per la gara. Sul piano sostanziale, però, il comportamento concreto della stazione appaltante può «slittare» verso la gara — anche senza una scelta formale — quando si introducono elementi propri della procedura competitiva. La giurisprudenza non offre una soluzione meccanica: la verifica è sempre casistica e dipende dal modo concreto in cui il RUP costruisce la propria istruttoria.

Quando l'introduzione di «criteri di selezione» tradisce la natura discrezionale

Il punto più delicato riguarda i «criteri di selezione» degli operatori. Se il RUP, nell'istruttoria che precede l'affidamento, introduce criteri attraverso i quali confrontare un preventivo con un altro, di fatto si pone nella logica di una gara — anche se chiama «affidamento diretto» l'esito formale. L'unico parametro che, secondo l'analisi più rigorosa, può essere utilizzato all'interno di un'autentica logica di affidamento diretto è la sola valorizzazione del prezzo: l'introduzione di criteri qualitativi implica per definizione una valutazione, e questa è propria della gara.

L'OEPV impone sempre la commissione di gara. Qualunque tentativo di considerare «aspetti qualitativi» nell'ambito di un affidamento diretto travalica la natura dell'istituto e impone, in via di conseguenza, l'osservanza degli adempimenti della gara — inclusa la nomina della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche. Non è possibile «sospendere a metà»: o si resta nell'affidamento diretto, valorizzando il solo prezzo (o altri parametri quantitativi obiettivi), oppure si entra nel terreno della gara con tutte le sue garanzie procedurali.

Interpello e consultazione: due istituti distinti

Per chiarire ulteriormente la differenza, è utile distinguere tra due termini che il legislatore del Codice ha volutamente differenziato:

  • Interpello — Tipico dell'affidamento diretto. È un contatto informale con uno o più operatori (anche tramite e-mail ordinaria o per vie brevi) finalizzato a chiarire quale soluzione possa rispondere alle esigenze della stazione appaltante. Non sfocia in un confronto competitivo: è una fase di istruttoria che precede la negoziazione bilaterale e l'affidamento. La Cassazione di settore ha più volte chiarito che «l'acquisizione di preventivi, in caso di previo interpello, non qualifica gli stessi come offerte da valutare in una procedura competitiva».
  • Consultazione — Propria della procedura negoziata ex art. 50 c. 1 lett. c-e. È un contatto formalizzato, mediante avviso pubblico o albo interno, con criteri prestabiliti, disciplina della competizione e — ove necessari — soggetti deputati alla valutazione (commissione giudicatrice per gli aspetti qualitativi). Sfocia naturalmente in una competizione tra offerte e si svolge secondo il rigore della classica evidenza pubblica.

Le cautele pratico-operative per il RUP

Sul piano operativo, il responsabile unico deve adottare alcune cautele per evitare di trasformare, suo malgrado, un affidamento diretto in una gara di fatto:

  • Non fissare una scadenza unica e perentoria per la presentazione dei preventivi: la presenza di una scadenza comune induce a ritenere che i preventivi siano oggetto di un confronto competitivo. L'eventuale esclusione per ritardo è atto tipico della gara, non dell'affidamento diretto;
  • Non gestire i preventivi in modo «sincrono»: la richiesta contestuale a più operatori, con stessa scadenza e stesso oggetto, mima la dinamica della gara. È preferibile, se si vuole effettivamente acquisire più preventivi, gestire l'istruttoria in modo asincrono e segmentato;
  • Evitare l'avviso a manifestare interesse nella fase preliminare dell'affidamento diretto: l'avviso è intimamente connesso alla procedura negoziata e induce gli operatori a percepire la procedura come gara, con conseguenti aspettative giuridiche di trattamento competitivo;
  • Se si vuole comunque pubblicare un avviso preliminare, occorre essere chiarissimi nello specificare che la scelta dell'affidatario non avverrà tramite criteri di aggiudicazione, ma in modo discrezionale — eventualmente anche mediante estrazione a sorte (modalità di norma vietata solo nella procedura negoziata), per individuare l'operatore con cui aprire la trattativa bilaterale;
  • Privilegiare il prezzo come unico parametro di confronto, evitando l'introduzione di criteri qualitativi che innescherebbero ipso facto l'obbligo di gara con commissione giudicatrice;
  • Documentare l'istruttoria informale in modo coerente con la natura discrezionale dell'affidamento: la motivazione deve giustificare la scelta dell'operatore senza imitare la struttura di una valutazione tecnica.
Il senso della distinzione: l'affidamento diretto come strumento semplificato. Una delle innovazioni del Codice dei contratti del 2023 è di aver assegnato al RUP, per gli importi più modesti, uno strumento semplificato alternativo alla gara. La «procedimentalizzazione» eccessiva — l'aggiunta di formalità tipiche della gara — vanifica il senso stesso dell'istituto, snaturandolo e vincolando il RUP a una conduzione obbligata nella forma e nella sostanza di una procedura competitiva piena. Difendere la natura discrezionale dell'affidamento diretto è quindi non solo un'esigenza giuridica, ma un presidio dell'efficienza amministrativa.

L'impatto sulla rotazione

Il tema della «procedimentalizzazione» ha riflessi diretti anche sull'applicazione del principio di rotazione. Vanno tenuti distinti due scenari:

  • Fase preliminare come mero momento istruttorio — Se l'eventuale avviso o l'eventuale fase preliminare resta autenticamente istruttoria (finalizzata a individuare l'operatore con cui aprire la trattativa bilaterale), il principio di rotazione deve essere applicato: si rimane nell'ambito dell'affidamento diretto vero e proprio (art. 49 D.Lgs. 36/2023);
  • Fase preliminare come avviso sostanziale — Se invece l'avviso assume natura sostanziale e attiva una procedura aperta vera e propria, il principio di rotazione non si applica — non perché sia un «affidamento diretto aperto» (categoria di per sé contraddittoria), ma perché è cambiata la natura dell'intero procedimento: si è entrati nel terreno della gara, dove la rotazione non opera. È esattamente il caso oggetto della pronuncia CdS n. 4185/2026.
L'«affidamento diretto aperto» come contraddizione in termini. Pretendere di costruire un affidamento diretto aperto (cioè con avviso a manifestare interesse, criteri di selezione, scadenza unica) è una contraddizione concettuale: la natura stessa dell'affidamento diretto presuppone il coinvolgimento relativo e limitato di operatori individuati discrezionalmente dal RUP, non un confronto competitivo aperto al mercato. Se la stazione appaltante vuole un confronto competitivo, lo strumento naturale è la procedura negoziata semplificata o la procedura aperta — non un ibrido che combina i formalismi della gara con la flessibilità (qui apparente) dell'affidamento diretto.

Affidamento diretto e concessioni: la novità del Consiglio di Stato n. 4185/2026

Per anni la dottrina e la giurisprudenza dominante hanno escluso l'applicabilità dell'affidamento diretto alle concessioni, sulla base dell'art. 187 del Codice che per le concessioni sotto soglia europea richiede, di norma, una procedura negoziata previa consultazione di almeno 10 operatori economici. Questo orientamento è stato confermato da TAR Sicilia n. 1165/2025, TAR Emilia-Romagna n. 155/2024 e dal parere MIT n. 3407/2025.

Il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4185/2026 ha però aperto una nuova prospettiva interpretativa. La sentenza, nel ricostruire la definizione di affidamento diretto contenuta nell'Allegato I.1, evidenzia che la disposizione menziona espressamente "l'ente concedente" accanto alla stazione appaltante. Da ciò il giudice deduce che la definizione include anche le concessioni.

La sentenza CdS n. 4185/2026 in sintesi

Principio: la definizione di affidamento diretto contenuta nell'Allegato I.1 del Codice include espressamente gli enti concedenti. Ne consegue che lo strumento dell'affidamento diretto può trovare applicazione anche per le concessioni, almeno entro le soglie di importo che escludono i requisiti di qualificazione rafforzata.

Effetto pratico: per le concessioni di servizi di importo inferiore a € 140.000 (e i lavori sotto € 500.000, ipotesi peraltro residuale) potrebbe essere legittimo procedere mediante affidamento diretto, in alternativa alla procedura negoziata ex art. 187 del Codice.

I contratti di concessione sotto soglia europea: una nuova lettura

L'art. 187, comma 1, del Codice stabilisce che, per le concessioni di importo inferiore alla soglia europea, «l'ente concedente può procedere mediante procedura negoziata, senza pubblicazione di un bando di gara, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 10 operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici».

Il termine "può", alla luce della sentenza CdS 4185/2026, potrebbe essere oggetto di una nuova lettura: non solo come scelta tra procedura negoziata semplificata e gara ordinaria, ma anche come facoltà di ricorrere all'affidamento diretto per gli importi più modesti.

📌 Esempio pratico di applicazione potenziale: la concessione per l'installazione di distributori automatici negli edifici comunali, di importo solitamente contenuto, potrebbe rappresentare un caso emblematico in cui l'affidamento diretto risulta strumento di semplificazione concretamente utile. Si tratta di una prospettiva nuova che richiederà conferma in successivi orientamenti applicativi.
⚠️ Cautela operativa: nonostante la novità interpretativa, fino al consolidamento dell'orientamento (e a un eventuale adeguamento di MIT e ANAC) restano in vigore i pareri e gli orientamenti precedenti. Il RUP che intenda applicare l'affidamento diretto a una concessione deve motivare puntualmente la scelta richiamando la sentenza CdS 4185/2026 e verificare la presenza di indicazioni delle autorità competenti.

RdO aperta sul MEPA: la sentenza TAR Sardegna n. 435/2026 e i suoi limiti

Sempre nel 2026 il TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 435/2026 ha ammesso che, in alternativa al classico avviso pubblico per la procedura negoziata, sia possibile utilizzare una RdO aperta sul Mercato Elettronico. Si tratta di una richiesta di offerta che resta aperta a tutti gli operatori abilitati del MEPA e che, sotto il profilo formale e sostanziale, non può essere equiparata a un "bando" tradizionale.

Implicazione operativa: i RUP degli enti locali dispongono oggi di due strumenti alternativi per la procedura negoziata semplificata — avviso pubblico tradizionale e RdO aperta sul MEPA — con scelta basata sulla concreta valutazione di efficienza ed economicità.

⚠️ Attenzione: due sentenze, due piani distinti. Le sentenze del 2026 sulla RdO aperta sembrano apparentemente contrastanti, ma vanno lette insieme su piani diversi:
  • TAR Sardegna n. 435/2026 — la RdO aperta è uno strumento procedimentale legittimo in alternativa all'avviso pubblico
  • TAR Campania n. 1358/2026 — se l'atto è qualificato come affidamento diretto ex art. 50, resta soggetto al principio di rotazione, anche se realizzato con RdO aperta
La conclusione operativa è: lo strumento (RdO aperta) è ammesso, ma il regime giuridico applicabile dipende dalla qualificazione formale dell'atto. Se si tratta di affidamento diretto, la rotazione si applica integralmente.

La qualificazione delle stazioni appaltanti

L'Allegato II.4 al Codice (modificato dal D.Lgs. 209/2024 — decreto correttivo) ha confermato la liberalizzazione per i piccoli affidamenti:

  • Servizi e forniture sotto € 140.000: non è richiesta qualificazione rafforzata della SA
  • Lavori sotto € 500.000: non è richiesta qualificazione rafforzata
  • Concessioni: l'Allegato II.4 conferma l'affrancamento dalle regole di qualificazione rafforzata per le concessioni di servizi sotto € 140.000 e lavori sotto € 500.000

Sopra tali soglie, la stazione appaltante deve essere qualificata o avvalersi di una centrale di committenza o di una stazione appaltante qualificata.

Responsabilità del RUP: la nuova disciplina della Legge 1/2026

La Legge 1/2026 ha riformato la disciplina della responsabilità per colpa grave (innestata nella L. 20/1994), incidendo direttamente sul perimetro della responsabilità del RUP negli affidamenti.

📌 Il "principio della giurisprudenza prevalente": non costituisce colpa grave la condotta del RUP che abbia ispirato la propria azione «a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti». Questo significa che il RUP che agisce in coerenza con le pronunce del Consiglio di Stato (es. CdS 4185/2026 e CdS 2891/2026), con le linee guida ANAC e con i pareri MIT è sostanzialmente tutelato anche in caso di successivi mutamenti di orientamento.

La nuova disciplina si coordina con il principio della fiducia (art. 2 D.Lgs. 36/2023) e con quello del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023), già al centro della trasformazione culturale del Codice. Vedi anche l'articolo sul principio del risultato.

Base d'asta e atto di indizione: non servono nell'affidamento diretto

Un altro chiarimento di interesse pratico arriva dal TAR Lombardia, sent. n. 3353/2025, che ha precisato due aspetti operativi spesso fraintesi nella prassi.

1. La base d'asta non ha senso nell'affidamento diretto

Quando manca la gara, indicare una "base d'asta" non ha utilità pratica né giuridica. Quella soglia esiste per garantire la parità di trattamento tra più concorrenti in competizione. Nell'affidamento diretto, dove c'è un solo interlocutore, la stazione appaltante può negoziare direttamente il prezzo con l'operatore, valutando la congruità sulla base di parametri oggettivi (prezzi di mercato, prezzari di riferimento, comparazioni con affidamenti analoghi). La fissazione di una base d'asta nell'atto è quindi superflua e, se mal congegnata, può generare confusione interpretativa.

2. L'atto formale di indizione separato non è necessario

Nel medesimo solco interpretativo, il TAR Lombardia precisa che non è necessario un atto formale di indizione separato dall'atto di affidamento. La stazione appaltante può procedere direttamente all'aggiudicazione, riunendo nella determinazione a contrarre la motivazione del ricorso all'affidamento diretto, le ragioni della scelta dell'operatore, la congruità del prezzo e l'aggiudicazione. La procedimentalizzazione in più atti distinti (atto di indizione, valutazione, aggiudicazione) non aggiunge legittimità e appesantisce inutilmente l'istruttoria.

📌 Operativamente: la determinazione a contrarre con contestuale affidamento è uno schema procedurale ammesso e raccomandato per gli affidamenti diretti, in linea con i principi di semplificazione e risultato del nuovo Codice. Va però motivata in modo completo, con tutti gli elementi sostanziali (oggetto, importo, ragioni della scelta, verifica del rispetto della rotazione, esiti di eventuali interpelli, congruità del prezzo, verifica dei requisiti).

La procedura negoziata senza bando: i presupposti

La stessa sentenza ricorda che la procedura negoziata senza bando (art. 50, c. 1, lett. c-d-e) è un'eccezione che richiede:

  • Istruttoria seria che dimostri che esiste di fatto un solo operatore idoneo a soddisfare il fabbisogno
  • Nesso funzionale tra i requisiti tecnici richiesti e l'obiettivo da raggiungere — i requisiti non possono restringere irragionevolmente il mercato
  • Documentazione del percorso: avviso esplorativo, istruttoria documentata, motivazione (anche per relationem, se gli atti richiamati sono individuati e accessibili)
  • Valutazione di eventuali soluzioni equivalenti presenti sul mercato

Nel caso esaminato dal TAR — relativo all'acquisto di uno scanner PET-CT — la verificazione tecnica ha confermato che le caratteristiche richieste (campo di vista assiale ≥ 130 cm; risoluzione ≤ 4 mm) erano funzionalmente connesse agli obiettivi clinici e di ricerca, e che non risultavano provate prestazioni equivalenti di altre apparecchiature. Per questo l'affidamento all'unico operatore idoneo è stato ritenuto legittimo.

Termini procedurali: nessun termine perentorio per l'affidamento diretto

Un dubbio ricorrente nella prassi degli enti locali riguarda i tempi entro cui deve concludersi l'affidamento diretto. Il parere MIT prot. n. 3469/2025 del 3 giugno 2025 ha chiarito che il D.Lgs. 36/2023 non prevede un termine perentorio per il perfezionamento dell'affidamento diretto.

Il superamento del termine di due mesi del DL 76/2020

Si tratta di un cambiamento significativo rispetto al passato: l'art. 1 del DL 76/2020 (Decreto Semplificazioni) imponeva un termine di due mesi tra l'adozione dell'atto di avvio del procedimento e l'aggiudicazione o selezione del contraente (per i provvedimenti adottati entro il 30 giugno 2023). Nel nuovo Codice questo vincolo non è stato riprodotto.

Anche il decreto correttivo D.Lgs. 209/2024, pur introducendo l'art. 11, comma 4-bis, dell'Allegato II.4, non ha inserito alcun termine vincolante per gli affidamenti diretti. I termini procedurali dell'Allegato I.3 (disciplinanti le fasi tra pubblicazione del bando o invito e selezione dell'offerta) sono pensati per le procedure di gara e non sono applicabili all'affidamento diretto.

Perché non c'è un termine vincolante

La ragione è strutturale: l'affidamento diretto non costituisce una procedura di gara in senso tecnico, anche quando preceduto da una fase istruttoria. Lo ha confermato il Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 503 del 15 gennaio 2024. Inoltre, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, l'affidamento diretto si perfeziona con un unico atto successivo all'individuazione del soggetto esecutore. Manca quindi quell'atto formale di indizione della gara che, nelle procedure competitive, segna l'avvio del cronoprogramma procedurale disciplinato dall'Allegato I.3 al Codice (cfr. Relazione illustrativa al Codice, p. 36).

📌 Operativamente: non esiste un termine normativo rigido entro cui formalizzare l'affidamento diretto. Restano però fermi:
  • Il rispetto delle regole di correttezza e trasparenza dell'azione amministrativa
  • L'osservanza dei principi generali del Codice, in particolare quello del risultato ex art. 1 D.Lgs. 36/2023
  • L'indicazione ANAC di operare con la massima tempestività, garantendo efficienza, legalità e buon andamento amministrativo
⚠️ Attenzione: l'assenza di un termine perentorio non legittima ritardi ingiustificati. Una dilazione eccessiva nella conclusione del procedimento può costituire elemento di censura sotto il profilo del buon andamento (art. 97 Cost.) e del principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023), oltre ad esporre il RUP a responsabilità erariale in caso di danni connessi al ritardo. La regola pratica è: agire con tempestività compatibile con la qualità dell'istruttoria.

La motivazione dell'affidamento diretto

Anche se l'affidamento diretto non richiede una gara, non significa che la motivazione sia un mero adempimento formale. La determinazione a contrarre e l'atto di affidamento devono motivare:

  • L'oggetto e il fine dell'affidamento
  • La verifica del rispetto della soglia di importo ammessa
  • L'eventuale rispetto del principio di rotazione (o le ragioni della deroga)
  • L'esito dell'eventuale indagine di mercato o interpello
  • Le ragioni economiche della scelta (congruità del prezzo, riferimenti a prezzari, riferimenti comparativi)
  • La verifica dei requisiti generali e speciali dell'operatore
  • L'eventuale richiamo a sentenze, pareri o linee guida di riferimento (utile ai fini della tutela ex L. 1/2026)

Errori più frequenti da evitare

Errore Rischio Correzione operativa
Motivazione standardizzata e non personalizzata Vizio di motivazione, contenzioso Personalizzare la motivazione per ogni singolo affidamento
Omissione della verifica della rotazione Illegittimità dell'affidamento Effettuare verifica preventiva nel proprio sistema; tenere registro dei precedenti affidamenti
Frazionamento artificioso degli importi Elusione delle soglie di legge, responsabilità erariale Valutare congiuntamente gli affidamenti omogenei nell'arco dell'anno
Affidamento diretto su MEPA senza confronto preventivo Vizio di motivazione per mancata istruttoria Acquisire almeno alcuni preventivi o catalogazioni MEPA prima della scelta
Riaffidamento al gestore uscente in RdO aperta sul MEPA Violazione della rotazione (TAR Campania 1358/2026) Escludere a monte il gestore uscente; la qualificazione come affidamento diretto comporta l'applicazione della rotazione anche con RdO aperta
Considerare la rotazione applicabile solo dal terzo affidamento Errore frequente: il limite scatta già al secondo Considerare ogni nuovo affidamento allo stesso operatore come potenzialmente vietato salvo motivazione rafforzata ex art. 49, cc. 4-5
Frazionamento di un fabbisogno annuale in più affidamenti sotto € 5.000 Elusione della disciplina + responsabilità erariale Adottare regolamento interno; programmare annualmente i fabbisogni; motivare le ragioni oggettive di ogni deroga
Riaffidamento diretto all'uscente perché l'affidamento iniziale era stato preceduto da indagine di mercato L'avviso pubblico precedente non esonera dalla rotazione (parere MIT 3962/2026) Effettuare nuova verifica della struttura del mercato al momento del riaffidamento; motivare i tre presupposti ex art. 49, c. 4
Invocare l'art. 49, comma 5, per giustificare un affidamento diretto Errata base normativa: il comma 5 si applica solo alle procedure negoziate ex art. 50, c. 1, lett. c-d-e Per gli affidamenti diretti ex art. 50, c. 1, lett. b) la deroga va fondata sull'art. 49, comma 4 (con i tre presupposti cumulativi)
Indicare una "base d'asta" nell'affidamento diretto Operazione inutile e potenzialmente fuorviante (TAR Lombardia 3353/2025) Negoziare direttamente il prezzo con l'operatore, valutando la congruità su parametri oggettivi (prezzari, comparazioni)
Sdoppiare l'atto di indizione e l'atto di aggiudicazione Procedimentalizzazione inutile, appesantimento istruttorio Determinazione a contrarre con contestuale affidamento, comprensiva di tutti gli elementi motivazionali
Invocare l'"urgenza" o i tempi stretti del progetto come deroga al principio di rotazione La sola urgenza non costituisce causa di deroga (parere ANAC 58/2023) Programmare per tempo le procedure; la deroga ex art. 49, c. 4, richiede i tre presupposti cumulativi rigorosamente documentati
Acquistare materiale non presente nell'accordo quadro Consip dallo stesso operatore titolare dell'accordo senza motivare la deroga alla rotazione Si tratta di nuovo affidamento autonomo soggetto alla rotazione (parere MIT 3216/2025) Per gli acquisti fuori accordo quadro, applicare le regole ordinarie di rotazione e motivare adeguatamente l'eventuale deroga
Mancata pubblicazione in trasparenza Sanzioni ANAC, vizio formale Procedure automatizzate di pubblicazione tramite gestionali integrati

Checklist operativa per il RUP

  • ☐ Verificare la soglia di importo applicabile (€ 140.000 servizi/forniture o € 150.000 lavori)
  • ☐ Predisporre la determinazione a contrarre con motivazione personalizzata e contestuale affidamento — non serve un atto di indizione separato (TAR Lombardia 3353/2025)
  • Non indicare una "base d'asta" nell'affidamento diretto: la stazione appaltante può negoziare direttamente il prezzo con l'operatore valutando la congruità su parametri oggettivi (prezzari, comparazioni)
  • Termini procedurali: per gli affidamenti diretti non c'è un termine perentorio (parere MIT 3469/2025), ma occorre operare con tempestività compatibile con la qualità dell'istruttoria, in coerenza con il principio del risultato (art. 1 D.Lgs. 36/2023)
  • L'urgenza non basta a giustificare la deroga alla rotazione: programmare per tempo le procedure ed evitare di fondare la deroga sui soli tempi stretti (parere ANAC n. 58/2023)
  • Accordi quadro Consip: se l'acquisto è coperto dall'accordo, procedere tramite l'accordo. Se il materiale non è coperto, è un nuovo affidamento autonomo soggetto alla rotazione (parere MIT 3216/2025)
  • ☐ Acquisire CIG e CUP tramite la BDNCP ANAC
  • ☐ Verificare il rispetto del principio di rotazione (registro affidamenti): il limite è il secondo affidamento consecutivo allo stesso operatore nella stessa categoria merceologica — TAR Campania 1358/2026
  • Per l'eventuale deroga ex art. 49, c. 4: documentare tutti e tre i presupposti cumulativi nella motivazione: (1) struttura del mercato, (2) effettiva assenza di alternative, (3) accurata esecuzione del precedente contratto. La mancanza anche di uno solo dei requisiti rende la deroga illegittima
  • Anche se l'affidamento iniziale fu preceduto da avviso pubblico (indagine di mercato aperta), al momento del riaffidamento serve una nuova verifica concreta della struttura del mercato: il mercato può aver registrato nuove opportunità concorrenziali (parere MIT n. 3962/2026)
  • Non invocare l'art. 49, comma 5, per gli affidamenti diretti: tale deroga opera solo per le procedure negoziate ex art. 50, c. 1, lett. c-d-e. Per gli affidamenti diretti ex art. 50, c. 1, lett. b) la deroga va fondata sull'art. 49, comma 4
  • Per la RdO aperta sul MEPA: se l'atto resta qualificato come affidamento diretto, la rotazione si applica integralmente — escludere a monte il gestore uscente o motivare la deroga ex art. 49, cc. 4-5
  • Per i micro-affidamenti sotto € 5.000: verificare solo l'importo del singolo affidamento (parere PA Trento 535/2026), ma vigilare sul divieto di frazionamento artificioso (pareri MIT 2145/2025 e 3838/2025)
  • Considerare la "fascia di valore economico" ex art. 49, c. 3: un micro-affidamento sotto € 5.000 NON preclude all'operatore uscente la possibilità di essere selezionato per un successivo contratto di importo superiore nella stessa categoria (parere MIT 3838/2025)
  • ☐ Adottare un regolamento interno che disciplini l'uso della deroga ex art. 49, c. 6, evitando reiterazioni allo stesso operatore senza motivazione oggettiva
  • ☐ Programmare annualmente i fabbisogni per categoria merceologica per evitare di scivolare nel frazionamento artificioso
  • ☐ Effettuare indagine di mercato o interpello (raccomandato per importi prossimi alla soglia)
  • ☐ Acquisire e valutare almeno 2-3 preventivi per garantire la congruità
  • ☐ Verificare i requisiti generali (DURC, casellario ANAC, antimafia se prevista)
  • ☐ Verificare i requisiti speciali (tecnico-professionali) coerenti con la prestazione
  • ☐ Valutare la possibilità di utilizzare strumenti come MEPA e RdO aperta (TAR Sardegna 435/2026)
  • ☐ Predisporre l'atto di affidamento con motivazione adeguata
  • ☐ Stipulare il contratto sulla piattaforma digitale (o per corrispondenza se < € 40.000)
  • ☐ Pubblicare nei portali della trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e nella BDNCP
  • ☐ Conservare la documentazione istruttoria a supporto della motivazione
  • Per le concessioni: valutare attentamente la possibilità di utilizzo dell'affidamento diretto alla luce della sentenza CdS 4185/2026, motivando il richiamo alla giurisprudenza per la tutela ex L. 1/2026
«L'affidamento diretto non è un'eccezione né una scorciatoia, ma uno strumento ordinario del Codice. La sua qualità dipende dalla capacità del RUP di costruire un'istruttoria trasparente, fondata su una motivazione che dia conto delle ragioni della scelta e della congruità economica della prestazione.»

Fonti di riferimento: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei Contratti Pubblici), artt. 1, 2, 49, 50, 94 ss., 187 e Allegati I.1 e II.4; D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 (decreto correttivo al Codice); Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 4185/2026 (affidamento diretto e concessioni); Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2891/2026 (principio di rotazione); TAR Sardegna, Sez. I, sent. n. 435/2026 (RdO aperta sul MEPA come strumento alternativo all'avviso pubblico); TAR Lombardia, sent. n. 3353/2025 (base d'asta inutile nell'affidamento diretto; non serve atto di indizione separato; presupposti della procedura negoziata senza bando); TAR Campania, Napoli, Sez. IX, sent. n. 1358 del 25 febbraio 2026 (rotazione, RdO aperta sul MEPA e tre presupposti cumulativi della deroga ex art. 49, c. 4); TAR Catania n. 1370/2024 (interpretazione della congiunzione "nonché" nell'art. 49, c. 4); Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 2292/2021 (ratio del principio di rotazione: evitare il consolidamento di rendite di posizione); Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 3999 del 24 maggio 2021 (ratio della deroga del comma 5: indagine di mercato aperta senza limiti agli inviti); ANAC, parere n. 58/2023 (l'urgenza non costituisce di per sé causa di deroga ex art. 49, c. 4); MIT, parere n. 3216 del 30 gennaio 2025 (accordi quadro Consip e nuovi affidamenti soggetti alla rotazione); ANAC, Linee Guida n. 4 (paragrafi 3.6 e 3.7 — disciplina storica della rotazione sotto il D.Lgs. 50/2016); TAR Sicilia n. 1165/2025; TAR Emilia-Romagna n. 155/2024; MIT, parere n. 3407/2025; MIT, parere n. 2145/2025 (deroga rotazione e disciplina interna delle SA); MIT, parere prot. n. 3838 dell'11 dicembre 2025 (divieto di frazionamento artificioso; rapporto tra micro-affidamenti sotto € 5.000 e affidamenti di importo superiore — fascia di valore economico ex art. 49, c. 3); MIT, parere n. 3962 del 5 febbraio 2026 (l'avviso pubblico precedente non neutralizza la rotazione; distinzione tra deroga ex art. 49, c. 4 e c. 5); MIT, parere prot. n. 3469 del 3 giugno 2025 (nessun termine perentorio per l'affidamento diretto; non si applica l'Allegato I.3 e l'art. 11, c. 4-bis dell'Allegato II.4); Consiglio di Stato, Sez. V, sent. n. 503 del 15 gennaio 2024 (l'affidamento diretto non è una procedura di gara in senso tecnico); Servizio Consulenza Provincia autonoma di Trento, parere n. 535/2026 (computo della soglia dei € 5.000 per la deroga al principio di rotazione); L. 1/2026 (responsabilità per colpa grave); L. 14 gennaio 1994, n. 20; D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; Delibere ANAC nn. 261, 264 e 601/2023 (trasparenza contratti). I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.