Il passaggio dalla carta d'identità cartacea alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) è una delle riforme più visibili dell'amministrazione digitale italiana. Iniziato in via sperimentale già nei primi anni Duemila e divenuto obbligatorio in via generale dal luglio 2016, il processo è oggi prossimo al suo completamento: a fronte di oltre cinquanta milioni di CIE emesse, la carta cartacea è stata progressivamente confinata a ipotesi residuali e a duplicati di emergenza. Per gli uffici dei servizi demografici comunali si tratta del cambiamento strutturale più profondo dell'ultimo decennio, con ricadute organizzative, contabili e relazionali con l'utenza.
Il Ministero dell'Interno, con comunicato diffuso anche tramite la rete prefettizia (a titolo esemplificativo, comunicato della Prefettura di Grosseto del 20 febbraio 2026), ha disposto che a partire dal 3 agosto 2026 le carte d'identità in formato cartaceo cessano definitivamente di essere valide, anche qualora riportino una data di scadenza successiva. Dalla medesima data il documento cartaceo non potrà più essere utilizzato né sul territorio nazionale né ai fini dell'espatrio. I cittadini ancora in possesso del documento cartaceo sono invitati a richiederne la sostituzione con la CIE in qualsiasi momento, anche prima della scadenza riportata sul cartaceo: la sostituzione non è considerata duplicato e non comporta l'applicazione del doppio dei diritti di segreteria. Si raccomanda di prenotare con congruo anticipo per evitare il prevedibile picco di richieste in prossimità della scadenza, in particolare a ridosso delle partenze estive.
La cornice normativa
La disciplina della CIE si è stratificata nel tempo, intrecciando norme di settore, codice dell'amministrazione digitale e regolamenti europei. I principali riferimenti sono:
- R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), art. 3: norma fondante sulla carta d'identità quale documento di identificazione;
- D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 10 (conv. L. 6 agosto 2015, n. 125): introduzione della CIE come «nuovo documento unificato» che assolve anche alle funzioni della tessera sanitaria;
- D.M. Interno 23 dicembre 2015: definisce le modalità tecniche di produzione, emissione e validazione della CIE attraverso il Centro Nazionale Servizi Demografici e l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;
- D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale — CAD): disciplina dell'identità digitale e dei livelli di sicurezza dell'autenticazione (LoA 1, 2, 3);
- Regolamento UE 2019/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio: armonizzazione dei requisiti di sicurezza dei documenti d'identità nazionali nell'Unione (microchip ICAO, foto biometriche, impronte digitali);
- Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) — D.P.R. 126/2015 e D.Lgs. 217/2017: la CIE è strettamente integrata con ANPR, che ne costituisce la base anagrafica;
- Regolamento eIDAS (Reg. UE 910/2014 e Reg. UE 2024/1183 sull'European Digital Identity Wallet): cornice europea per l'identità digitale e l'interoperabilità transfrontaliera;
- D.Lgs. 196/2003 e Reg. UE 2016/679 (GDPR): tutela dei dati personali, particolarmente rilevante per dati biometrici e per il numero univoco del documento.
Le quattro funzioni della CIE
La CIE è uno degli strumenti più completi dell'identità digitale italiana, perché concentra in un unico supporto fisico funzioni storicamente affidate a documenti distinti:
- 1. Documento di identificazione fisica — equivalente alla carta d'identità cartacea ai fini di tutti gli atti, contratti e servizi che richiedono accertamento dell'identità (notai, banche, pubblica amministrazione, sanità);
- 2. Documento di viaggio — valido per l'espatrio nei Paesi dell'Unione Europea, dell'area Schengen e in alcuni Paesi terzi convenzionati (in luogo del passaporto), purché non riporti annotazioni di non validità per l'espatrio;
- 3. Strumento di autenticazione digitale — la CIE consente l'accesso ai servizi online della PA tramite l'app CieID, con un Livello di Affidabilità 3 ai sensi del Reg. eIDAS (il più alto previsto, equivalente a SPID Livello 3), particolarmente richiesto per atti che incidono su diritti soggettivi (fascicolo sanitario elettronico, INPS, Agenzia delle Entrate, pagoPA, dichiarazioni ISEE);
- 4. Portafoglio digitale (IT Wallet) — nell'ambito del nuovo sistema italiano dell'IT Wallet, la CIE costituisce credenziale di radice (root credential) per l'attivazione del portafoglio digitale che custodirà patente, tessera sanitaria, titoli di studio e altri attestati nativamente digitali.
| Identikit della CIE | |
|---|---|
| Validità (adulti) | Massimo 10 anni ex Reg. UE 2019/1157 — scade al primo compleanno dopo 9 anni più i giorni intercorrenti fra la data della richiesta e la data di nascita |
| Validità (minori 3-18) | Scade al primo compleanno dopo 5 anni dalla data di emissione |
| Validità (minori 0-3) | Scade al primo compleanno dopo 3 anni dalla data di emissione |
| Validità (impossibilità impronte) | 12 mesi dalla data di emissione, per cittadini temporaneamente impossibilitati al rilascio delle impronte digitali |
| Termini di rinnovo | A partire da 180 giorni prima della scadenza (anche prima per le cartacee e per le CIE rilasciate ex D.M. 8 novembre 2007) |
| Costo per il cittadino | € 16,79 (di cui € 13,76 per ANSC + IVA e diritti) + diritti fissi e di segreteria comunali |
| Tempi di consegna | Spedizione a domicilio entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta |
| Materiale | Policarbonato in formato carta di credito (ISO 7810 ID-1), microchip RFID a contactless |
| Espatrio | Valida nei Paesi UE, Schengen e convenzionati, salvo annotazione contraria |
| Autenticazione digitale | Livello 3 eIDAS (alto) — equivalente a SPID L3 |
| Ente emettitore | Comune di residenza o di dimora (rilascio possibile in qualsiasi Comune) |
Il superamento della carta d'identità cartacea
Il superamento della carta cartacea non è stato disposto in un unico atto, ma è il risultato di un processo evolutivo articolato in più tappe:
2001-2004 — Sperimentazione
Primi rilasci sperimentali della CIE in Comuni-pilota, con tecnologia ancora in fase di standardizzazione e con coesistenza piena con il documento cartaceo.
2015 — La svolta del D.L. 78/2015
L'art. 10 del D.L. 78/2015 introduce la CIE come «documento unificato» e individua un percorso di sostituzione progressiva del cartaceo, con avvio dell'emissione standardizzata.
Luglio 2016 — Avvio operativo nazionale
Dal 4 luglio 2016 la CIE diventa il documento di identità ordinario: a partire da questa data, in occasione di prima emissione, rinnovo o deterioramento, viene rilasciata esclusivamente la CIE.
2018-2022 — Estensione e digitalizzazione dei servizi
Progressiva attivazione delle funzionalità di autenticazione (app CieID) e integrazione della CIE come strumento di accesso ai servizi online della PA in alternativa a SPID.
2024-2026 — IT Wallet e abbandono del cartaceo
Con l'attivazione dell'IT Wallet (Sistema Pubblico Italiano dell'Identità Digitale, app IO) la CIE assume il ruolo di credenziale di radice. Il rilascio della carta cartacea è confinato alle sole ipotesi di emergenza (motivi sanitari documentati, candidatura elettorale, viaggio improvviso) o per malfunzionamento della piattaforma di emissione CIE.
3 agosto 2026 — Cessazione definitiva della validità del cartaceo
Per disposizione del Ministero dell'Interno, dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità in formato cartaceo cessano di essere valide, anche se non scadute. La data segna il punto di non ritorno del processo di transizione: la CIE diventa l'unico documento di identità ordinario ammesso, sia per l'identificazione sul territorio nazionale sia per l'espatrio.
Quando e dove richiedere la CIE
Il rilascio della CIE può essere richiesto presso il Comune di residenza o di dimora, secondo l'indicazione del Ministero dell'Interno che ammette la presentazione dell'istanza presso qualsiasi Comune. La domanda può essere presentata:
- a partire dal centottantesimo giorno (180 gg) precedente la scadenza della propria carta d'identità in corso di validità;
- anche prima di tale termine per i possessori di carta d'identità cartacea e per i possessori di CIE rilasciate ai sensi del D.M. 8 novembre 2007 (CIE «prima generazione»);
- in qualsiasi momento, in caso di smarrimento, furto o deterioramento del documento.
In particolare — alla luce della cessazione di validità del cartaceo dal 3 agosto 2026 — la sostituzione del documento cartaceo con la CIE può essere richiesta in qualsiasi momento, anche se la data di scadenza riportata sul cartaceo è successiva: il passaggio non è considerato duplicato e non comporta l'applicazione del doppio dei diritti di segreteria.
La procedura di emissione della CIE: il workflow allo sportello
L'emissione della CIE è un procedimento concertato tra Comune, Ministero dell'Interno (Centro Nazionale Servizi Demografici) e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. La procedura allo sportello — secondo le indicazioni operative del Ministero dell'Interno — si articola nelle seguenti fasi.
Preparazione: cosa portare in Comune
Il cittadino, in vista dell'appuntamento, deve munirsi di:
- una fototessera in formato cartaceo, nello stesso formato utilizzato per il passaporto (le specifiche tecniche di acquisizione sono pubblicate sul Portale CIE — sezione «Modalità di acquisizione foto»). La fototessera non è necessaria se l'appuntamento è stato fissato tramite Agenda CIE e la foto è stata caricata in formato digitale;
- il codice fiscale o la tessera sanitaria, utili a velocizzare la registrazione (se non si è già in possesso di una precedente CIE);
- il documento di identità in scadenza (in caso di rinnovo o deterioramento) o, in caso di primo rilascio senza altro documento valido, due testimoni maggiorenni per l'identificazione.
Allo sportello: i dieci passaggi della procedura
Identificazione del richiedente
In caso di primo rilascio, il cittadino esibisce all'operatore comunale un altro documento di identità in corso di validità; se non ne è in possesso, si presenta al Comune accompagnato da due testimoni. In caso di rinnovo o deterioramento, consegna il vecchio documento all'operatore.
Consegna del codice fiscale e della ricevuta di pagamento
Il cittadino consegna il codice fiscale (presente anche sul retro della CIE già in possesso) oppure il numero dell'appuntamento e il numero della ricevuta di pagamento della CIE, se già effettuato.
Verifica dei dati anagrafici
L'operatore verifica con il cittadino i dati anagrafici presenti nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), garantendo coerenza tra documenti e banca dati nazionale.
Indirizzi di contatto per la spedizione
Il cittadino può fornire — se lo desidera — recapiti telefonici o e-mail per essere avvisato circa la spedizione del documento.
Scelta della modalità di ritiro
Il cittadino indica se desidera la consegna presso un indirizzo specifico oppure il ritiro presso il Comune; può inoltre comunicare un'eventuale persona delegata al ritiro.
Consegna della fotografia
Il cittadino consegna all'operatore la fototessera cartacea, se non è stata già caricata in formato digitale tramite Agenda CIE.
Acquisizione delle impronte digitali
L'operatore procede all'acquisizione delle impronte digitali (per i maggiori di 12 anni) secondo le modalità indicate sul Portale CIE — sezione «Modalità di acquisizione impronte». Per i cittadini temporaneamente impossibilitati al rilascio delle impronte, è prevista una CIE di validità ridotta a 12 mesi.
Consenso o diniego alla donazione degli organi
Il cittadino può esprimere il consenso o il diniego alla donazione degli organi e tessuti; la dichiarazione viene registrata nel Sistema Informativo Trapianti (SIT) e produce effetti ai sensi della L. 91/1999.
Firma del modulo di riepilogo
Il cittadino firma il modulo di riepilogo dopo aver verificato la correttezza dei dati. È fondamentale che il cittadino conservi il modulo rilasciato in fase di richiesta, utile in caso di contestazioni o di verifiche sulla spedizione.
Trasmissione, stampa e consegna
I dati vengono trasmessi al Centro Nazionale Servizi Demografici, che li valida; l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato provvede alla stampa e personalizzazione del documento. La CIE è consegnata all'indirizzo indicato (o presso il Comune) entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta, con PIN e PUK in busta separata.
Costi e versamento
Per il rilascio della CIE il cittadino versa la somma di € 16,79 (corrispettivo a favore dello Stato, comprensivo di IVA e diritti di emissione e spedizione), oltre agli eventuali diritti fissi e di segreteria previsti dal regolamento comunale. Il Comune trasmette periodicamente al Ministero dell'Interno gli importi della quota di competenza statale, secondo le rendicontazioni del CNSD. È onere del cittadino conservare il modulo rilasciato in fase di richiesta come documento di tracciabilità del procedimento.
Il rilascio della CIE per i cittadini AIRE presso i Comuni italiani (dal 1° giugno 2026)
Una significativa novità organizzativa è stata introdotta dal Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per i Servizi Demografici con la Circolare DAIT n. 54 del 29 maggio 2026 (Allegato 1): a partire dal 1° giugno 2026, i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) possono richiedere la CIE presso qualsiasi Comune italiano, indipendentemente dal Comune di iscrizione anagrafica.
La nuova funzionalità estende la disciplina già operativa presso gli Uffici Consolari, in coerenza con l'art. 17 del D.M. Interno 23 dicembre 2015, valorizzando l'uniformità del sistema CIEOnline già utilizzato per i cittadini residenti in Italia e riducendo l'onere formativo per gli operatori comunali.
I requisiti e i vincoli del procedimento
La Circolare DAIT n. 54/2026 individua una serie di condizioni di legittimità del rilascio:
- il cittadino deve aver completato l'iscrizione AIRE presso il proprio Comune anagrafico di riferimento;
- la richiesta può essere presentata sia presso il Comune di iscrizione AIRE sia presso un qualunque altro Comune italiano, in quest'ultimo caso previo rilascio del nulla osta del Comune di iscrizione AIRE;
- la convalida dei dati anagrafici avviene sull'Anagrafe Nazionale (ANPR);
- in caso di mancato possesso del codice fiscale, l'attribuzione può avvenire presso il Comune di iscrizione AIRE o presso l'Agenzia delle Entrate;
- la verifica dell'assenza di cause ostative al rilascio della CIE valida per l'espatrio avviene tramite il Sistema di Sicurezza del Circuito di Emissione (SSCE) — fino a piena operatività del sistema automatizzato, tramite singole richieste a mezzo PEC o protocollo «SAD»;
- la titolarità di una carta d'identità in corso di validità non consente il rilascio di una nuova CIE, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.
Le fasi del procedimento
Il flusso operativo, integralmente gestito tramite la piattaforma CIEOnline del Ministero dell'Interno, si articola nelle seguenti fasi:
Prenotazione
Il cittadino prenota l'appuntamento sul sistema Agenda CIE presso il Comune di iscrizione AIRE o presso il diverso Comune in cui intende presentare la richiesta.
Nulla osta dal Comune di iscrizione AIRE
Se la richiesta è presentata in un Comune diverso da quello di iscrizione AIRE, il Comune di rilascio richiede il nulla osta al Comune di iscrizione, attraverso i medesimi canali utilizzati per i cittadini residenti in Italia.
Avvio della richiesta su CIEOnline
L'operatore comunale, accedendo a CIEOnline, oltre al codice fiscale, valorizza il flag Iscrizione AIRE e seleziona il Comune di iscrizione anagrafica. Il sistema verifica l'eventuale possesso di altra CIE in corso di validità.
Convalida dei dati e istruttoria
CIEOnline interroga ANPR per la validazione della scheda anagrafica del titolare. Se il cittadino non possiede codice fiscale, dovrà ottenerlo preliminarmente. Se risulta in possesso di carta d'identità cartacea o di altra CIE, il rilascio è subordinato al ritiro del documento precedente o all'acquisizione della denuncia di smarrimento/furto.
Verifica di eventuali cause ostative all'espatrio
L'operatore verifica — tramite SSCE o, nelle more, via PEC o protocollo SAD — la sussistenza di cause ostative al rilascio della CIE con validità per l'espatrio. In presenza di cause ostative, la CIE viene rilasciata con la dicitura «NON VALIDA PER L'ESPATRIO»; la pratica può essere sospesa per approfondimenti.
Identificazione, biometria e dati di spedizione
L'operatore identifica il titolare secondo la normativa vigente, acquisisce i dati biometrici (foto e due impronte digitali, nei casi previsti) e raccoglie i dati di spedizione e gli indirizzi di contatto.
Scelta dell'indirizzo di spedizione
Il cittadino può richiedere la consegna in Italia (presso un indirizzo desiderato o un Comune prescelto) oppure all'estero (presso l'indirizzo di residenza AIRE o presso il Consolato di appartenenza). Lo Stato di spedizione coincide necessariamente con il Paese di residenza AIRE; in caso di mancato recapito la CIE viene rinviata al Consolato.
Generazione dei moduli e firma autografa
Vengono generati i moduli di riepilogo contenenti: dati della pratica e della spedizione, NUN (Numero Unico Nazionale), dichiarazione di assenza di cause ostative all'espatrio (con assenso dell'altro genitore per i minori) e prima metà dei codici PIN e PUK. La ricevuta firmata viene utilizzata per rilevare l'immagine della firma autografa da riportare sul fronte della CIE.
Produzione, spedizione e cartellino elettronico
L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato personalizza e imbusta le CIE che vengono spedite tramite posta raccomandata; per i Paesi con problemi tecnici/sociali/amministrativi è prevista la spedizione tramite Corriere Diplomatico con accorpamento mensile o bimestrale presso il Consolato/Ambasciata di riferimento. Il sistema CPCIE notifica la produzione al SSCE che genera il cartellino elettronico ex art. 8 D.M. 23.12.2015, reso disponibile alla Questura di competenza del Comune di iscrizione AIRE.
CIE, SPID e IT Wallet: il triangolo dell'identità digitale
Il sistema italiano dell'identità digitale si articola, oggi, su tre pilastri tra loro complementari:
- SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale): identità digitale a tre livelli di affidabilità rilasciata da Identity Provider accreditati AgID. Il futuro di SPID è oggetto di dibattito: l'orientamento di sistema è verso una progressiva convergenza con la CIE come unica chiave universale.
- CIE: identità digitale «fisica», custodita nel microchip della carta. È strumento più sicuro (livello 3) e completamente gratuito per il cittadino, perché incluso nel costo della carta. È destinata, secondo l'orientamento espresso dal Governo, a divenire la chiave unica di accesso digitale ai servizi pubblici.
- IT Wallet (Portafoglio digitale italiano): l'app IO, evolvendosi secondo lo standard europeo eIDAS 2.0 (Reg. UE 2024/1183), diventa il «contenitore» di tutti i documenti digitali del cittadino — patente, tessera sanitaria, titoli di studio, ricevute — con la CIE quale credenziale di attivazione e radice di fiducia.
Profili operativi e di responsabilità per il Comune
Per gli uffici dei servizi demografici comunali, il consolidamento del regime CIE comporta una serie di adempimenti e di profili di responsabilità che meritano una sintesi sistematica:
- Formazione del personale: l'operatore d'anagrafe è chiamato a padroneggiare un workflow tecnologico complesso (software CNSD, dispositivi di acquisizione biometrica, gestione PIN/PUK) e a fornire counseling al cittadino sull'utilizzo digitale del documento;
- Sicurezza informatica: la postazione di emissione è critica sotto il profilo della sicurezza ICT — eventuali falle nella gestione delle credenziali di accesso al portale del Ministero comportano profili di responsabilità erariale e disciplinare;
- Tutela dei dati biometrici: il trattamento delle impronte digitali e della fotografia ricade tra i trattamenti di categorie particolari di dati personali ex art. 9 GDPR; il Comune deve presidiare base giuridica, conservazione e accesso ai dati;
- Rendicontazione contabile: i diritti di emissione hanno natura mista (quota statale + quota comunale). La corretta tenuta dei flussi finanziari verso il Ministero dell'Interno è oggetto di controllo della Corte dei Conti e deve confluire nelle scritture contabili dell'ente;
- Trasparenza: i tempi di rilascio, le modalità di prenotazione e i costi devono essere chiaramente pubblicati nella sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale del Comune, in coerenza con il D.Lgs. 33/2013;
- Gestione del contenzioso: ipotesi tipiche di contenzioso riguardano i tempi di emissione (in caso di emergenza), la legittimità del rifiuto del rilascio del cartaceo e i ricorsi contro la mancata annotazione di non validità per l'espatrio;
- Programmazione del picco luglio-agosto 2026: in vista della scadenza del 3 agosto 2026, ogni Comune dovrebbe attivare per tempo un'azione informativa proattiva (avvisi sul sito istituzionale, comunicazioni mirate ai residenti ancora in possesso del cartaceo, eventuali aperture straordinarie dello sportello), per evitare concentrazioni di richieste e relative criticità organizzative.
Conclusioni
La transizione dalla carta d'identità cartacea alla CIE non è soltanto un cambio di supporto materiale: è l'occasione attraverso la quale lo Stato italiano sta ricostruendo, dalle fondamenta, l'infrastruttura dell'identità dei propri cittadini. Una scelta che ha implicazioni profonde non solo per la sicurezza (microchip, dati biometrici, autenticazione forte), ma anche per la cittadinanza digitale: chi non possiede una CIE attiva e una piena consapevolezza del suo utilizzo è oggi, di fatto, parzialmente escluso dai servizi pubblici digitali.
Per i Comuni — e in particolare per quelli di piccole dimensioni, dove gli sportelli sono il principale presidio territoriale del cittadino — questo significa due cose: investire nella formazione e nella dotazione tecnologica degli uffici demografici e accompagnare attivamente i cittadini, soprattutto quelli più fragili sotto il profilo digitale, nel passaggio al nuovo paradigma. Il superamento del cartaceo non è il punto d'arrivo, ma il punto di partenza di una stagione in cui l'identità è codice, dato, servizio.
Fonti di riferimento: R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 3 (TULPS); D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art. 10 (conv. L. 125/2015); D.M. Ministero dell'Interno 23 dicembre 2015; D.M. Ministero dell'Interno 8 novembre 2007 (regole tecniche CIE «prima generazione»); L. 1° aprile 1999, n. 91 (donazione di organi e tessuti); D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale); D.P.R. 17 luglio 2015, n. 126; D.Lgs. 18 dicembre 2017, n. 217; Regolamento UE 2019/1157 sulla sicurezza dei documenti d'identità; Regolamento UE 910/2014 (eIDAS) e Regolamento UE 2024/1183 (European Digital Identity Wallet); D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e Reg. UE 2016/679 (GDPR); circolari del Ministero dell'Interno — Direzione Centrale per i Servizi Demografici (in particolare in materia di rilascio del cartaceo per motivi di urgenza); Circolare DAIT n. 54 del 29 maggio 2026 (Allegato 1) — Emissione della CIE per cittadini italiani residenti all'estero da parte dei Comuni; piattaforma Agenda CIE; documentazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere professionale.