Il principio in sintesi. La Corte dei conti per la Liguria (sent. n. 57/2026) condanna il Segretario comunale, in solido con il responsabile dell'area finanziaria, per il danno erariale derivante dalla mancata e tempestiva emissione di avvisi di accertamento tributario. Il Segretario aveva invocato, a propria difesa, il cumulo di quattro incarichi contemporanei. La Corte rovescia l'argomento: la pluralità di sedi non è una scriminante automatica — se il cumulo rende concretamente impossibile esercitare con diligenza i compiti di sovrintendenza e coordinamento ex art. 97 TUEL, è la scelta stessa di assumere quegli incarichi a diventare elemento rilevante ai fini della responsabilità (principio «imputet sibi»).

1. Il caso deciso dalla sentenza n. 57/2026

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Liguria, con la sentenza n. 57/2026, si è pronunciata su un danno erariale originato dalla mancata emissione di numerosi avvisi di accertamento relativi ai tributi locali di un Comune. Gli accertamenti non erano stati notificati tempestivamente, ma — quando lo erano stati — spesso soltanto nell'anno di scadenza del termine, con conseguente perdita di gettito per l'ente.

La Corte ha condannato in solido il responsabile dell'area finanziaria e il Segretario comunale al risarcimento di oltre 419mila euro, escludendo invece la responsabilità del Sindaco e del funzionario subentrato successivamente alla gestione contestata.

📌 Il punto di diritto più delicato

La Corte non attribuisce al Segretario la gestione diretta dell'ufficio tributi — che resta di competenza del responsabile dell'area finanziaria. Valorizza invece i compiti di sovrintendenza e coordinamento previsti dall'art. 97 TUEL: secondo il Collegio, il Segretario non era intervenuto sulla situazione organizzativa e regolamentare che avrebbe dovuto consentirgli di sovrintendere alle funzioni dei responsabili degli uffici, coordinandone l'attività e verificando la tempestiva notifica degli avvisi.

2. Il perimetro delle funzioni del Segretario: sovrintendenza, non gestione (art. 97 TUEL)

Il principio che emerge dalla sentenza è più sottile di una generica responsabilità sul funzionamento degli uffici. L'art. 97 TUEL attribuisce al Segretario comunale compiti di sovrintendenza e coordinamento dei responsabili dei servizi, non la gestione diretta dei singoli procedimenti — che rimane in capo ai responsabili di area ai sensi dell'art. 107 TUEL.

La distinzione ha una conseguenza operativa precisa: la sovrintendenza non sostituisce la gestione, ma non consente nemmeno al Segretario di rimanere estraneo a una disfunzione grave e protratta dell'organizzazione amministrativa. Quando un ufficio accumula, anno dopo anno, un ritardo sistematico nell'emissione degli accertamenti — un fenomeno strutturale e non episodico — il Segretario ha il dovere di intervenire sulla situazione organizzativa e regolamentare, attivando i propri poteri di coordinamento e di impulso, anche se non firma personalmente gli atti di accertamento.

Funzione Titolare Contenuto
Gestione dell'ufficio tributi Responsabile dell'area finanziaria (art. 107 TUEL) Predisposizione, sottoscrizione e notifica degli avvisi di accertamento nei termini di legge
Sovrintendenza e coordinamento Segretario comunale (art. 97 TUEL) Vigilanza sulla coerenza organizzativa, impulso e coordinamento tra uffici, verifica del rispetto dei termini strutturali (non del singolo atto)
Indirizzo e controllo politico Sindaco (art. 107 TUEL — separazione politica/gestione) Definizione degli obiettivi generali, senza ingerenza nella gestione né posizione generale di garanzia sulla stessa

3. Il cumulo degli incarichi non è scriminante: il principio «imputet sibi»

Il Segretario aveva evidenziato, a propria difesa, di aver svolto contemporaneamente l'incarico in quattro Comuni, tutti caratterizzati da rilevanza gestionale ed economica. La Corte rovescia l'argomento difensivo: osserva che non appare credibile che fosse possibile esercitare con diligenza e scrupolo la funzione di sovrintendenza in quattro enti di quelle dimensioni, e afferma che il Segretario — scegliendo di assumere tali incarichi — si era posto nella consapevole impossibilità di adempiere ai propri compiti di controllo e supporto.

⚖️ Il principio «imputet sibi». La Corte richiama espressamente questo principio: chi si pone volontariamente in una condizione che gli impedisce di adempiere correttamente ai propri doveri non può invocare quella stessa condizione come causa di esclusione della responsabilità — deve, appunto, «imputare a se stesso» le conseguenze della scelta. La carenza di tempo derivante dal cumulo delle sedi non è una circostanza esterna capace, di per sé, di escludere la responsabilità: quando deriva da una scelta volontaria di assumere un numero di incarichi non compatibile con l'effettivo esercizio delle funzioni, può concorrere alla valutazione della condotta come elemento aggravante, non come esimente.

Il tema, precisa la sentenza, non riguarda soltanto la quantità degli incarichi assunti, ma la loro sostenibilità effettiva rispetto alle funzioni attribuite dall'ordinamento. Un principio destinato — è la stessa Corte a segnalarlo — a riemergere in futuro, data la diffusione delle reggenze e degli scavalchi multipli negli enti di piccole e medie dimensioni.

4. Perché il Sindaco è stato assolto: la separazione politica-gestione (art. 107 TUEL)

La sentenza acquista ulteriore interesse se letta insieme all'assoluzione del Sindaco. La Corte richiama il principio di separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa sancito dall'art. 107 TUEL: la direzione degli uffici e la gestione finanziaria spettano ai responsabili di servizio, mentre al Sindaco competono funzioni di indirizzo e controllo politico.

Al Sindaco non viene attribuita una posizione generale di garanzia sulla gestione; al Segretario, invece, viene contestata l'omissione di quelle funzioni di sovrintendenza e coordinamento che costituiscono parte specifica del suo ruolo — e che nessun altro organo dell'ente può esercitare al suo posto. La pronuncia utilizza dunque la distinzione tra politica, gestione e sovrintendenza per individuare responsabilità differenziate e non sovrapponibili.

5. Dove passa il confine: sovrintendenza non è sostituzione, ma non è nemmeno estraneità

L'indicazione operativa più utile per i Segretari comunali è proprio la delimitazione di questo confine: il potere di sovrintendenza non richiede di sostituirsi ai responsabili nella gestione dei singoli procedimenti, ma impone di non ignorare situazioni di inefficienza grave e persistente e, quando queste emergono, di attivare i poteri di coordinamento e supporto propri della funzione.

📌 Il crinale tra sovrintendenza dovuta e ingerenza indebita

Non spetta al Segretario firmare gli avvisi di accertamento al posto del responsabile tributi, né sostituirsi nella singola pratica. Spetta al Segretario, quando un ufficio mostra disfunzioni sistematiche e protratte nel tempo (non un singolo ritardo episodico), intervenire sulla situazione organizzativa e regolamentare: sollecitare per iscritto, convocare riunioni di coordinamento, proporre modifiche al regolamento di organizzazione degli uffici, segnalare formalmente al Sindaco l'esigenza di risorse o di misure correttive, e — se l'inerzia persiste — attivare i poteri sostitutivi o di impulso previsti dall'ordinamento e dai regolamenti dell'ente.

6. Implicazioni per convenzioni di segreteria e scavalco multiplo

La pronuncia ha una ricaduta diretta sulla realtà, assai diffusa nei piccoli Comuni, delle convenzioni di segreteria e degli scavalchi multipli. La Corte non contesta in sé la legittimità del cumulo di sedi — istituto previsto e disciplinato dall'ordinamento — ma introduce un criterio di sostenibilità effettiva: il numero di incarichi assunti deve essere compatibile con la concreta possibilità di esercitare le funzioni di sovrintendenza in ciascuno di essi.

⚠️ Attenzione alla combinazione «numero di sedi + rilevanza dimensionale». Il criterio della Corte non è puramente aritmetico: quattro incarichi in piccoli Comuni di ridottissime dimensioni non generano necessariamente lo stesso rischio di quattro incarichi in enti «caratterizzati da rilevanza gestionale ed economica», come nel caso deciso. Prima di accettare un nuovo incarico in convenzione o scavalco, è opportuno valutare non solo il numero delle sedi già ricoperte, ma il carico organizzativo complessivo (dimensione demografica, complessità degli uffici, criticità pregresse note) che ne deriva.

7. Profili difensivi: come documentare l'esercizio della sovrintendenza

Dalla sentenza si ricava, a contrario, una traccia operativa per ridurre l'esposizione del Segretario in situazioni di cumulo di incarichi o di scarsità di tempo disponibile. La documentazione dell'esercizio effettivo — anche minimo, ma tracciato — della funzione di sovrintendenza costituisce l'elemento difensivo principale in un eventuale giudizio di responsabilità:

  1. Note di sollecito formali ai responsabili di servizio sui procedimenti a rischio di ritardo strutturale (non solo verbali informali);
  2. Verbali delle riunioni di coordinamento tra i responsabili di area, anche periodiche e sintetiche;
  3. Segnalazioni scritte al Sindaco e alla Giunta quando l'inefficienza rilevata richieda risorse, personale o interventi organizzativi che esulano dai poteri del Segretario;
  4. Proposte di modifica del regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi, quando la disfunzione abbia natura strutturale;
  5. Relazioni periodiche (anche nell'ambito del controllo di gestione o della relazione di fine mandato) che diano atto delle criticità riscontrate e delle azioni di impulso adottate;
  6. Attivazione dei poteri sostitutivi previsti dallo statuto/regolamento dell'ente in caso di perdurante inerzia del responsabile di servizio.
L'assenza totale di tracce di intervento — come nel caso deciso dalla Corte ligure, dove il Segretario non era intervenuto sulla situazione organizzativa e regolamentare — è l'elemento che trasforma una difficoltà oggettiva (il cumulo di incarichi) in un'omissione colpevole. Non è necessario risolvere la disfunzione da soli: è necessario dimostrare di averla affrontata con gli strumenti propri della funzione di sovrintendenza.

8. Il quadro giurisprudenziale di riferimento

La sentenza n. 57/2026 si inserisce in un filone consolidato che distingue nettamente i piani di responsabilità negli enti locali, valorizzando il principio di separazione tra funzioni politiche, gestionali e di sovrintendenza (artt. 97 e 107 TUEL). Il criterio dell'«imputet sibi» applicato al cumulo di incarichi rappresenta un'estensione, in chiave organizzativa, di un principio già noto alla giurisprudenza contabile in tema di autoresponsabilità per le scelte che riducono la capacità dell'agente pubblico di adempiere ai propri doveri di servizio — un principio che merita di essere monitorato nelle prossime pronunce delle Sezioni regionali, data la sua diretta rilevanza per la categoria dei Segretari comunali in scavalco o convenzione.

✅ Decalogo per il Segretario comunale (anche in convenzione/scavalco)
  1. Mappare i procedimenti a rischio di ritardo strutturale in ciascuna sede ricoperta (tributi, sanzioni, recupero crediti — le materie con termini decadenziali sono le più esposte);
  2. Formalizzare per iscritto ogni sollecito ai responsabili di servizio, evitando che il coordinamento resti solo verbale/informale;
  3. Verbalizzare le riunioni di coordinamento tra le aree, anche quando sintetiche;
  4. Segnalare tempestivamente al Sindaco e alla Giunta le criticità organizzative che richiedono risorse o interventi non nella disponibilità del Segretario;
  5. Valutare prima di accettare un nuovo incarico in convenzione/scavalco la sostenibilità effettiva rispetto al carico organizzativo complessivo delle sedi già ricoperte (non solo il numero delle sedi, ma la loro complessità);
  6. Attivare i poteri sostitutivi previsti da statuto e regolamenti in caso di perdurante inerzia di un responsabile di servizio;
  7. Dare atto, nelle relazioni periodiche (controllo di gestione, relazione di fine mandato), delle criticità riscontrate e delle azioni di impulso intraprese;
  8. Proporre modifiche organizzative o regolamentari quando la disfunzione abbia carattere strutturale e non episodico;
  9. Non confondere la sovrintendenza con la gestione diretta: il Segretario non deve sostituirsi al responsabile di servizio, ma non può nemmeno restare estraneo a una disfunzione grave e protratta;
  10. Conservare la documentazione di ogni intervento di coordinamento/impulso: è l'elemento difensivo decisivo in un eventuale giudizio di responsabilità erariale.

10. Conclusioni

La sentenza n. 57/2026 della Corte dei conti per la Liguria ribadisce un principio di grande attualità per la categoria: il cumulo di incarichi — fenomeno strutturale nel sistema delle segreterie comunali, specie nei piccoli enti — non è una scriminante automatica rispetto ai doveri di sovrintendenza e coordinamento che l'art. 97 TUEL attribuisce al Segretario. Quando il numero e la complessità delle sedi ricoperte rendono concretamente impossibile l'esercizio diligente di tali funzioni, è la scelta stessa di assumerle a poter concorrere alla responsabilità, secondo il principio «imputet sibi».

Resta ferma la distinzione, ribadita dalla stessa sentenza, tra sovrintendenza e gestione: il Segretario non deve sostituirsi ai responsabili di servizio, ma deve documentare l'esercizio effettivo dei propri poteri di coordinamento e di impulso, specie quando emergano disfunzioni gravi e persistenti. La sostenibilità delle plurime sedi rispetto alla concreta possibilità di esercitare le funzioni di sovrintendenza è, per usare le parole della stessa Corte, una questione destinata probabilmente a riemergere — ed è bene che ogni Segretario in convenzione o scavalco ne tenga conto già in fase di accettazione dell'incarico, non solo in sede di eventuale contenzioso.

Fonti normative: artt. 97 e 107 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 (TUEL). Fonte giurisprudenziale: Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Liguria, sentenza n. 57/2026. Fonte giornalistica: Corrado Mancini, «Segretari comunali, il cumulo degli incarichi non esclude la responsabilità per omessa sovrintendenza», Il Sole 24 Ore — Norme&TributiPlus, 16 settembre 2026. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.