Le elezioni comunali si sono svolte nei giorni 24 e 25 maggio 2026 — secondo il regime delle votazioni su due giornate introdotto stabilmente nell'ordinamento elettorale italiano — in 626 Comuni italiani, tra cui 15 capoluoghi di provincia. La tornata del primo semestre 2026 coinvolge complessivamente circa 894-896 enti locali tra maggio e giugno, inclusi i Comuni chiamati al ballottaggio del 7-8 giugno 2026. L'avvenuta chiusura delle urne ha dato avvio a una fase densa di adempimenti per i Segretari Comunali, gli uffici e le nuove amministrazioni insediate.
Le elezioni del 24-25 maggio 2026: il quadro d'insieme
I Comuni coinvolti e i capoluoghi
Al voto il 24 e 25 maggio 2026 sono stati chiamati gli elettori di 626 Comuni italiani, di cui 15 capoluoghi di provincia:
Venezia, Reggio Calabria, Lecco, Mantova, Arezzo, Pistoia, Prato, Fermo, Macerata, Chieti, Avellino, Andria, Trani, Crotone, Salerno
L'affluenza definitiva si è attestata al 60,1%, in calo rispetto al 64,91% delle precedenti consultazioni del 2025. Tra i risultati di maggiore rilievo già noti al primo turno: il centrodestra ha vinto a Reggio Calabria con il 65,6% (Francesco Cannizzaro) e a Venezia (Simone Venturini).
La legge elettorale si applica nelle Regioni a statuto ordinario. Non si applica alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, che hanno disciplina propria.
Il sistema elettorale: le regole in sintesi
La legge elettorale comunale (D.Lgs. 267/2000 e T.U. 570/1960) distingue nettamente tra Comuni sotto e sopra i 15.000 abitanti:
| Aspetto | Comuni < 15.000 ab. | Comuni ≥ 15.000 ab. |
|---|---|---|
| Liste collegate | Massimo 1 lista per candidato Sindaco | 1 o più liste per candidato Sindaco |
| Voto disgiunto | Non consentito | Consentito (voto Sindaco diverso dalla lista) |
| Preferenze | 1 preferenza | Fino a 2 preferenze (obbligatoriamente uomo + donna) |
| Elezione al primo turno | Maggioranza semplice (basta 1 voto in più) | Maggioranza assoluta (50% + 1) |
| Parità / Nessun eletto | Ballottaggio | Ballottaggio (7-8 giugno 2026) |
Il premio di maggioranza e la soglia di sbarramento
| Condizione | Effetto |
|---|---|
| Liste collegate al vincitore ≥ 40% dei voti validi | Premio di maggioranza: al Sindaco eletto viene assegnato il 60% dei seggi del Consiglio (se nessun'altra lista supera il 50%) |
| Liste collegate al vincitore < 40% dei voti | Nessun premio automatico; i seggi sono distribuiti proporzionalmente |
| Soglia di sbarramento | Le liste (o coalizioni) che non raggiungono il 3% dei voti non accedono alla distribuzione dei seggi restanti |
Il mandato del Sindaco
- Durata: 5 anni (mandato quinquennale)
- Elezione contestuale: il Sindaco viene eletto contestualmente al Consiglio Comunale; il mandato del Consiglio cessa con quello del Sindaco
- Limite di mandati: differenziato per popolazione — vedi tabella sotto
Il limite dei mandati: la disciplina aggiornata al 2024
La disciplina sul limite dei mandati del Sindaco ha subito una significativa evoluzione normativa. Ad oggi, il quadro vigente — rilevante per le elezioni del 24-25 maggio 2026 — è il seguente:
| Popolazione del Comune | Mandati consecutivi consentiti | Riferimento normativo |
|---|---|---|
| Fino a 5.000 abitanti | ✅ Nessun limite — mandati illimitati | D.L. 14 febbraio 2024, n. 7 |
| Da 5.001 a 15.000 abitanti | ✅ Massimo 3 mandati consecutivi | L. 7 aprile 2022, n. 35 |
| Oltre 15.000 abitanti | ⚠️ Massimo 2 mandati consecutivi (regola originaria) | Art. 51 D.Lgs. 267/2000 (TUEL) |
- 1993 — L. 81/1993: introdotta l'elezione diretta del Sindaco e il limite di 2 mandati consecutivi per tutti i Comuni
- 2014 — L. 56/2014 (Delrio): deroga per Comuni ≤ 3.000 ab.: possibilità di un terzo mandato in casi particolari
- 2022 — L. 35/2022: soglia elevata a ≤ 5.000 ab.: fino a 3 mandati consecutivi
- 2024 — D.L. 7/2024: per i Comuni ≤ 5.000 ab. abolito il limite — mandati illimitati
La regola del mandato breve
Per i Comuni con più di 15.000 abitanti (dove vige il limite di 2 mandati), esiste una regola di favore: un mandato non si conta ai fini del limite se la sua durata è stata inferiore a 2 anni, 6 mesi e 1 giorno per cause diverse dalle dimissioni volontarie. Questo significa che un Sindaco che ha interrotto un mandato per cause indipendenti dalla propria volontà (scioglimento del Consiglio, decadenza per cause esterne, ecc.) può potenzialmente essere rieletto per un ulteriore mandato.
1. La proclamazione degli eletti e la prima seduta del Consiglio
La proclamazione degli eletti
Concluse le operazioni di scrutinio, l'Ufficio Centrale Elettorale procede alla proclamazione degli eletti e alla consegna ai proclamati dell'attestato di elezione. Per i Comuni fino a 15.000 abitanti, eletti il Sindaco con la lista collegata; per quelli oltre 15.000 abitanti, eletti al primo turno solo se il candidato Sindaco ha superato il 50% dei voti validi.
Entro 24 ore dalla proclamazione, il Sindaco eletto deve dare comunicazione della propria elezione:
- Al Prefetto (comunicazione formale)
- Al Segretario Comunale (per l'avvio degli adempimenti di ufficio)
- All'ANPR (Anagrafe Nazionale Popolazione Residente)
La proclamazione degli eletti: il metodo D'Hondt e la verifica di incandidabilità
Prima della proclamazione, l'Ufficio Centrale Elettorale svolge due funzioni essenziali:
- Verifica delle cause di incandidabilità: è un passaggio critico che deve essere effettuato prima della proclamazione. La giurisprudenza è ferma nel ritenere che le cause ostative debbano essere rimosse prima della presentazione formale della candidatura. In particolare, atti di dimissioni sottoscritti ma non ancora protocollati presso l'ente non hanno valore ai fini della rimozione della causa ostativa: conta la data di protocollazione, non quella di sottoscrizione
- Calcolo dei seggi (metodo D'Hondt): per i Comuni con più di 15.000 abitanti, l'Ufficio Centrale procede alla verifica delle schede e al calcolo della distribuzione dei seggi consiliari mediante il metodo D'Hondt (divisioni progressive del numero di voti per 1, 2, 3... fino all'assegnazione di tutti i seggi disponibili)
Adempimenti immediati: entro 3 giorni dalla proclamazione
Prima ancora della prima seduta consiliare, il Sindaco neoeletto deve:
- Pubblicare il risultato delle elezioni all'Albo Pretorio online del Comune
- Notificare l'elezione agli eletti (consiglieri e assessori designati)
La prima seduta del Consiglio Comunale
La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto deve essere convocata:
- Entro 10 giorni dalla proclamazione: il Sindaco convoca la prima seduta (art. 40 TUEL)
- La prima seduta deve tenersi entro i successivi 10 giorni dalla convocazione
- Comuni fino a 15.000 abitanti: la prima seduta è convocata e presieduta dal Sindaco neoeletto
- Comuni oltre 15.000 abitanti: la prima seduta è convocata dal Sindaco ma presieduta dal Consigliere anziano (quello con il maggior numero di voti), fino all'elezione del Presidente del Consiglio
L'ordine del giorno della prima seduta prevede i seguenti 4 punti obbligatori:
- Esame della condizione degli eletti: convalida degli eletti a Sindaco e a Consiglieri Comunali (art. 41, co. 1, TUEL) — il Consiglio verifica i requisiti di eleggibilità di ciascun componente e delibera la convalida o la non convalida. In caso di cause di ineleggibilità accertate, il Consiglio delibera la decadenza e si procede alla surroga con il primo dei non eletti
- Giuramento del Sindaco dinanzi al Consiglio Comunale (art. 50, co. 11, TUEL) — il Sindaco presta giuramento di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi nelle mani del Segretario Comunale, che verbalizza la formula
- Comunicazione al Consiglio della nomina dei componenti della Giunta Comunale — Vicesindaco e Assessori (art. 46, co. 2, TUEL) — il Sindaco dà comunicazione formale della composizione della Giunta già nominata. La comunicazione può avvenire nella prima seduta o in quella immediatamente successiva
- Elezione della Commissione Elettorale Comunale (artt. 12 e 13 D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223) — il Consiglio elegge i componenti della Commissione Elettorale Comunale, organo permanente che sovrintende alla tenuta e revisione delle liste elettorali
2. La convalida degli eletti e la verifica di ineleggibilità e incompatibilità
La convalida degli eletti
Nella prima seduta o nelle sedute immediatamente successive, il Consiglio Comunale procede alla convalida degli eletti (art. 41 TUEL). La convalida non è un atto formale: il Consiglio deve verificare la sussistenza dei requisiti di eleggibilità di ciascun componente.
In caso di accertata causa di ineleggibilità sopravvenuta o di irregolarità nelle liste, il Consiglio può deliberare la non convalida, con eventuale surroga del candidato successivo in lista.
Le cause di ineleggibilità
Le cause di ineleggibilità sono previste dagli artt. 60-65 del TUEL e dalla L. 154/1981. Le principali, da verificare con attenzione per ogni eletto, sono:
- Dipendenti dello Stato o della Regione con funzioni di vigilanza o controllo sull'ente (Prefetto, funzionari della Ragioneria Territoriale, ecc.)
- Dipendenti dello stesso Comune che non abbiano presentato le dimissioni entro il termine di legge
- Consulenti e collaboratori con contratti in corso con il Comune
- Titolari di appalti, concessioni, autorizzazioni che abbiano rapporti con l'ente superiori alle soglie di legge
- Componenti degli organi di revisione e di controllo dell'ente
Le cause di incompatibilità — art. 63 TUEL
Le cause di incompatibilità (art. 63 TUEL) non impediscono l'elezione ma impongono all'eletto di optare entro 10 giorni dalla convalida tra la carica elettiva e la situazione incompatibile. Se non opta, decade dalla carica. Non può ricoprire la carica di Sindaco, Presidente della Provincia, Consigliere comunale, metropolitano, provinciale o circoscrizionale:
- L'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20% di partecipazione del Comune, oppure che riceva dallo stesso, in via continuativa, una sovvenzione in parte facoltativa superiore al 10% delle entrate dell'ente (n. 1)
- Chi ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni, somministrazioni o appalti nell'interesse del Comune, o in società sovvenzionate in modo continuativo dallo stesso — fatta eccezione per i Comuni fino a 3.000 ab. se la partecipazione dell'ente è inferiore al 3% (n. 2). L'ipotesi non si applica a cooperative o consorzi di cooperative regolarmente iscritti (art. 63, co. 2)
- Il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai punti 1) e 2) (n. 3)
-
Chi ha lite pendente come parte di un procedimento civile o amministrativo con il Comune o la Provincia (n. 4). Precisazioni:
- La lite tributaria e quella promossa ex art. 9 TUEL non determinano incompatibilità
- La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità
- La lite promossa a seguito di sentenza di condanna determina incompatibilità solo in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato
- L'ipotesi non si applica agli amministratori per fatto connesso all'esercizio del mandato (art. 63, co. 3)
- Chi è stato dichiarato responsabile verso il Comune (o ente dipendente) con sentenza passata in giudicato per fatti compiuti da amministratore o dipendente, e non ha ancora estinto il debito (n. 5)
- Chi ha un debito liquido ed esigibile verso il Comune ed è stato legalmente messo in mora, oppure ha debiti per imposte, tasse e tributi con avviso di mora notificato invano (n. 6)
- Chi, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista dagli articoli precedenti (n. 7 — incompatibilità sopravvenuta)
3. La nomina della Giunta Comunale
Tempi e modalità
Il Sindaco nomina la Giunta Comunale (art. 46 TUEL) entro 60 giorni dalla proclamazione. Non è necessario che la nomina avvenga nella prima seduta del Consiglio, ma è buona prassi comunicarla contestualmente o nelle sedute immediatamente successive.
La nomina degli assessori è atto unilaterale del Sindaco, non soggetto ad approvazione del Consiglio. Il Sindaco può:
- Nominare fino al massimo di assessori previsto dallo statuto (di regola non superiore a un quarto dei consiglieri, arrotondato)
- Nominare assessori esterni al Consiglio Comunale (non consiglieri), purché in possesso dei requisiti di eleggibilità
- Nominare se stesso come assessore (il Sindaco può assumere deleghe assessoriali)
- Revocare e sostituire gli assessori in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione
Il vincolo di genere
Le deleghe assessoriali
Con la nomina della Giunta, o con apposito decreto sindacale successivo, il Sindaco attribuisce le deleghe assessoriali. Le deleghe possono essere:
- Delegate in senso proprio: l'assessore esercita la funzione in via autonoma (firma le determine, adotta gli atti)
- Delegate con riserva: l'assessore propone, ma l'atto definitivo resta al Sindaco
I decreti sindacali di nomina della Giunta e di attribuzione delle deleghe devono essere pubblicati all'Albo Pretorio per almeno 15 giorni.
3-bis. Gli adempimenti del Sindaco nelle prime settimane
Entro 45 giorni — Nomina dei rappresentanti del Comune
Entro 45 giorni dalla proclamazione, il Sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti e istituzioni (art. 50, comma 8, TUEL). Si tratta delle nomine in CdA di società partecipate, fondazioni, consorzi, commissioni e organismi collegiali di ogni genere. Attenzione:
- Le nomine e designazioni hanno carattere fiduciario e si rinnovano con ogni mandato
- Devono essere precedute dalla verifica dell'assenza di cause ostative all'assunzione degli incarichi (anticorruzione, antimafia, inconferibilità e incompatibilità ex D.Lgs. 39/2013)
- Gli indirizzi del Consiglio devono precedere le nomine del Sindaco
Entro 90 giorni — Relazione di inizio mandato
Entro 90 giorni dalla proclamazione, il Sindaco sottoscrive la relazione di inizio mandato, predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario o dal Segretario Comunale (art. 4-bis, D.Lgs. 149/2011). La relazione è volta a verificare:
- La situazione finanziaria e patrimoniale dell'ente alla data di insediamento
- La misura dell'indebitamento complessivo del Comune
- Lo stato dei residui attivi e passivi più significativi
- L'eventuale sussistenza dei presupposti per ricorrere alle procedure di riequilibrio finanziario (pre-dissesto, piano di rientro)
La relazione di inizio mandato è uno strumento di tutela per il Sindaco neoeletto: permette di documentare la situazione finanziaria che ha trovato all'atto dell'insediamento e costituisce prova in eventuali successivi procedimenti di responsabilità.
Da 60 a 120 giorni — Eventuale nomina del nuovo Segretario Comunale
Entro 120 giorni dall'insediamento, ma non prima di 60 giorni, il Sindaco può nominare un nuovo Segretario Comunale. Scaduto il termine senza che sia intervenuta una nuova nomina, il Segretario in carica nominato dal precedente Sindaco è confermato automaticamente. Di norma, il Segretario viene anche designato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) del Comune.
Verifica straordinaria di cassa
Il Sindaco neoeletto procede, alla presenza dell'amministrazione uscente, del Segretario Comunale, del Responsabile del Servizio Finanziario e dei membri dell'Organo di Revisione, alle operazioni di verifica straordinaria di cassa (art. 224 TUEL). La verifica consiste in:
- Verifica e raccordo interno del conto di diritto dell'ente
- Verifica e raccordo con il conto di fatto del tesoriere
- Verifica e raccordo del conto del tesoriere con il conto della Banca d'Italia per le transazioni/partite giornaliere non compensate degli ultimi 3 giorni lavorativi
Il verbale di verifica straordinaria di cassa è uno dei documenti fondamentali del passaggio di consegne e costituisce prova della situazione di tesoreria alla data di insediamento.
4. Il calendario degli adempimenti post-elettorali
| Scadenza | Adempimento | Soggetto responsabile | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Entro 24 h dalla proclamazione | Comunicazione elezione al Prefetto e all'ANPR | Sindaco eletto / Segretario | Art. 38 TUEL |
| Entro 10 giorni dalla proclamazione PRIORITÀ | Prima seduta del Consiglio — giuramento del Sindaco, insediamento, elezione Presidente del Consiglio (>15.000 ab.) | Sindaco neoeletto (convoca), Segretario (verbalizza) | Art. 38 TUEL |
| Entro 10 giorni dalla convalida | Opzione degli eletti in caso di incompatibilità | Consiglieri eletti incompatibili | Art. 63 TUEL |
| Entro 60 giorni dalla proclamazione TERMINE | Nomina della Giunta Comunale e attribuzione deleghe assessoriali | Sindaco | Art. 46 TUEL |
| Contestualmente alla nomina Giunta | Comunicazione composizione Giunta al Prefetto | Sindaco / Segretario | Art. 46, co. 2, TUEL |
| Entro 15 giorni dalla nomina | Pubblicazione all'Albo Pretorio dei decreti di nomina della Giunta | Segretario / Responsabile ufficio | Art. 46 TUEL |
| Entro 30 giorni dall'insediamento | Pubblicazione in Amministrazione Trasparente della composizione di Giunta e Consiglio | RPCT / Responsabile trasparenza | Art. 14 D.Lgs. 33/2013 |
| Entro 30 giorni dall'insediamento | Comunicazione al Ministero dell'Interno (Modelli 1 e 2 — composizione organi) | Segretario Comunale | Circ. Min. Interno |
| Entro 45 giorni dalla proclamazione | Nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso aziende, enti e istituzioni — previa verifica cause ostative (inconferibilità, incompatibilità, antimafia) | Sindaco (su indirizzi del Consiglio) | Art. 50, co. 8, TUEL |
| Da 60 a 120 giorni dall'insediamento | Eventuale nomina del nuovo Segretario Comunale. Scaduto il termine senza nomina, il Segretario in carica è confermato automaticamente | Sindaco | Art. 99 TUEL |
| Entro 90 giorni dalla proclamazione | Relazione di inizio mandato — verifica situazione finanziaria, patrimoniale e indebitamento dell'ente alla data di insediamento | Responsabile finanziario / Segretario (predispone), Sindaco (sottoscrive) | Art. 4-bis D.Lgs. 149/2011 |
| Entro 90 giorni dall'insediamento | Approvazione del Programma di mandato (facoltativo ma consigliato) | Giunta / Consiglio Comunale | Art. 46, co. 3, TUEL |
| Entro 90 giorni dall'insediamento | Nomina del Nucleo di Valutazione / OIV e degli altri organi ausiliari | Sindaco / Giunta | D.Lgs. 150/2009 |
5. La consegna delle carte e la continuità amministrativa
Uno degli adempimenti più praticamente rilevanti è la consegna formale della documentazione dalla vecchia alla nuova amministrazione. Sebbene non esista una norma che disciplini analiticamente questo passaggio, la prassi consolidata prevede che il Segretario Comunale rediga un verbale di consegna contenente:
- Lo stato delle delibere e determine pendenti di esecuzione
- Lo stato della cassa e i principali saldi finanziari
- L'elenco dei contratti in essere con scadenze imminenti
- Lo stato del contenzioso attivo e passivo
- Le scadenze imminenti (entro 90 giorni) che richiedono provvedimenti urgenti
- L'elenco delle opere pubbliche in corso e il relativo stato di avanzamento (incluse quelle PNRR)
- Lo stato del bilancio e del rendiconto
- Le convenzioni di segreteria e le gestioni associate in corso
6. Le comunicazioni e le pubblicazioni obbligatorie
Amministrazione Trasparente
Entro 30 giorni dall'insediamento, la nuova composizione degli organi deve essere aggiornata nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (art. 14, D.Lgs. 33/2013), con la pubblicazione obbligatoria per ogni componente di Giunta e Consiglio di:
- Curriculum vitae
- Dichiarazione dei redditi e del patrimonio (art. 14 D.Lgs. 33/2013)
- Dichiarazione delle spese elettorali
- Atto di nomina o di elezione
- Compensi e indennità percepite
ANAC e Piano Anticorruzione
La nuova amministrazione è tenuta ad adottare o aggiornare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che include la sezione anticorruzione e trasparenza (ex PTPCT). In attesa dell'adozione del nuovo PIAO, rimane in vigore quello approvato dall'amministrazione uscente.
La verifica antimafia per gli assessori
Prima o contestualmente alla nomina degli assessori, il Sindaco deve effettuare le verifiche antimafia previste dal D.Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia). In particolare:
- Per i Comuni nelle aree a rischio individuate dalla normativa (principalmente Sud Italia e alcune aree del Centro), le verifiche sono obbligatorie per tutti gli assessori
- Per tutti i Comuni, è comunque buona prassi richiedere l'autocertificazione antimafia a ciascun assessore
- Le verifiche devono precedere l'adozione di atti che comportino attribuzioni di vantaggi patrimoniali
6-bis. L'aspettativa per mandato elettivo
I consiglieri e gli assessori che siano anche dipendenti pubblici o privati possono avvalersi dell'aspettativa per mandato elettivo. Punti operativi rilevanti:
- Domanda espressa al datore di lavoro: l'aspettativa non è automatica; l'eletto deve presentare apposita domanda scritta al proprio datore di lavoro entro i termini previsti dalla normativa applicabile
- Oneri contributivi a carico dell'ente locale: gli obblighi contributivi (INPS/INPDAP) gravano sull'ente locale soltanto per le cariche esecutive specificamente previste dalla legge (Sindaco, Vicesindaco, Assessori). Per i consiglieri non esecutivi, gli oneri contributivi restano a carico dell'eletto
- Coordinamento con l'ufficio personale: il Segretario Comunale deve segnalare tempestivamente all'ufficio personale e all'ufficio ragioneria i nominativi degli eletti che abbiano presentato domanda di aspettativa, per la corretta imputazione degli oneri contributivi
6-ter. Le scadenze finanziarie urgenti post-elezioni
Compensi dei componenti dei seggi elettorali — maggiorazione 15%
Poiché le votazioni si sono svolte su due giornate (24 e 25 maggio 2026), gli uffici finanziari devono procedere alla liquidazione dei compensi spettanti ai componenti dei seggi elettorali con la maggiorazione del 15% prevista per legge in caso di voto su due giorni. Rientrano in questa liquidazione anche i rimborsi per le spese elettorali anticipate dal Comune (allestimento seggi, materiale, ecc.).
Rottamazione Quinquies — richiesta di proroga
Per i circa 980 Comuni coinvolti nelle elezioni del primo semestre 2026, è stata avanzata la richiesta di posticipare il termine per l'adesione alla definizione agevolata (Rottamazione Quinquies) dal 30 giugno al 31 luglio 2026. La motivazione è consentire alle nuove amministrazioni — insediatesi solo a fine maggio-giugno — di poter deliberare in merito con cognizione di causa. Gli uffici finanziari devono monitorare l'eventuale approvazione normativa di questa proroga e segnalarla alla nuova Giunta per la relativa delibera.
Rendicontazione personale su SICO — scadenza 6 giugno 2026
Indipendentemente dal cambio di amministrazione, resta ferma la scadenza del 6 giugno 2026 per l'invio della Relazione allegata al Conto Annuale 2025 tramite il sistema SICO (MEF-RGS). Il cambio di amministrazione non sospende né proroga questo adempimento: è il Responsabile del Servizio Finanziario in carica — non la Giunta — a dovervi provvedere.
Attestazione OIV su portale PICO — scadenza 15 giugno 2026
Entro il 15 giugno 2026, gli Organismi Interni di Valutazione (OIV) o le strutture con funzioni analoghe devono completare le attestazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza, con rilevazione dei dati effettuata sul portale PICO dell'ANAC. Per i Comuni con elezioni del 24-25 maggio 2026, questa scadenza cade a soli 20 giorni dall'insediamento: è prioritario aggiornare tempestivamente la sezione Amministrazione Trasparente con i dati della nuova composizione degli organi prima del 15 giugno.
6-quater. Comunicazioni obbligatorie ad Agenzia delle Entrate, INPS e INAIL
L'elezione del nuovo Sindaco comporta la variazione del rappresentante legale dell'ente. Questa variazione deve essere comunicata obbligatoriamente entro 30 giorni dall'insediamento ai tre enti previdenziali e fiscali di riferimento:
| Ente | Termine | Oggetto della comunicazione | Modalità |
|---|---|---|---|
| Agenzia delle Entrate | 30 giorni dall'insediamento | Variazione del rappresentante legale del Comune | Modello AA7/10 — telematico, sportello in duplice esemplare, o raccomandata a qualsiasi ufficio AdE |
| INPS | 30 giorni dalla variazione | Variazione ai fini previdenziali — nuovo legale rappresentante | Servizio online INPS o procedura ComUnica |
| INAIL | 30 giorni dalla variazione | Variazione ai fini assicurativi — nuovo legale rappresentante | Servizio online INAIL o procedura ComUnica |
La procedura ComUnica — la soluzione efficiente
La Comunicazione Unica (ComUnica) consente di inviare in un'unica soluzione le variazioni destinate a più enti, evitando invii separati. Tramite ComUnica è possibile comunicare simultaneamente la variazione a:
- INAIL
- INPS
- Agenzia delle Entrate
- Registro Imprese — Camera di Commercio
Entro i 7 giorni successivi all'invio, ciascun ente comunica gli esiti della variazione. L'utilizzo di ComUnica è consigliato per garantire la tracciabilità e il rispetto di tutte le scadenze con un unico adempimento.
7. Gli adempimenti del Segretario Comunale nella fase post-elettorale
Il Segretario Comunale è il perno istituzionale dell'intera fase di transizione. I suoi compiti specifici sono:
- Predisporre e verbalizzare la prima seduta consiliare, curando il giuramento del Sindaco e la regolarità formale delle operazioni
- Assistere il Consiglio nella convalida degli eletti, segnalando le eventuali cause di ineleggibilità o incompatibilità di sua conoscenza
- Curare le comunicazioni istituzionali (Prefettura, ANPR, BDAP, Ministero dell'Interno)
- Predisporre il verbale di consegna della documentazione dalla vecchia alla nuova amministrazione
- Verificare il rispetto del vincolo di genere nella composizione della Giunta e segnalare eventuali irregolarità
- Aggiornare la sezione Amministrazione Trasparente con i dati della nuova composizione degli organi
- Gestire la continuità degli atti in corso: verificare le determine e delibere non ancora eseguite e segnalare quelle con scadenze imminenti
- Aggiornare le autorizzazioni di firma presso la tesoreria bancaria e negli atti di BDAP/SIOPE
- Comunicare il cambio di amministrazione agli enti convenzionati (gestioni associate, Consorzi, Comunità montana)
8. Il regime finanziario durante la transizione
Durante il periodo di transizione tra la vecchia e la nuova amministrazione, la gestione finanziaria prosegue senza interruzioni. Alcune precisazioni operative:
- La firma delle determinazioni rimane in capo ai responsabili di settore/servizio (art. 107 TUEL), che sono i titolari della competenza gestionale e dell'adozione delle determine di impegno e liquidazione. Il Sindaco ha competenza politica e di indirizzo, non gestionale
- Le delibere già adottate dall'amministrazione uscente rimangono valide ed esecutive; la nuova Giunta o il nuovo Consiglio possono modificarle o revocarle con apposito atto
- Il bilancio di previsione 2026 (se già approvato) rimane in vigore; la nuova amministrazione potrà apportare variazioni con la procedura ordinaria
- Gli impegni di spesa già assunti sono vincolanti e devono essere onorati indipendentemente dal cambio di amministrazione
- I contratti in essere continuano ad avere piena efficacia; la nuova Giunta subentra nella titolarità degli stessi senza necessità di novazione
«La prima seduta del Consiglio Comunale neoeletto è il momento fondante della nuova amministrazione: la sua corretta gestione formale garantisce la legittimità di tutti gli atti successivi e la piena efficacia del mandato elettorale. Il Segretario Comunale è il custode di questa legittimità.»
— Ministero dell'Interno, Circolare sulle elezioni comunali e adempimenti post-elettorali
Checklist operativa per il Segretario Comunale
- ☐ Ricevuta comunicazione della proclamazione degli eletti
- ☐ Convocazione prima seduta del Consiglio (entro 10 giorni dalla proclamazione)
- ☐ Predisposizione ordine del giorno e documentazione per la prima seduta
- ☐ Giuramento del Sindaco verbalizzato e autenticato
- ☐ Verifica delle cause di ineleggibilità e incompatibilità per ogni eletto
- ☐ Comunicazione al Prefetto della composizione della Giunta entro la nomina
- ☐ Verifica del rispetto del vincolo di genere nella Giunta (40%)
- ☐ Decreto sindacale di nomina Giunta pubblicato all'Albo Pretorio
- ☐ Comunicazione al Ministero dell'Interno (Modelli 1 e 2)
- ☐ Aggiornamento Amministrazione Trasparente entro 30 giorni (e comunque entro il 15 giugno 2026 per la fotografia OIV)
- ☐ Pubblicazione curriculum e dichiarazioni patrimoniali di Sindaco, assessori e consiglieri
- ☐ Conferma espressa dei responsabili di settore/servizio in carica — priorità assoluta per evitare il blocco dell'attività gestionale (art. 50, co. 10, TUEL)
- ☐ Aggiornamento firme autorizzate su SIOPE / BDAP / tesoreria
- ☐ Verbale di consegna della documentazione alla nuova amministrazione
- ☐ Comunicazione cambio amministrazione agli enti convenzionati e ai Consorzi
- ☐ Aggiornamento referente nel registro ANAC (Portale BDNCP)
- ☐ Comunicazione variazione rappresentante legale ad Agenzia delle Entrate (Mod. AA7/10) — entro 30 giorni
- ☐ Comunicazione variazione a INPS — entro 30 giorni (o via ComUnica)
- ☐ Comunicazione variazione a INAIL — entro 30 giorni (o via ComUnica)
- ☐ Verifica straordinaria di cassa con tesoriere (art. 224 TUEL)
- ☐ Liquidazione compensi componenti seggi con maggiorazione 15% per voto su due giorni
- ☐ Invio Relazione Conto Annuale 2025 su sistema SICO — scadenza 6 giugno 2026
- ☐ Attestazione OIV su portale PICO (ANAC) — scadenza 15 giugno 2026
- ☐ Segnalare agli eletti-dipendenti l'obbligo di domanda espressa per l'aspettativa per mandato elettivo
- ☐ Monitorare eventuale proroga Rottamazione Quinquies al 31 luglio 2026 e segnalare alla nuova Giunta
- ☐ Indirizzi del Consiglio per le nomine dei rappresentanti dell'ente (entro 45 giorni)
- ☐ Predisposizione relazione di inizio mandato (entro 90 giorni dalla proclamazione)
- ☐ Valutare nomina nuovo Segretario Comunale (finestra 60-120 giorni dall'insediamento)
Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 38, 39, 40, 41, 46, 50 co. 11, 51, 60-65, 99, 224; D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, artt. 12 e 13 (Commissione Elettorale Comunale); D.Lgs. 14 maggio 2011, n. 149, art. 4-bis (relazione di inizio mandato); L. 6 aprile 1993, n. 81 (elezione diretta Sindaco e limite mandati); L. 7 aprile 2022, n. 35 (terzo mandato per Comuni fino a 5.000 ab.); D.L. 14 febbraio 2024, n. 7 (abolizione limite mandati per Comuni ≤ 5.000 ab.); L. 23 aprile 1981, n. 154 (ineleggibilità e incompatibilità); D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 14; D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (inconferibilità e incompatibilità); L. 7 aprile 2014, n. 56 (parità di genere); D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia); Ministero dell'Interno, circolari sulle elezioni comunali. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.