Il rendiconto di gestione è il documento contabile con cui l'ente locale chiude ufficialmente l'esercizio finanziario e rende conto ai cittadini, agli organi di controllo e alla comunità dell'andamento della gestione nell'anno trascorso. L'approvazione del rendiconto 2025 — con scadenza ordinaria al 30 aprile 2026 — rappresenta uno degli adempimenti contabili più rilevanti del ciclo finanziario del Comune.
Il quadro normativo di riferimento
La disciplina del rendiconto di gestione è contenuta principalmente in:
- TUEL (D.Lgs. 267/2000), artt. 227-233: disciplina generale del rendiconto, struttura, termini di approvazione e contenuto
- D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili applicati (All. 4/1 e 4/2): armonizzazione contabile, principio della competenza finanziaria potenziata
- D.P.R. 194/1996: modelli e schemi per la redazione del rendiconto
- Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011): regole per la determinazione del risultato di amministrazione, FCDE, fondi accantonati e vincolati
La struttura del rendiconto
Il rendiconto di gestione si compone di tre documenti principali:
I tre documenti del rendiconto
Evidenzia accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, residui attivi e passivi. Determina il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo).
Rappresenta costi e proventi dell'esercizio secondo criteri economico-patrimoniali. Determina il risultato economico dell'esercizio.
Fotografia del patrimonio dell'ente al 31 dicembre: attività (beni, crediti) e passività (debiti, fondi), con il patrimonio netto risultante.
Al rendiconto si allegano obbligatoriamente:
- La relazione della Giunta sull'andamento della gestione (art. 231 TUEL)
- La relazione dell'organo di revisione (art. 239 TUEL)
- L'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza
- La tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
- Le schede di verifica degli equilibri
- Il prospetto del risultato di amministrazione con dettaglio delle quote vincolate, accantonamenti e disponibili
Il risultato di amministrazione: la chiave del rendiconto
Il risultato di amministrazione è il dato più significativo del rendiconto. Può essere positivo (avanzo) o negativo (disavanzo). Si determina come differenza tra:
- Fondo di cassa al 31 dicembre
- + Residui attivi
- − Residui passivi
Il risultato di amministrazione non è però liberamente utilizzabile nella sua interezza. Si articola in quattro quote:
Le quattro quote del risultato di amministrazione
Risorse già destinate a specifici obiettivi per legge, trasferimenti vincolati, entrate di scopo. Non utilizzabili per altri fini.
Include il FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), il fondo contenzioso, il fondo perdite partecipate e altri accantonamenti obbligatori.
Risorse derivanti dall'alienazione di beni o da altri proventi destinabili a investimenti. Utilizzabile solo per spese in conto capitale.
Ciò che residua dopo le tre quote precedenti. Può essere applicata al bilancio per finanziare spese correnti o in conto capitale. Occorre delibera consiliare.
Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)
Il FCDE è l'accantonamento obbligatorio che sterilizza le entrate accertate ma di dubbia riscossione. In sede di rendiconto occorre verificare che la quota accantonata nel risultato di amministrazione sia congrua rispetto ai residui attivi di dubbia esigibilità ancora presenti.
Se l'analisi dei residui attivi evidenzia che il FCDE accantonato è insufficiente rispetto alla quota teorica calcolata con il metodo analitico, l'ente deve operare un ulteriore accantonamento, con conseguente riduzione dell'avanzo libero o emersione/ampliamento del disavanzo.
Il metodo di calcolo corretto prevede di applicare la percentuale media storica di riscossione degli ultimi 5 esercizi ai residui attivi per tipologia di entrata. Le entrate con bassa percentuale storica di riscossione (es. sanzioni al CdS, tributi locali in alcune realtà) richiedono accantonamenti più consistenti.
I tempi di pagamento dei Comuni italiani: i dati IFEL 2025
Secondo l'analisi IFEL pubblicata dopo la chiusura della procedura di infrazione europea, il comparto degli enti locali registra risultati particolarmente positivi:
23,3 giorni nel 2025
(era 30,7 giorni nel 2023)
−8,2 giorni nel 2025
(era −4,6 giorni nel 2023)
3 su 4
pagano entro i termini
Il dato medio nasconde però marcate differenze interne: persiste una quota significativa di Comuni con tempi di pagamento ancora critici. Il monitoraggio sul FCDE in sede di rendiconto e di assestamento è uno degli strumenti chiave per ridurre questo divario, perché un FCDE correttamente appostato libera la cassa effettivamente disponibile per i pagamenti.
Il procedimento di approvazione
| Fase | Soggetto competente | Termine | Base normativa |
|---|---|---|---|
| Predisposizione del rendiconto | Responsabile del servizio finanziario | Entro il 30 marzo dell'anno successivo | Art. 227 TUEL |
| Trasmissione all'organo di revisione | Responsabile del servizio finanziario | Almeno 20 giorni prima dell'adunanza consiliare | Art. 227 co. 2 TUEL |
| Parere dell'organo di revisione | Revisore dei conti / Collegio dei revisori | Entro 7 giorni dal ricevimento | Art. 239 co. 1 lett. d) TUEL |
| Delibera di approvazione del rendiconto | Consiglio Comunale | 30 aprile dell'anno successivo (termine ordinario) | Art. 227 co. 2 TUEL |
| Trasmissione alla Sezione Regionale Corte dei Conti | Segretario Comunale / Responsabile finanziario | Entro 30 giorni dall'approvazione | Art. 227 co. 3 TUEL |
| Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente | Responsabile trasparenza / RPCT | Entro 30 giorni dall'approvazione | Art. 29 D.Lgs. 33/2013 |
| Trasmissione alla Corte dei Conti tramite BDAP | Responsabile del servizio finanziario | Entro 30 giorni dall'approvazione | Art. 18 D.Lgs. 118/2011 |
| Delibera di utilizzo dell'avanzo (se disponibile) | Consiglio Comunale | Contestuale o successiva all'approvazione del rendiconto | Art. 187 TUEL |
Sanzioni e conseguenze della mancata approvazione nei termini
Le conseguenze della mancata approvazione del rendiconto nei termini sono molteplici:
1. Scioglimento del Consiglio Comunale
Il mancato adempimento dell'obbligo di approvare il rendiconto è grave violazione della legge che attiva meccanismi di controllo statale:
- Procedura ai sensi dell'art. 141, comma 2, TUEL e art. 227, comma 2-bis, TUEL: Si attiva automaticamente la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale
- Poteri sostitutivi del Governo: Il Governo (attraverso il Prefetto) può esercitare poteri sostitutivi, nominare un commissario ad acta con incarico di provvedere agli adempimenti mancanti, e intimare diffida ad adempiere entro termini perentori
2. Blocchi finanziari e limitazioni all'utilizzo dell'avanzo
La mancata approvazione del rendiconto determina una cascata di blocchi finanziari che paralizzano la gestione ordinaria dell'ente:
| Conseguenza finanziaria | Norma di riferimento | Impatto operativo |
|---|---|---|
| Utilizzo limitato solo all'avanzo presunto (non accertato) | Artt. 186-187 D.Lgs. 267/2000 | L'ente non può utilizzare l'avanzo effettivo fino all'approvazione del rendiconto. Si consuma solo l'avanzo teorico di esercizi precedenti |
| Divieto assoluto di contrarre nuovi mutui | Art. 203, comma 1, lett. a) TUEL | L'ente non può accendere prestiti, blocca investimenti, opere pubbliche, efficientamento energetico e tutti i progetti cofinanziati |
| Blocco di quote vincolate e accentionate | Legge di bilancio 2019, comma 897 | Le risorse vincolate per legge (edilizia, viabilità, FNPS) rimangono congelate fino all'approvazione |
| Automatica dichiarazione di ente strutturalmente deficitario | Art. 203, comma 1, lett. b) TUEL | Sottopone l'ente a controlli più stringenti della Corte dei Conti e a limitazioni nella spesa |
3. Responsabilità personale del Sindaco e degli Amministratori
- Responsabilità di gestione: Il Sindaco è il soggetto responsabile in prima persona dell'approvazione del rendiconto. Il ritardo può costituire elemento di cattiva gestione amministrativa, con conseguenze sul giudizio del revisore e della Corte dei Conti
- Azioni di responsabilità civile: Eventualmente, le parte lese (cittadini, creditori) potrebbero agire per danni derivanti dalle conseguenze del ritardo (es. mancati trasferimenti che hanno impatto su erogazione di servizi)
- Ultima rata (sospensione definitiva): Se il rendiconto non viene trasmesso alla BDAP entro 30 giorni dalla scadenza, la sospensione diventa definitiva per l'anno dell'inadempimento
4. Divieto assoluto di assunzioni e blocco dei trasferimenti
Se il rendiconto non viene trasmesso alla BDAP entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria:
- Divieto totale di assunzioni: L'ente non può procedere a nuove assunzioni, salvo deroghe per specifici progetti PNRR
- Blocco dei trasferimenti: I dipendenti da altre PA non possono trasferirsi presso l'ente inadempiante
- Impossibilità di proroghe: Anche il rinnovo di incarichi a termine determinato è vietato fino alla regolarizzazione
5. Limitazioni sulla spesa di personale
- Restrizioni su compensi accessori, straordinari e bonus di risultato
- Blocco dei rinnovi contrattuali e degli scatti di anzianità
- Limitazioni all'utilizzo di professionalità esterne (consulenti, esperti)
6. Illegittimità del bilancio di previsione successivo
Una conseguenza gravissima frequentemente sottovalutata:
- Impossibilità di approvare il bilancio successivo senza il rendiconto precedente: Art. 172, comma 1, lett. b) TUEL
- Effetto cascante: Senza bilancio approvato, l'ente non può effettuare impegni di spesa, liquidazioni o pagamenti
- Gestione per dodicesimi: L'ente rimane costretto a operare in regime di gestione mensile con limitazioni drastiche
7. Ulteriori conseguenze amministrative e penali
- Segnalazione ai prefetti: La mancata approvazione è comunicata dal Ministero dell'Interno ai prefetti territoriali, attivando procedure di monitoraggio rafforzato
- Rischio di dissesto finanziario: Un ritardo sistematico nel rendiconto è sintomo di grave squilibrio e può innescare direttamente la procedura di dissesto finanziario (art. 244 TUEL) o di pre-dissesto (art. 243-bis TUEL)
- Ampliamento dei controlli della Corte dei Conti: L'ente diventa oggetto di controlli più penetranti e di durata estesa
- Responsabilità erariale del Sindaco: Possibili azioni per danno erariale verso il Sindaco, gli Assessori e i funzionari responsabili
- Difficoltà nell'accesso ai finanziamenti: Banche e gestori di fondi europei valutano la capacità amministrativa. Un ritardo nel rendiconto è indicatore critico di scarsa affidabilità
8. Contributi straordinari per opere pubbliche: scadenza TBEL del 12 settembre 2026
Un adempimento strettamente connesso alla fase post-rendiconto riguarda i contributi straordinari destinati alle opere pubbliche. Il Ministero dell'Interno ha attivato la procedura di rendicontazione telematica sul portale TBEL, con il seguente meccanismo:
- Scadenza perentoria: 12 settembre 2026 per l'invio telematico della rendicontazione sul portale TBEL
- Conseguenza del mancato rispetto: rischio di revoca dei fondi per gli enti inadempienti, senza possibilità di sanatoria successiva
- Verifica preventiva: gli enti che hanno ricevuto contributi straordinari devono verificare immediatamente se i propri interventi rientrano nell'obbligo di rendicontazione TBEL e predisporre la documentazione necessaria
9. Disposizioni speciali per il rendiconto 2025
Come ricordato nella nota iniziale di questo articolo, il D.L. n. 25/2026 ha previsto una proroga al 31 maggio 2026 per i 504 Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici. Questa proroga è eccezionale e non generalizzabile. Solo gli enti formalmente ricadenti nelle aree di emergenza dichiarate dal Dipartimento della Protezione Civile possono beneficiare della dilazione.
«La Corte dei Conti ha confermato una linea dura sull'obbligo di approvazione del rendiconto, anche per ritardi di soli pochi giorni. Non si tratta di formalismi: il rendiconto è lo strumento attraverso il quale l'ente locale dimostra il rispetto dei principi di legalità, efficienza, trasparenza e responsabilità nella gestione del denaro pubblico. La sua mancata approvazione espone l'amministrazione a conseguenze gravi per le quali non esistono scorciatoie amministrative.»
— Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida per il controllo dei rendiconti 2025
L'avanzo di amministrazione: come si utilizza
L'avanzo di amministrazione libero può essere applicato al bilancio di previsione con delibera del Consiglio Comunale. Le destinazioni consentite sono (in ordine di priorità):
- Ripiano di eventuali debiti fuori bilancio pregressi
- Copertura di spese di investimento in conto capitale
- Estinzione anticipata di prestiti
- Incremento del fondo di riserva
- Finanziamento di spese correnti non ripetitive (con limite del 50% dell'avanzo libero)
È importante ricordare che l'applicazione dell'avanzo al bilancio corrente avviene con variazione di bilancio adottata con delibera consiliare, e che l'avanzo può essere utilizzato solo dopo l'approvazione del rendiconto, non prima.
Il disavanzo di amministrazione: obblighi e procedure
In caso di disavanzo tecnico (derivante dalla prima applicazione dei principi contabili armonizzati o da riaccertamento straordinario dei residui), l'ente può procedere al ripiano in quote annuali secondo il piano approvato.
In caso di disavanzo ordinario, il Consiglio Comunale deve approvare un piano di rientro con misure concrete, tra cui:
- Riduzione delle spese correnti
- Incremento delle entrate proprie (tariffe, tributi)
- Alienazione di patrimonio
- Riduzione o soppressione di servizi non obbligatori
Il mancato ripiano del disavanzo nel termine previsto determina l'obbligo di dichiarazione di dissesto finanziario (art. 244 TUEL) o l'avvio della procedura di pre-dissesto (art. 243-bis TUEL).
I parametri di deficitarietà strutturale
Allegata al rendiconto, la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (DM interno) verifica se l'ente si trova in condizioni di deficit strutturale. Un ente è strutturalmente deficitario se supera la metà dei parametri previsti dal decreto ministeriale.
Gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti a controlli più stringenti della Corte dei Conti e devono trasmettere il bilancio preventivo e il rendiconto al Ministero dell'Interno entro termini perentori.
Gli obblighi di pubblicazione
Il rendiconto approvato deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (sottosezione "Bilanci") entro 30 giorni dall'approvazione consiliare. In particolare devono essere pubblicati:
- La delibera consiliare di approvazione
- Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
- La relazione della Giunta sulla gestione
- La relazione dell'organo di revisione
- Il prospetto del risultato di amministrazione
La mancata o tardiva pubblicazione può essere sanzionata dall'ANAC e influisce negativamente sulla verifica OIV degli obblighi di trasparenza (la cui "fotografia" viene scattata il 15 giugno 2026).
Adempimenti post-approvazione: il raccordo con l'assestamento
L'approvazione del rendiconto 2025 è il presupposto per una serie di adempimenti successivi:
- Conto Annuale 2025 — Relazione su sistema SICO: entro il 6 giugno 2026 gli enti devono inviare la Relazione allegata al Conto Annuale 2025 tramite il sistema SICO (MEF-RGS). È un adempimento fondamentale per il monitoraggio dei costi del personale sostenuti nell'esercizio precedente. Il mancato invio comporta sanzioni e blocco di alcune certificazioni
- Variazione di bilancio per applicazione dell'avanzo: se l'ente dispone di avanzo libero, può applicarlo al bilancio 2026 con variazione consiliare entro il 31 luglio
- Assestamento di bilancio 2026 (art. 175 TUEL): deve essere approvato entro il 31 luglio 2026. In questa sede occorre verificare gli equilibri, aggiornare il FCDE e recepire eventuali modifiche normative
- Verifica degli equilibri (art. 193 TUEL): obbligo semestrale, la prima verifica cade entro il 31 luglio 2026
- Trasmissione BDAP: i dati del rendiconto vanno trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione
- Rendicontazione contributi straordinari — portale TBEL: entro il 12 settembre 2026 per gli enti beneficiari di contributi straordinari per opere pubbliche. Il mancato rispetto comporta rischio di revoca dei fondi
«Il rendiconto della gestione costituisce il principale strumento di accountability degli enti locali: non è solo un obbligo contabile, ma la dimostrazione — ai cittadini, agli organi di controllo e alla comunità — di come sono state gestite le risorse pubbliche nell'anno trascorso.»
— Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida per il rendiconto degli enti locali
Checklist operativa per il Segretario Comunale
- ☐ Verificare che il rendiconto sia stato approvato entro i termini (30 aprile / 31 maggio per enti prorogati)
- ☐ Controllare la congruità del FCDE nel risultato di amministrazione
- ☐ Verificare la correttezza della tabella dei parametri di deficitarietà
- ☐ Controllare che la relazione dell'organo di revisione sia allegata
- ☐ Assicurarsi che la delibera consiliare sia completa di tutti gli allegati obbligatori
- ☐ Verificare la pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente
- ☐ Trasmissione alla Corte dei Conti e alla BDAP entro 30 giorni
- ☐ Inviare la Relazione al Conto Annuale 2025 tramite sistema SICO entro il 6 giugno 2026
- ☐ Pianificare la variazione per applicazione dell'eventuale avanzo libero
- ☐ Avviare la predisposizione dell'assestamento di bilancio 2026 (scadenza 31 luglio)
- ☐ Verificare se l'ente ha ricevuto contributi straordinari soggetti a rendicontazione TBEL (scadenza 12 settembre 2026)
- ☐ Verificare la corretta iscrizione del FCDE in bilancio in coerenza con gli obiettivi PNRR sui tempi di pagamento
Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 227-233 e 187; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e All. 4/2 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria); D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; D.L. n. 25/2026 (proroga rendiconto per enti colpiti da maltempo); DM 16 marzo 2026 (20° correttivo contabilità armonizzata); Corte dei Conti, Sezione Regionale Marche (avanzo in caso di dissesto); Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida 2025; portale TBEL — Ministero dell'Interno; sistema SICO — MEF Ragioneria Generale dello Stato. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.