Il rendiconto di gestione è il documento contabile con cui l'ente locale chiude ufficialmente l'esercizio finanziario e rende conto ai cittadini, agli organi di controllo e alla comunità dell'andamento della gestione nell'anno trascorso. L'approvazione del rendiconto 2025 — con scadenza ordinaria al 30 aprile 2026 — rappresenta uno degli adempimenti contabili più rilevanti del ciclo finanziario del Comune.

⚠️ Nota sulle proroghe 2026: Il D.L. n. 25/2026 (Maltempo) ha prorogato al 31 maggio 2026 il termine per l'approvazione del rendiconto 2025 per i 504 Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici con stato di emergenza dichiarato (Ord. DPC 1080 e 1081/2026). Per tutti gli altri enti il termine ordinario era il 30 aprile 2026. Gli enti che non hanno rispettato i termini devono procedere urgentemente: il ritardo espone al rischio di commissariamento e sospensione dei trasferimenti.

Il quadro normativo di riferimento

La disciplina del rendiconto di gestione è contenuta principalmente in:

  • TUEL (D.Lgs. 267/2000), artt. 227-233: disciplina generale del rendiconto, struttura, termini di approvazione e contenuto
  • D.Lgs. 118/2011 e relativi principi contabili applicati (All. 4/1 e 4/2): armonizzazione contabile, principio della competenza finanziaria potenziata
  • D.P.R. 194/1996: modelli e schemi per la redazione del rendiconto
  • Principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.Lgs. 118/2011): regole per la determinazione del risultato di amministrazione, FCDE, fondi accantonati e vincolati

La struttura del rendiconto

Il rendiconto di gestione si compone di tre documenti principali:

I tre documenti del rendiconto

1. Conto del bilancio

Evidenzia accertamenti e impegni, riscossioni e pagamenti, residui attivi e passivi. Determina il risultato di amministrazione (avanzo o disavanzo).

2. Conto economico

Rappresenta costi e proventi dell'esercizio secondo criteri economico-patrimoniali. Determina il risultato economico dell'esercizio.

3. Stato patrimoniale

Fotografia del patrimonio dell'ente al 31 dicembre: attività (beni, crediti) e passività (debiti, fondi), con il patrimonio netto risultante.

Al rendiconto si allegano obbligatoriamente:

  • La relazione della Giunta sull'andamento della gestione (art. 231 TUEL)
  • La relazione dell'organo di revisione (art. 239 TUEL)
  • L'elenco dei residui attivi e passivi per anno di provenienza
  • La tabella dei parametri di deficitarietà strutturale
  • Le schede di verifica degli equilibri
  • Il prospetto del risultato di amministrazione con dettaglio delle quote vincolate, accantonamenti e disponibili

Il risultato di amministrazione: la chiave del rendiconto

Il risultato di amministrazione è il dato più significativo del rendiconto. Può essere positivo (avanzo) o negativo (disavanzo). Si determina come differenza tra:

  • Fondo di cassa al 31 dicembre
  • + Residui attivi
  • − Residui passivi

Il risultato di amministrazione non è però liberamente utilizzabile nella sua interezza. Si articola in quattro quote:

Le quattro quote del risultato di amministrazione

1. Quota vincolata

Risorse già destinate a specifici obiettivi per legge, trasferimenti vincolati, entrate di scopo. Non utilizzabili per altri fini.

2. Quota accantonata

Include il FCDE (Fondo Crediti Dubbia Esigibilità), il fondo contenzioso, il fondo perdite partecipate e altri accantonamenti obbligatori.

3. Quota destinata a investimenti

Risorse derivanti dall'alienazione di beni o da altri proventi destinabili a investimenti. Utilizzabile solo per spese in conto capitale.

4. Quota disponibile (avanzo libero)

Ciò che residua dopo le tre quote precedenti. Può essere applicata al bilancio per finanziare spese correnti o in conto capitale. Occorre delibera consiliare.

Il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità (FCDE)

Il FCDE è l'accantonamento obbligatorio che sterilizza le entrate accertate ma di dubbia riscossione. In sede di rendiconto occorre verificare che la quota accantonata nel risultato di amministrazione sia congrua rispetto ai residui attivi di dubbia esigibilità ancora presenti.

Se l'analisi dei residui attivi evidenzia che il FCDE accantonato è insufficiente rispetto alla quota teorica calcolata con il metodo analitico, l'ente deve operare un ulteriore accantonamento, con conseguente riduzione dell'avanzo libero o emersione/ampliamento del disavanzo.

Il metodo di calcolo corretto prevede di applicare la percentuale media storica di riscossione degli ultimi 5 esercizi ai residui attivi per tipologia di entrata. Le entrate con bassa percentuale storica di riscossione (es. sanzioni al CdS, tributi locali in alcune realtà) richiedono accantonamenti più consistenti.

FCDE e obiettivi PNRR — attenzione: La corretta appostazione del FCDE in bilancio è strettamente connessa alla capacità di pagamento dei debiti commerciali, che costituisce uno dei target del PNRR monitorati dalla Ragioneria Generale dello Stato. Un FCDE sottostimato distorce la rappresentazione della reale capacità di spesa dell'ente: la struttura preposta ai pagamenti deve assicurare che le risorse appostare in bilancio siano effettivamente disponibili per far fronte alle spese, garantendo così il rispetto dei tempi di pagamento (obiettivo PNRR: 28 giorni dalla ricezione della fattura ex DM 16 marzo 2026).

I tempi di pagamento dei Comuni italiani: i dati IFEL 2025

Secondo l'analisi IFEL pubblicata dopo la chiusura della procedura di infrazione europea, il comparto degli enti locali registra risultati particolarmente positivi:

Tempo medio ponderato

23,3 giorni nel 2025
(era 30,7 giorni nel 2023)

Tempo medio di ritardo

−8,2 giorni nel 2025
(era −4,6 giorni nel 2023)

Comuni virtuosi

3 su 4
pagano entro i termini

Il dato medio nasconde però marcate differenze interne: persiste una quota significativa di Comuni con tempi di pagamento ancora critici. Il monitoraggio sul FCDE in sede di rendiconto e di assestamento è uno degli strumenti chiave per ridurre questo divario, perché un FCDE correttamente appostato libera la cassa effettivamente disponibile per i pagamenti.

Il procedimento di approvazione

Fase Soggetto competente Termine Base normativa
Predisposizione del rendiconto Responsabile del servizio finanziario Entro il 30 marzo dell'anno successivo Art. 227 TUEL
Trasmissione all'organo di revisione Responsabile del servizio finanziario Almeno 20 giorni prima dell'adunanza consiliare Art. 227 co. 2 TUEL
Parere dell'organo di revisione Revisore dei conti / Collegio dei revisori Entro 7 giorni dal ricevimento Art. 239 co. 1 lett. d) TUEL
Delibera di approvazione del rendiconto Consiglio Comunale 30 aprile dell'anno successivo (termine ordinario) Art. 227 co. 2 TUEL
Trasmissione alla Sezione Regionale Corte dei Conti Segretario Comunale / Responsabile finanziario Entro 30 giorni dall'approvazione Art. 227 co. 3 TUEL
Pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente Responsabile trasparenza / RPCT Entro 30 giorni dall'approvazione Art. 29 D.Lgs. 33/2013
Trasmissione alla Corte dei Conti tramite BDAP Responsabile del servizio finanziario Entro 30 giorni dall'approvazione Art. 18 D.Lgs. 118/2011
Delibera di utilizzo dell'avanzo (se disponibile) Consiglio Comunale Contestuale o successiva all'approvazione del rendiconto Art. 187 TUEL

Sanzioni e conseguenze della mancata approvazione nei termini

⚠️ Gravità della violazione: La mancata approvazione del rendiconto entro i termini è una violazione grave degli obblighi statutari e contabili. Non è una questione meramente procedurale: espone il Sindaco e l'Amministrazione a sanzioni amministrative, politiche e reputazionali.

Le conseguenze della mancata approvazione del rendiconto nei termini sono molteplici:

1. Scioglimento del Consiglio Comunale

Il mancato adempimento dell'obbligo di approvare il rendiconto è grave violazione della legge che attiva meccanismi di controllo statale:

  • Procedura ai sensi dell'art. 141, comma 2, TUEL e art. 227, comma 2-bis, TUEL: Si attiva automaticamente la procedura per lo scioglimento del Consiglio Comunale
  • Poteri sostitutivi del Governo: Il Governo (attraverso il Prefetto) può esercitare poteri sostitutivi, nominare un commissario ad acta con incarico di provvedere agli adempimenti mancanti, e intimare diffida ad adempiere entro termini perentori

2. Blocchi finanziari e limitazioni all'utilizzo dell'avanzo

La mancata approvazione del rendiconto determina una cascata di blocchi finanziari che paralizzano la gestione ordinaria dell'ente:

Conseguenza finanziaria Norma di riferimento Impatto operativo
Utilizzo limitato solo all'avanzo presunto (non accertato) Artt. 186-187 D.Lgs. 267/2000 L'ente non può utilizzare l'avanzo effettivo fino all'approvazione del rendiconto. Si consuma solo l'avanzo teorico di esercizi precedenti
Divieto assoluto di contrarre nuovi mutui Art. 203, comma 1, lett. a) TUEL L'ente non può accendere prestiti, blocca investimenti, opere pubbliche, efficientamento energetico e tutti i progetti cofinanziati
Blocco di quote vincolate e accentionate Legge di bilancio 2019, comma 897 Le risorse vincolate per legge (edilizia, viabilità, FNPS) rimangono congelate fino all'approvazione
Automatica dichiarazione di ente strutturalmente deficitario Art. 203, comma 1, lett. b) TUEL Sottopone l'ente a controlli più stringenti della Corte dei Conti e a limitazioni nella spesa

3. Responsabilità personale del Sindaco e degli Amministratori

  • Responsabilità di gestione: Il Sindaco è il soggetto responsabile in prima persona dell'approvazione del rendiconto. Il ritardo può costituire elemento di cattiva gestione amministrativa, con conseguenze sul giudizio del revisore e della Corte dei Conti
  • Azioni di responsabilità civile: Eventualmente, le parte lese (cittadini, creditori) potrebbero agire per danni derivanti dalle conseguenze del ritardo (es. mancati trasferimenti che hanno impatto su erogazione di servizi)
  • Ultima rata (sospensione definitiva): Se il rendiconto non viene trasmesso alla BDAP entro 30 giorni dalla scadenza, la sospensione diventa definitiva per l'anno dell'inadempimento

4. Divieto assoluto di assunzioni e blocco dei trasferimenti

Se il rendiconto non viene trasmesso alla BDAP entro 30 giorni dalla scadenza ordinaria:

  • Divieto totale di assunzioni: L'ente non può procedere a nuove assunzioni, salvo deroghe per specifici progetti PNRR
  • Blocco dei trasferimenti: I dipendenti da altre PA non possono trasferirsi presso l'ente inadempiante
  • Impossibilità di proroghe: Anche il rinnovo di incarichi a termine determinato è vietato fino alla regolarizzazione

5. Limitazioni sulla spesa di personale

  • Restrizioni su compensi accessori, straordinari e bonus di risultato
  • Blocco dei rinnovi contrattuali e degli scatti di anzianità
  • Limitazioni all'utilizzo di professionalità esterne (consulenti, esperti)

6. Illegittimità del bilancio di previsione successivo

Una conseguenza gravissima frequentemente sottovalutata:

  • Impossibilità di approvare il bilancio successivo senza il rendiconto precedente: Art. 172, comma 1, lett. b) TUEL
  • Effetto cascante: Senza bilancio approvato, l'ente non può effettuare impegni di spesa, liquidazioni o pagamenti
  • Gestione per dodicesimi: L'ente rimane costretto a operare in regime di gestione mensile con limitazioni drastiche

7. Ulteriori conseguenze amministrative e penali

  • Segnalazione ai prefetti: La mancata approvazione è comunicata dal Ministero dell'Interno ai prefetti territoriali, attivando procedure di monitoraggio rafforzato
  • Rischio di dissesto finanziario: Un ritardo sistematico nel rendiconto è sintomo di grave squilibrio e può innescare direttamente la procedura di dissesto finanziario (art. 244 TUEL) o di pre-dissesto (art. 243-bis TUEL)
  • Ampliamento dei controlli della Corte dei Conti: L'ente diventa oggetto di controlli più penetranti e di durata estesa
  • Responsabilità erariale del Sindaco: Possibili azioni per danno erariale verso il Sindaco, gli Assessori e i funzionari responsabili
  • Difficoltà nell'accesso ai finanziamenti: Banche e gestori di fondi europei valutano la capacità amministrativa. Un ritardo nel rendiconto è indicatore critico di scarsa affidabilità

8. Contributi straordinari per opere pubbliche: scadenza TBEL del 12 settembre 2026

Un adempimento strettamente connesso alla fase post-rendiconto riguarda i contributi straordinari destinati alle opere pubbliche. Il Ministero dell'Interno ha attivato la procedura di rendicontazione telematica sul portale TBEL, con il seguente meccanismo:

  • Scadenza perentoria: 12 settembre 2026 per l'invio telematico della rendicontazione sul portale TBEL
  • Conseguenza del mancato rispetto: rischio di revoca dei fondi per gli enti inadempienti, senza possibilità di sanatoria successiva
  • Verifica preventiva: gli enti che hanno ricevuto contributi straordinari devono verificare immediatamente se i propri interventi rientrano nell'obbligo di rendicontazione TBEL e predisporre la documentazione necessaria

9. Disposizioni speciali per il rendiconto 2025

Come ricordato nella nota iniziale di questo articolo, il D.L. n. 25/2026 ha previsto una proroga al 31 maggio 2026 per i 504 Comuni colpiti da eccezionali eventi meteorologici. Questa proroga è eccezionale e non generalizzabile. Solo gli enti formalmente ricadenti nelle aree di emergenza dichiarate dal Dipartimento della Protezione Civile possono beneficiare della dilazione.

«La Corte dei Conti ha confermato una linea dura sull'obbligo di approvazione del rendiconto, anche per ritardi di soli pochi giorni. Non si tratta di formalismi: il rendiconto è lo strumento attraverso il quale l'ente locale dimostra il rispetto dei principi di legalità, efficienza, trasparenza e responsabilità nella gestione del denaro pubblico. La sua mancata approvazione espone l'amministrazione a conseguenze gravi per le quali non esistono scorciatoie amministrative.»
— Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida per il controllo dei rendiconti 2025

L'avanzo di amministrazione: come si utilizza

L'avanzo di amministrazione libero può essere applicato al bilancio di previsione con delibera del Consiglio Comunale. Le destinazioni consentite sono (in ordine di priorità):

  1. Ripiano di eventuali debiti fuori bilancio pregressi
  2. Copertura di spese di investimento in conto capitale
  3. Estinzione anticipata di prestiti
  4. Incremento del fondo di riserva
  5. Finanziamento di spese correnti non ripetitive (con limite del 50% dell'avanzo libero)

È importante ricordare che l'applicazione dell'avanzo al bilancio corrente avviene con variazione di bilancio adottata con delibera consiliare, e che l'avanzo può essere utilizzato solo dopo l'approvazione del rendiconto, non prima.

Chiarimento della Corte dei Conti Marche — enti in stato di dissesto: Per gli enti in stato di dissesto finanziario vige il divieto di utilizzo dell'avanzo libero previsto dall'art. 187 TUEL. Tuttavia, la Corte dei Conti ha precisato che le quote accantonate del risultato di amministrazione (es. quelle destinate ai rinnovi contrattuali) rimangono utilizzabili per le finalità originarie anche in caso di dissesto: il divieto colpisce l'avanzo libero non vincolato, non le quote che per loro natura sono già destinate a specifiche voci di spesa.

Il disavanzo di amministrazione: obblighi e procedure

⚠️ Attenzione: Il disavanzo di amministrazione è una situazione di grave criticità che richiede interventi immediati. L'ente non può approvare il bilancio di previsione del nuovo esercizio in presenza di disavanzo non ripianato.

In caso di disavanzo tecnico (derivante dalla prima applicazione dei principi contabili armonizzati o da riaccertamento straordinario dei residui), l'ente può procedere al ripiano in quote annuali secondo il piano approvato.

In caso di disavanzo ordinario, il Consiglio Comunale deve approvare un piano di rientro con misure concrete, tra cui:

  • Riduzione delle spese correnti
  • Incremento delle entrate proprie (tariffe, tributi)
  • Alienazione di patrimonio
  • Riduzione o soppressione di servizi non obbligatori

Il mancato ripiano del disavanzo nel termine previsto determina l'obbligo di dichiarazione di dissesto finanziario (art. 244 TUEL) o l'avvio della procedura di pre-dissesto (art. 243-bis TUEL).

I parametri di deficitarietà strutturale

Allegata al rendiconto, la tabella dei parametri di deficitarietà strutturale (DM interno) verifica se l'ente si trova in condizioni di deficit strutturale. Un ente è strutturalmente deficitario se supera la metà dei parametri previsti dal decreto ministeriale.

Gli enti strutturalmente deficitari sono soggetti a controlli più stringenti della Corte dei Conti e devono trasmettere il bilancio preventivo e il rendiconto al Ministero dell'Interno entro termini perentori.

Gli obblighi di pubblicazione

Il rendiconto approvato deve essere pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale (sottosezione "Bilanci") entro 30 giorni dall'approvazione consiliare. In particolare devono essere pubblicati:

  • La delibera consiliare di approvazione
  • Il conto del bilancio, il conto economico e lo stato patrimoniale
  • La relazione della Giunta sulla gestione
  • La relazione dell'organo di revisione
  • Il prospetto del risultato di amministrazione

La mancata o tardiva pubblicazione può essere sanzionata dall'ANAC e influisce negativamente sulla verifica OIV degli obblighi di trasparenza (la cui "fotografia" viene scattata il 15 giugno 2026).

Adempimenti post-approvazione: il raccordo con l'assestamento

L'approvazione del rendiconto 2025 è il presupposto per una serie di adempimenti successivi:

  • Conto Annuale 2025 — Relazione su sistema SICO: entro il 6 giugno 2026 gli enti devono inviare la Relazione allegata al Conto Annuale 2025 tramite il sistema SICO (MEF-RGS). È un adempimento fondamentale per il monitoraggio dei costi del personale sostenuti nell'esercizio precedente. Il mancato invio comporta sanzioni e blocco di alcune certificazioni
  • Variazione di bilancio per applicazione dell'avanzo: se l'ente dispone di avanzo libero, può applicarlo al bilancio 2026 con variazione consiliare entro il 31 luglio
  • Assestamento di bilancio 2026 (art. 175 TUEL): deve essere approvato entro il 31 luglio 2026. In questa sede occorre verificare gli equilibri, aggiornare il FCDE e recepire eventuali modifiche normative
  • Verifica degli equilibri (art. 193 TUEL): obbligo semestrale, la prima verifica cade entro il 31 luglio 2026
  • Trasmissione BDAP: i dati del rendiconto vanno trasmessi alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche entro 30 giorni dall'approvazione
  • Rendicontazione contributi straordinari — portale TBEL: entro il 12 settembre 2026 per gli enti beneficiari di contributi straordinari per opere pubbliche. Il mancato rispetto comporta rischio di revoca dei fondi
«Il rendiconto della gestione costituisce il principale strumento di accountability degli enti locali: non è solo un obbligo contabile, ma la dimostrazione — ai cittadini, agli organi di controllo e alla comunità — di come sono state gestite le risorse pubbliche nell'anno trascorso.»
— Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida per il rendiconto degli enti locali

Checklist operativa per il Segretario Comunale

  • ☐ Verificare che il rendiconto sia stato approvato entro i termini (30 aprile / 31 maggio per enti prorogati)
  • ☐ Controllare la congruità del FCDE nel risultato di amministrazione
  • ☐ Verificare la correttezza della tabella dei parametri di deficitarietà
  • ☐ Controllare che la relazione dell'organo di revisione sia allegata
  • ☐ Assicurarsi che la delibera consiliare sia completa di tutti gli allegati obbligatori
  • ☐ Verificare la pubblicazione tempestiva in Amministrazione Trasparente
  • ☐ Trasmissione alla Corte dei Conti e alla BDAP entro 30 giorni
  • ☐ Inviare la Relazione al Conto Annuale 2025 tramite sistema SICO entro il 6 giugno 2026
  • ☐ Pianificare la variazione per applicazione dell'eventuale avanzo libero
  • ☐ Avviare la predisposizione dell'assestamento di bilancio 2026 (scadenza 31 luglio)
  • ☐ Verificare se l'ente ha ricevuto contributi straordinari soggetti a rendicontazione TBEL (scadenza 12 settembre 2026)
  • ☐ Verificare la corretta iscrizione del FCDE in bilancio in coerenza con gli obiettivi PNRR sui tempi di pagamento

Fonti di riferimento: D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), artt. 227-233 e 187; D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, e All. 4/2 (principio contabile applicato alla contabilità finanziaria); D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194; D.L. n. 25/2026 (proroga rendiconto per enti colpiti da maltempo); DM 16 marzo 2026 (20° correttivo contabilità armonizzata); Corte dei Conti, Sezione Regionale Marche (avanzo in caso di dissesto); Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, Linee guida 2025; portale TBEL — Ministero dell'Interno; sistema SICO — MEF Ragioneria Generale dello Stato. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.