Le visite fiscali — cioè i controlli medico-legali sullo stato di salute del dipendente assente per malattia — costituiscono uno degli strumenti classici di verifica dell'utilizzo corretto dell'istituto della malattia nel rapporto di pubblico impiego. La disciplina è cambiata radicalmente con l'introduzione del Polo Unico INPS (DL 111/2016 conv. L. 179/2016) a decorrere dal 1° settembre 2017: le competenze prima ripartite tra ASL e INPS sono state concentrate presso l'INPS, con un modello unico per il settore pubblico e per quello privato. Per i Comuni-datori di lavoro, la visita fiscale è un presidio di responsabilità: il Responsabile del Personale (o il Segretario, per i piccoli enti) deve saper valutare quando richiederla, come richiederla, come gestire l'esito, quali conseguenze applicare in caso di assenza ingiustificata durante le fasce di reperibilità. Questa guida operativa fornisce, in 13 sezioni + decalogo, il quadro completo: normativa, fasce, esenzioni, procedura di richiesta, certificato telematico, adempimenti del Comune, casi pratici.

1. Cos'è la visita fiscale e la sua funzione

La visita fiscale è il controllo medico-legale effettuato dal medico fiscale INPS — presso il domicilio del dipendente assente per malattia — finalizzato a verificare: (a) l'effettiva sussistenza dello stato patologico; (b) l'adeguatezza della prognosi indicata dal medico curante nel certificato; (c) la concreta reperibilità del dipendente nelle fasce di legge; (d) l'eventuale anticipata guarigione con obbligo di rientro in servizio. È chiamata «fiscale» per distinguerla dalla visita medica ordinaria: è promossa dal controllore (INPS/datore di lavoro) e non dal paziente.

Nel rapporto di pubblico impiego la visita fiscale trova la propria disciplina cardine nell'art. 55-septies D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla riforma Brunetta, D.Lgs. 150/2009, e successivamente modificato). La finalità dichiarata è quella di «prevenire e ridurre l'assenteismo», in coerenza con l'obbligo di correttezza e di fedeltà del pubblico dipendente ex art. 2105 c.c. (richiamato dal CCNL).

📌 Il quadro comparativo con il settore privato. La disciplina delle visite fiscali nel pubblico impiego è stata, storicamente, più rigorosa di quella del privato: fasce di reperibilità più ampie (7 ore vs 4 ore), controlli più frequenti, sanzioni più severe. Con il Polo Unico INPS (2017) c'è stata una parziale uniformazione, ma la differenza sulle fasce di reperibilità è rimasta. Il razionale è che il dipendente pubblico — pagato dalla collettività — è chiamato a un livello di correttezza esemplare.

2. Quadro normativo essenziale

RiferimentoMateria regolata
Art. 55-septies D.Lgs. 30/3/2001 n. 165Norma cardine sui controlli sulle assenze nel pubblico impiego: obbligo del certificato medico telematico, fasce di reperibilità, competenza INPS, sanzioni.
Art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001False attestazioni o certificazioni: sanzioni disciplinari e penali (fino al licenziamento e alla responsabilità penale) per assenteismo fraudolento.
L. 4 novembre 2010 n. 183 («Collegato lavoro»)Modifica dell'art. 55-septies e disciplina delle fasce di reperibilità del pubblico impiego.
Art. 5 c. 14 D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. L. 221/2012Obbligo di trasmissione telematica del certificato di malattia da parte del medico curante direttamente all'INPS (SAC — Sistema di Accoglienza Centrale).
D.L. 20 giugno 2016 n. 111 conv. L. 4/8/2016 n. 179Istituzione del Polo Unico per le visite fiscali presso l'INPS, con decorrenza 1° settembre 2017. Sostituzione delle ASL nei controlli.
D.M. Salute 17 ottobre 2017 n. 206 (in vigore dal 13/12/2017)Nuove fasce di reperibilità per la PA: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00, tutti i giorni compresi festivi e domeniche. Contiene anche le esclusioni dall'obbligo di reperibilità.
D.M. Sanità 8 maggio 2008Fasce di reperibilità del settore privato: dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00.
Circolari INPS (in particolare Circ. 1/2018, Msg. 10577/2017, Msg. 3552/2018 e successive)Modalità operative del Polo Unico: portale del datore di lavoro, tariffario visite, gestione contestazioni.
Circolare Dipartimento Funzione Pubblica n. 2/2018Interpretazione applicativa del DM 206/2017 e chiarimenti sui casi di esclusione.
Art. 21 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022 (già art. 21 CCNL 2016-2018)Trattamento economico durante la malattia: 100% dei primi 9 mesi, riduzioni progressive. Rileva ai fini del calcolo delle trattenute in caso di assenza ingiustificata.
Art. 71 D.L. 25/6/2008 n. 112 conv. L. 133/2008Trattenuta della parte accessoria della retribuzione per i primi 10 giorni di ciascun evento di malattia (per la PA). Rileva anche per assenze non giustificate durante le fasce di reperibilità.
Art. 2105 c.c. — obbligo di fedeltà del lavoratoreBase civilistica del dovere di correttezza del dipendente durante la malattia.

3. Il Polo Unico INPS dal 1° settembre 2017

Prima del 1° settembre 2017, il sistema dei controlli medico-legali sulla malattia era bipartito: le ASL gestivano i controlli sui dipendenti pubblici (visite fiscali disposte dai datori di lavoro pubblici o dall'ASL stessa), mentre l'INPS gestiva i controlli sui lavoratori privati. La riforma introdotta dal DL 111/2016 conv. L. 179/2016 e attuata dal DM 206/2017 ha unificato le competenze presso l'INPS, con un Polo Unico per tutti i settori.

Prima del 1/9/2017Dopo il 1/9/2017
ASL competenti per il pubblicoINPS competente per tutti (pubblico + privato)
Datore di lavoro pubblico → ASLDatore di lavoro pubblico → INPS (portale telematico)
Fasce di reperibilità diverse: DM 8/5/2008 (privato) e disposizioni ministeriali (pubblico)Fasce di reperibilità confermate: DM 8/5/2008 per il privato; DM 206/2017 per la PA
Tariffe di visita gestite dalla Regione tramite ASLTariffario unico INPS (con oneri a carico del datore)
Contenzioso su medici fiscali dell'ASLContenzioso su medici INPS convenzionati
📌 Come richiedere la visita — canale attuale. Il Comune-datore di lavoro accede al Portale INPS «Servizi per il datore di lavoro» (sezione «Richiesta visita medica di controllo») e inserisce i dati del dipendente e del giorno per cui richiede la visita. La richiesta è di norma a pagamento (tariffario INPS) e l'onere è imputato a spesa del bilancio comunale.

4. Le fasce di reperibilità (DM 206/2017 vs DM 8/5/2008)

Uno degli aspetti più operativi e più discussi della disciplina è quello delle fasce orarie durante le quali il dipendente in malattia deve essere reperibile presso il domicilio comunicato all'ente. Le fasce sono diverse per pubblico e privato:

SettoreFascia mattutinaFascia pomeridianaGiorni
Pubblico impiego (DM 206/2017) 09:00 - 13:00 (4 h) 15:00 - 18:00 (3 h) Tutti i giorni — compresi domeniche e festivi
Settore privato (DM 8/5/2008) 10:00 - 12:00 (2 h) 17:00 - 19:00 (2 h) Tutti i giorni — compresi domeniche e festivi
⚠️ Differenza sostanziale. Il dipendente pubblico è tenuto alla reperibilità per 7 ore al giorno, tutti i giorni; il privato solo per 4 ore. Questa differenza — voluta dal legislatore in nome del carattere pubblicistico del rapporto — è oggetto di dibattito ma resta a oggi vigente. In pratica il dipendente pubblico in malattia deve organizzare visite mediche specialistiche, terapie, spostamenti fuori dalle fasce oppure ottenerne l'esonero o giustificarle preventivamente.

5. Chi può disporre la visita fiscale

La visita può essere disposta da due soggetti, con logiche diverse:

SoggettoLogicaBase normativa
Datore di lavoro (Comune) Visita discrezionale: il Comune può richiederla in qualsiasi momento durante il periodo di malattia, anche fin dal primo giorno di assenza. Non è necessario motivare specificamente la richiesta. La discrezionalità è dell'ente, ma l'ente sostiene il costo. Art. 55-septies c. 5 D.Lgs. 165/2001
INPS d'ufficio Visita sistemica: l'INPS dispone controlli a rotazione o mirati (algoritmi predittivi), senza richiesta del datore. Serve a garantire un controllo diffuso indipendentemente dall'iniziativa dei singoli enti. Art. 55-septies + DM 206/2017 + procedure interne INPS
💡 Quando conviene al Comune richiedere la visita.
  • Dipendente con alta frequenza di brevi assenze (segnale statistico da monitorare)
  • Malattia sopraggiunta immediatamente prima o dopo giorni festivi/ponti
  • Malattia durante periodi di sciopero proclamati
  • Prognosi «rotonda» ricorrente (sempre 5-7 giorni)
  • Malattia sopravvenuta dopo il diniego di ferie/permessi
  • Segnalazioni di comportamenti incompatibili con lo stato di malattia dichiarato

Cautela: la richiesta non deve essere né vessatoria né discriminatoria (Cass. costanti). Va inserita in un quadro di ordinaria gestione delle assenze.

6. Modalità di richiesta della visita fiscale — procedura operativa passo-passo

Il canale unico di richiesta è il Portale INPS «Servizi per il datore di lavoro pubblico», accessibile dal sito www.inps.it nella sezione «Prestazioni e servizi» → «Visite mediche di controllo — Richiesta datori di lavoro» (in alternativa: menu «Servizi per Aziende, Consulenti e Professionisti» → «Servizi per il datore di lavoro pubblico»). Nessun altro canale (email, PEC, telefono) è valido: la richiesta deve passare esclusivamente dal portale.

6.1 Prerequisiti di accesso — abilitazione dell'ente e delle utenze operative

Prima ancora di poter richiedere una visita, il Comune deve avere abilitate al portale INPS le proprie utenze operative. La procedura di abilitazione, di norma già effettuata per la gestione DMA/UniEmens, si articola in tre livelli:

  1. Codice ente e matricola INPS-Gestione Dipendenti Pubblici (ex INPDAP) del Comune — assegnati all'atto della prima iscrizione dell'ente all'INPS-GDP; identificano l'ente presso INPS.
  2. Referente unico dell'ente presso INPS: di norma il Responsabile del Servizio Personale (o il Segretario, per i piccoli enti), designato con determina e comunicato all'INPS tramite modulo di delega. È il soggetto che può abilitare/disabilitare gli operatori.
  3. Utenze operative: singoli dipendenti dell'Ufficio Personale abilitati dal Referente al servizio «Richiesta visita medica di controllo». Ciascun operatore accede con SPID di livello 2, CIE o CNS.
💡 Cosa fare se l'ente non è ancora abilitato. Se il Comune non ha mai richiesto visite fiscali dopo il 2017 (tipico dei piccoli enti a bassa turnazione di personale), potrebbe non avere l'abilitazione attiva. Il Referente unico deve: (a) verificare la propria delega presso la sede INPS territorialmente competente (per il Reatino: Sede provinciale INPS di Rieti); (b) richiedere l'abilitazione al servizio «Visite mediche di controllo»; (c) abilitare almeno un operatore che possa effettuare la richiesta. L'iter richiede pochi giorni ma va fatto prima del bisogno concreto.

6.2 La compilazione della richiesta — campi e regole

Nel form on-line vanno inseriti i seguenti dati:

CampoContenuto
Codice fiscale del dipendenteRicavabile dal cedolino/anagrafica del personale. Il sistema verifica automaticamente l'esistenza del certificato telematico di malattia in corso.
Matricola dipendenteCodice di riferimento nel sistema paghe/HR dell'ente.
Data della visita richiestaDi norma il giorno successivo alla richiesta. Non è consentito richiedere una visita per il giorno stesso della compilazione.
Fascia orariaIl sistema propone di default le fasce PA (9-13 / 15-18). L'operatore può indicare se preferisce la fascia mattutina o pomeridiana; la scelta finale del turno è comunque del medico fiscale.
Indirizzo di reperibilitàIndirizzo del domicilio comunicato dal dipendente nel certificato o nella comunicazione di malattia. Deve includere numero civico, interno/scala, eventuale nominativo sul citofono. In presenza di comunicazione di domicilio diverso, riportare quello nuovo.
Tipologia di visitaDomiciliare (di regola per il pubblico impiego, in ossequio all'obbligo di reperibilità) o ambulatoriale presso struttura INPS (residuale, per casi specifici). L'orientamento standard è domiciliare.
Motivo della richiestaCampo facoltativo. Se compilato, va descritto in forma sintetica e oggettiva (es. «assenza ripetuta a ridosso del weekend»). Non è necessario motivare: la richiesta è discrezionale.
Referente per contattiNominativo e recapito telefonico dell'operatore dell'ente che può essere contattato dal medico fiscale in caso di necessità.

6.3 Il flusso — dalla richiesta al referto

🔄 Iter completo di una richiesta visita fiscale
  1. Ricezione della comunicazione di malattia dal dipendente (telefonata, email, SMS) all'inizio dell'orario di servizio.
  2. Verifica del certificato telematico sul portale INPS (sezione «Consultazione attestati di malattia») — controllo di coerenza tra comunicazione del dipendente e certificato trasmesso dal medico curante.
  3. Valutazione dell'opportunità della visita (criteri interni di rischio: cfr. §5 — frequenza brevi assenze, giorni festivi/ponti, dopo diniego ferie, ecc.).
  4. Accesso al portale INPS con SPID/CIE/CNS dell'operatore abilitato → menu «Visite mediche di controllo — Richiesta datori di lavoro».
  5. Compilazione del form con i dati di cui sopra e invio della richiesta entro il pomeriggio del giorno precedente (indicativamente entro le ore 16:00-17:00 del giorno precedente alla visita).
  6. Ricezione della conferma di presa in carico (numero identificativo della richiesta) → salvare il numero nel fascicolo del dipendente.
  7. L'INPS assegna il medico fiscale tra quelli convenzionati sulla base geografica; il medico effettua la visita nella fascia richiesta.
  8. Ricezione del referto tramite portale INPS entro 24-48 ore dalla visita. Tre esiti possibili: (a) conferma della malattia e della prognosi; (b) riduzione della prognosi con obbligo di rientro anticipato; (c) assenza al controllo per irreperibilità.
  9. Comunicazione dell'esito al dipendente (PEC o email istituzionale) e, in caso di irreperibilità o riduzione prognosi, attivazione degli adempimenti conseguenti.
  10. Archiviazione nel fascicolo personale: richiesta, conferma, referto, eventuali comunicazioni e giustificazioni prodotte dal dipendente.

6.4 Aspetti tecnici e regole operative

AspettoRegola operativa
Termine di invio della richiestaEntro il pomeriggio del giorno precedente alla visita (indicativamente entro le 16:00-17:00). Richieste tardive vengono automaticamente rifiutate dal sistema o riprogrammate al giorno successivo.
Richieste plurimeÈ possibile richiedere più visite per lo stesso dipendente nello stesso periodo di malattia (es. una all'inizio e una dopo qualche giorno per verificare la persistenza della patologia). Ciascuna richiesta è una spesa separata.
Visita nello stesso giorno del certificatoConsentita: se il dipendente comunica la malattia il mattino, il Comune può richiedere la visita per il giorno successivo (rispettando il termine di invio).
Costo della visitaTariffario INPS annuale. Indicativamente: ~ € 33-50 per visita ambulatoriale; ~ € 42-60 per visita domiciliare. Il costo è addebitato al Comune con fattura elettronica INPS.
Imputazione contabileMacroaggregato 103 «Acquisto di beni e servizi» — capitolo «Prestazioni sanitarie di controllo» o similare. Non concorre al tetto storico di personale (art. 1 c. 557 L. 296/2006).
Trasmissione dell'esitoReferto del medico fiscale disponibile sul portale INPS di norma entro 24-48 ore dalla visita. In caso di verbale di irreperibilità: notifica immediata.
Possibilità di revocaRevocabile solo prima dell'assegnazione al medico fiscale (finestra breve, di norma poche ore dall'invio). Dopo, la visita si effettua comunque e il costo è dovuto.
Errori nella richiestaSe l'operatore commette un errore (es. indirizzo sbagliato), può contattare la Sede INPS territoriale per la correzione entro tempi ristretti; se la richiesta è già stata assegnata, non è più modificabile.
StoricizzazioneIl portale conserva l'archivio storico delle richieste effettuate dall'ente, consultabile per periodo, dipendente, esito. Utile per statistiche interne e monitoraggio.
📞 Riferimenti INPS per il Comune-datore
  • Portale INPS: www.inps.it → «Servizi per il datore di lavoro pubblico» → «Visite mediche di controllo — Richiesta datori di lavoro»
  • Contact Center INPS per assistenza tecnica: 803 164 (da rete fissa, gratuito) o 06 164 164 (da mobile, a pagamento)
  • Sede provinciale INPS di Rieti (competente per i Comuni del Reatino): Via Terenzio Varrone, 62 — 02100 Rieti · tel. 0746 2861
  • PEC istituzionale INPS-DCM Visite Mediche: reperibile sul portale INPS nella sezione dedicata; utile per contestazioni e ricorsi
  • Circolari di riferimento: INPS Circ. 1/2018, Messaggi 10577/2017, 3552/2018 e successive integrazioni sul funzionamento del Polo Unico
⚠️ Cautele operative per il Segretario. Anche se la richiesta di visita è tecnicamente discrezionale, è opportuno che l'ente si dia una procedura interna scritta (con determina o circolare del Segretario) che definisca: (a) chi decide se richiedere la visita (di norma il Responsabile del Personale o il Segretario); (b) i criteri di rischio che orientano la scelta (frequenza brevi assenze, giorni sospetti, sciopero, ecc.); (c) chi materialmente compila la richiesta sul portale; (d) la gestione dell'esito (chi riceve il referto, chi comunica al dipendente, chi avvia il procedimento disciplinare in caso di irreperibilità). Una procedura scritta tutela l'ente da possibili contestazioni di uso discriminatorio dello strumento (Cass. costanti).

7. Le esenzioni dall'obbligo di reperibilità

Non tutti i dipendenti in malattia sono soggetti alle fasce di reperibilità. Il DM 206/2017 art. 4 individua tre categorie di esclusione:

#EsclusioneContenuto
a) Patologie gravi che richiedono terapie salvavita Es. chemioterapia, dialisi, cure oncologiche. Il dipendente è esonerato dalla reperibilità per il periodo di terapia.
b) Causa di servizio riconosciuta Stati patologici collegati a causa di servizio riconosciuta e ascritti a categorie da 1ª a 3ª della Tabella A allegata al DPR 30/12/1981 n. 834 (categorie di invalidità più gravi).
c) Stati patologici collegati a invalidità Stati patologici collegati a un'invalidità riconosciuta in misura pari o superiore al 67% (art. 30 D.Lgs. 285/2000).
⚠️ La certificazione dello stato di esclusione. L'esclusione dalle fasce di reperibilità non opera automaticamente: il dipendente deve produrre al datore di lavoro documentazione medica attestante la condizione di esclusione (certificato specialistico, verbale di invalidità, riconoscimento causa di servizio). La documentazione deve essere depositata preventivamente: non basta esibirla al medico fiscale il giorno del controllo. Il Segretario/Responsabile personale deve costituire un fascicolo dedicato con le esclusioni riconosciute.

8. Assenze giustificate durante la fascia di reperibilità

Anche il dipendente non esente può, in casi eccezionali, assentarsi dal domicilio durante le fasce di reperibilità. È il caso della visita medica specialistica non differibile, di un ricovero d'urgenza, di una terapia non erogabile a domicilio. Perché l'assenza sia legittima:

  1. Comunicazione preventiva al datore di lavoro (di norma via email istituzionale o PEC) con indicazione dell'orario e del luogo di destinazione
  2. Documentazione a supporto da produrre al rientro: certificato del medico specialista, referto dell'esame, documentazione del pronto soccorso, ecc.
  3. Coincidenza temporale rigorosa tra assenza dichiarata e assenza effettiva: il dipendente non può usare il pretesto della visita per stare fuori tutto il giorno
📌 Best practice per il Comune. Redigere una modulistica standard di comunicazione preventiva dell'assenza durante la fascia di reperibilità, con la richiesta di indicare: (a) orario di uscita e rientro presunti; (b) motivo (visita specialistica, terapia, esame diagnostico); (c) luogo/struttura di destinazione. Al rientro, richiedere obbligatoriamente il documento giustificativo. Questa procedura tutela sia il dipendente (dimostra la sua buona fede) sia l'ente (documenta l'iter di controllo).

9. Conseguenze dell'assenza ingiustificata durante la fascia

L'assenza dal domicilio durante una fascia di reperibilità, se non giustificata, produce tre ordini di conseguenze:

ConseguenzaContenutoBase normativa
Trattenuta economica Perdita del trattamento economico per un periodo variabile (di norma i primi 10 giorni di malattia): si applica non solo la trattenuta della quota accessoria ex art. 71 DL 112/2008 ma anche la perdita del trattamento fondamentale. Art. 55-septies c. 5 D.Lgs. 165/2001
Procedimento disciplinare Contestazione dell'addebito disciplinare al dipendente, con sanzioni graduate (rimprovero, sospensione, fino al licenziamento nei casi più gravi). Il procedimento segue le regole del D.Lgs. 165/2001 (art. 55-bis) e del CCNL. Art. 55-bis D.Lgs. 165/2001 + CCNL FL art. 59-60
Riflessi sulla progressione Le sanzioni disciplinari incidono sulle progressioni economiche orizzontali (PEO) e sulle valutazioni annuali della performance. D.Lgs. 150/2009 + CCNL FL
🚨 Assenteismo fraudolento — Art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001. Se l'assenza si accompagna a false attestazioni (certificato medico falso, timbratura di presenza in servizio non prestato, timbratura per conto di altri), scatta la disciplina più severa dell'art. 55-quinquies: licenziamento con o senza preavviso, denuncia alla Procura per il reato di false attestazioni o certificazioni (art. 640 c.p. — truffa aggravata), obbligo di risarcimento del danno all'immagine della PA. Il caso «furbetti del cartellino» ha dato luogo negli ultimi 10 anni a un vasto contenzioso disciplinare e penale.

10. Il certificato medico telematico (art. 5 c. 14 DL 179/2012)

Dal 2010, per il pubblico impiego, il certificato di malattia deve essere trasmesso direttamente dal medico curante all'INPS per via telematica (SAC — Sistema di Accoglienza Centrale). L'INPS, a sua volta, lo mette a disposizione del datore di lavoro tramite il proprio portale. Il dipendente non deve più consegnare cartaceo al datore; ha però l'onere di comunicare tempestivamente l'assenza e di conservare il numero di protocollo del certificato.

  • Termine di invio del certificato da parte del medico: lo stesso giorno della visita, o comunque entro il termine massimo consentito dalla circolare INPS (di norma non oltre 48 h).
  • Onere del dipendente: comunicare telefonicamente o via email al proprio Responsabile l'assenza per malattia entro l'inizio dell'orario di servizio, indicando (a) il numero di protocollo del certificato (se già ricevuto) e (b) il domicilio di reperibilità (se diverso da quello abituale).
  • Accesso del datore al certificato: via portale INPS «Servizi per il datore di lavoro» → «Consultazione attestati di malattia».
  • Verifica automatica: il sistema INPS effettua verifiche automatiche di coerenza (fascia di reperibilità, durata, ricorrenze) e può innescare controlli d'ufficio.
📌 Cosa fa il dipendente in caso di malattia sopraggiunta al domicilio. Il dipendente deve: (1) informare il datore prima dell'inizio del turno; (2) recarsi dal medico di famiglia (o di continuità assistenziale) per il certificato; (3) verificare che il medico abbia trasmesso telematicamente il certificato all'INPS; (4) annotare il numero di protocollo; (5) mantenere la reperibilità nelle fasce. Ogni variazione (domicilio, aggravamento) va tempestivamente comunicata.

11. Il ruolo del medico fiscale INPS

Il medico fiscale è un professionista convenzionato con l'INPS, incluso nelle liste dei medici accreditati per i controlli medico-legali. Non è un dipendente strutturato dell'INPS: è un libero professionista con convenzione. La sua funzione è di verifica:

  • Effettua la visita al domicilio del dipendente durante la fascia di reperibilità
  • Verifica lo stato clinico, l'anamnesi recente, la coerenza con la diagnosi del curante
  • Può confermare la prognosi, ridurla (con anticipata guarigione), o estenderla in casi eccezionali
  • Redige un referto che trasmette all'INPS, che a sua volta lo comunica al datore
  • Se il dipendente non è reperibile, redige un verbale di assenza con conseguenze per il dipendente
⚠️ Ricorso del dipendente. Se il medico fiscale riduce la prognosi (es. dichiara che il dipendente può rientrare in servizio prima), il dipendente può presentare ricorso al Collegio Medico INPS entro un termine breve (di norma 5-10 giorni). Nelle more del ricorso, l'obbligo di rientro può essere sospeso su valutazione caso per caso. Il Comune deve comunicare al dipendente la nuova prognosi e il diritto di ricorso.

12. Adempimenti del Comune-datore di lavoro

AdempimentoContenuto
Registrazione dell'assenzaAlla comunicazione della malattia da parte del dipendente, registrare l'assenza nel sistema paghe/presenze (protocollo, data inizio, durata).
Verifica del certificato telematicoAccesso al portale INPS per verificare la trasmissione del certificato da parte del medico curante e la coerenza con quanto dichiarato dal dipendente.
Valutazione richiesta visita fiscaleSulla base dei criteri di rischio interni all'ente (frequenza assenze, giorni sospetti, indizi), decidere se richiedere la visita.
Richiesta al portale INPSCompilazione della richiesta con dati completi; imputazione della spesa al bilancio.
Gestione dell'esitoRicezione del referto; comunicazione al dipendente delle risultanze; eventuale contestazione disciplinare in caso di irreperibilità.
Trattamento economicoApplicazione dell'art. 21 CCNL FL (100% primi 9 mesi con riduzioni progressive); applicazione della trattenuta accessoria ex art. 71 DL 112/2008 per i primi 10 giorni.
Fascicolo personaleConservazione della documentazione: comunicazione dipendente, certificato telematico, richiesta visita, referto, eventuale contestazione, giustificazioni.
Contestazione disciplinareIn caso di assenza ingiustificata durante la fascia, avvio del procedimento ex art. 55-bis D.Lgs. 165/2001: contestazione entro 20 giorni, audizione del dipendente, adozione della sanzione entro 60 giorni.
Monitoraggio delle esenzioniCostituzione e aggiornamento di un elenco dei dipendenti esclusi dalle fasce ex art. 4 DM 206/2017, con documentazione a supporto (certificati specialistici, verbali invalidità).
Comunicazione all'INPS di eventuali anomalieSegnalazioni di comportamenti anomali per attivare controlli d'ufficio da parte dell'INPS.

13. Casi pratici e FAQ

❓ Un dipendente si assenta per malattia e il datore vuole richiedere la visita fiscale dal primo giorno. È legittimo?

Sì, l'art. 55-septies c. 5 D.Lgs. 165/2001 non pone limiti temporali: il Comune può richiedere la visita fiscale in qualsiasi momento del periodo di malattia, anche fin dal primo giorno. Nessuna motivazione specifica è richiesta, ma la richiesta deve essere inserita in una prassi di ordinaria gestione (non discriminatoria).

❓ Il dipendente ha un'invalidità del 75%. Deve rispettare le fasce di reperibilità?

No, ricade nell'esclusione ex art. 4 lett. c) DM 206/2017 (invalidità ≥ 67%). Deve però aver preventivamente depositato al datore il verbale di invalidità. Se non l'ha depositato, la sua assenza dal domicilio durante la fascia potrebbe essere qualificata come irreperibilità con conseguenze economiche/disciplinari, sanabili in un secondo momento con la produzione del verbale.

❓ Il medico fiscale trova il dipendente in casa ma non trova il campanello funzionante e non riesce a farsi aprire. Cosa succede?

Il medico fiscale redige un verbale di «assenza al controllo» con dettagli (tentativo di suonare, orario, cause). Se il dipendente dimostra a posteriori la sua presenza (testimoni, evidenza campanello guasto), può ottenere il riesame; altrimenti si applicano le conseguenze dell'assenza. Consiglio pratico: durante la malattia, verificare che citofono/campanello funzionino e che il nome sia leggibile sul citofono.

❓ Un dipendente ha una visita specialistica non differibile alle 10:30 del mattino. Deve comunicarlo?

Sì. Deve comunicare preventivamente al datore (email istituzionale o PEC) la sua uscita durante la fascia, con indicazione di orario e luogo. Al rientro deve produrre il certificato dello specialista con orario di erogazione. Meglio se accompagnato da una prenotazione a sistema sanitario nazionale che dimostra l'infungibilità (visita specialistica su lista d'attesa, non spostabile).

❓ Il Comune deve pagare la visita fiscale anche se il dipendente risulta effettivamente malato?

Sì, il costo della visita è a carico del datore che l'ha richiesta, a prescindere dall'esito. È un costo di controllo. Solo se la richiesta è annullata prima della disposizione al medico fiscale non è dovuto il pagamento. Il Comune non può rifarsi sul dipendente per il costo della visita anche in caso di conferma della malattia.

❓ Un dipendente presenta un certificato medico che viene poi accertato come falso. Cosa accade?

Scatta la disciplina rigorosissima dell'art. 55-quinquies D.Lgs. 165/2001: (a) licenziamento disciplinare (senza preavviso nei casi più gravi); (b) denuncia alla Procura per il reato di false attestazioni; (c) risarcimento del danno all'immagine della PA; (d) potenziale responsabilità del medico compiacente per concorso in reato. Il caso «furbetti del cartellino» ha visto numerosi licenziamenti e condanne penali negli ultimi anni.

#Regola
1Ricorda le fasce PA: 09:00-13:00 e 15:00-18:00 tutti i giorni (7 ore), inclusi festivi e domeniche.
2Passa per il portale INPS «Servizi per il datore di lavoro» — dal 1/9/2017 non ci sono più ASL come interlocutori.
3Richiedi la visita entro il pomeriggio del giorno precedente per garantire tempi al medico fiscale.
4La richiesta è discrezionale e non richiede motivazione specifica; però usa il buon senso (no richieste vessatorie o discriminatorie).
5Costituisci un elenco delle esclusioni ex art. 4 DM 206/2017 (terapie salvavita, causa di servizio, invalidità ≥ 67%) con documentazione depositata preventivamente dal dipendente.
6Predisponi modulistica per le assenze giustificate durante la fascia (comunicazione preventiva + documentazione a rientro).
7Applica le conseguenze dell'assenza ingiustificata: trattenuta economica ex art. 55-septies c. 5 + contestazione disciplinare ex art. 55-bis.
8Segui i termini del procedimento disciplinare: contestazione entro 20 giorni dalla notizia, sanzione entro 60 giorni.
9Conserva la documentazione: comunicazione dipendente, certificato telematico, richiesta visita, referto, contestazione, giustificazioni. Per almeno 5 anni.
10Attenzione all'assenteismo fraudolento (art. 55-quinquies): certificato falso, timbratura per conto di altri, «furbetti del cartellino» → licenziamento + denuncia alla Procura + risarcimento danno immagine.

Considerazioni finali

La disciplina delle visite fiscali nel pubblico impiego è un ambito operativo di quotidiana rilevanza per l'Ufficio Personale del Comune. Il Polo Unico INPS (dal 1° settembre 2017) ha semplificato notevolmente le procedure eliminando la duplice competenza ASL/INPS. Il Segretario Comunale e il Responsabile del Personale devono conoscere: (a) le fasce di reperibilità del pubblico impiego (9-13 e 15-18 tutti i giorni), significativamente più ampie di quelle del privato; (b) i criteri di richiesta della visita e la procedura sul portale INPS; (c) le esclusioni ex art. 4 DM 206/2017; (d) le conseguenze economiche e disciplinari dell'assenza ingiustificata; (e) la gravissima disciplina dell'art. 55-quinquies sull'assenteismo fraudolento. Una prassi ordinaria di controllo — non vessatoria ma non lassista — è il migliore presidio contro l'assenteismo e a tutela dell'immagine della PA.

Fonti normative principali: D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 artt. 55-bis, 55-quinquies, 55-septies; L. 4/11/2010 n. 183 («Collegato lavoro»); art. 5 c. 14 D.L. 18/10/2012 n. 179 conv. L. 221/2012 (certificato telematico); D.L. 20/6/2016 n. 111 conv. L. 4/8/2016 n. 179 (Polo Unico INPS); D.M. Salute 17/10/2017 n. 206 (fasce di reperibilità PA); D.M. Sanità 8/5/2008 (fasce del privato); art. 71 D.L. 25/6/2008 n. 112 conv. L. 133/2008 (trattenuta accessoria primi 10 giorni); art. 21 CCNL Funzioni Locali 16/11/2022; art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà). Prassi: Circolare INPS n. 1/2018 e successive (Msg. INPS 10577/2017, 3552/2018); Circolare DFP n. 2/2018. Giurisprudenza di riferimento: Cass. Sez. Lav. costante sui limiti alla discrezionalità del datore e sulla configurabilità dell'assenza ingiustificata; Corte cost. sulla compatibilità del sistema PA/privato. Articoli collegati sul sito: gestione degli stipendi e DMA; CCNL Funzioni Locali; Assegno per il Nucleo Familiare (ANF). Le considerazioni espresse hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere professionale.