Per quasi un decennio i Criteri Ambientali Minimi (CAM) sono stati uno degli adempimenti più sottovalutati negli appalti pubblici. Obbligatori per legge dal 2016, sono spesso percepiti come una formalità burocratica da spuntare a fine bando, oppure semplicemente dimenticati. Ma con la direttiva programmatica ANAC 2026 i CAM tornano al centro dei controlli, e i dati appena diffusi mostrano che la situazione è più seria di quanto si pensi.
Il quadro normativo: obbligo sin dal 2016
L'obbligo di inserire i CAM nelle procedure di appalto delle pubbliche amministrazioni è stato introdotto con la L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale), che ha modificato l'art. 18 della L. 221/2015 e ha dato avvio al Green Public Procurement (GPP) obbligatorio in Italia.
Oggi il riferimento è il D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici):
- Art. 57: prevede che le stazioni appaltanti debbano inserire nei documenti di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM, definiti con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
- Allegato II.8 al Codice: contiene le linee guida sui CAM e i criteri premianti
- Principio dello sviluppo sostenibile (art. 1, comma 4 e art. 2): orientato a integrare le politiche ambientali nei contratti pubblici
Lo stato dell'arte: oltre un bando su cinque ignora i CAM
Il nono Rapporto dell'Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato al Forum Compraverde Buygreen 2026, restituisce un quadro preoccupante. L'analisi ha esaminato 847 bandi emessi nel 2025 da 122 stazioni appaltanti (di cui 13 centrali di committenza regionali, 83 enti gestori di aree protette e 26 ASL):
I CAM più disattesi: la classifica delle criticità
Non tutti i CAM sono ignorati allo stesso modo. Alcuni sono diventati prassi consolidata; altri restano sistematicamente disapplicati. Ecco i settori più critici:
| Categoria CAM | In vigore dal | Tasso mancata applicazione |
|---|---|---|
| Calzature da lavoro e accessori in pelle | 2018 | 47% (24 su 51 gare) |
| Eventi culturali | Vigente | 40% (22 su 55 gare) |
| Strade e infrastrutture stradali | Vigente | 38% |
| Punti di ristoro e distributori automatici | Vigente | 37% |
| Prodotti tessili | Vigente | 32% (15 su 32 gare) |
| Verde pubblico | Vigente | 26% |
| Veicoli e mezzi di trasporto | Vigente | 23% |
| Forniture di cartucce e toner | Vigente | 22% |
| Forniture arredi per interni | Vigente | 20% |
Il vero piano ANAC per il 2026: tre livelli di verifica
Con la direttiva programmatica 2026 per l'attività di vigilanza, l'ANAC ha individuato proprio i CAM come una delle 7 priorità di controllo dell'anno. Le criticità riscontrate hanno spinto l'Autorità a strutturare un piano di vigilanza articolato su tre livelli:
A sostegno dell'attività di vigilanza, ANAC ha anche annunciato l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per il monitoraggio di legittimità dei bandi: un controllo massivo che fa emergere automaticamente le clausole non conformi.
Le criticità organizzative: figure dedicate e formazione
I dati sull'applicazione dei CAM non si spiegano solo con la "cattiva volontà". L'Osservatorio Appalti Verdi evidenzia due nodi organizzativi strutturali:
- Mancanza di figure dedicate: solo l'8% delle stazioni appaltanti monitorate ha istituito un referente per gli acquisti verdi. La gestione dei CAM è di fatto delegata al RUP di volta in volta, senza un presidio organizzativo stabile
- Carenza di formazione specifica: nella maggior parte dei casi manca una formazione mirata su GPP e CAM per i funzionari degli uffici tecnici e degli appalti
- Scarso monitoraggio degli acquisti verdi: il 78% delle amministrazioni non monitora sistematicamente l'effettivo impatto ambientale degli acquisti realizzati
Cosa rischia il Comune che ignora i CAM
Le conseguenze della mancata applicazione dei CAM sono molteplici e si sviluppano su più piani:
1. Rilievi ANAC e segnalazioni
L'ANAC può emettere rilievi formali e — nei casi più gravi — atti di raccomandazione vincolante, con effetti sulla reputazione amministrativa dell'ente. La segnalazione può essere oggetto di pubblicità.
2. Impugnazioni e contenzioso
Un bando privo dei CAM obbligatori può essere impugnato da operatori economici interessati o da associazioni ambientaliste. Il rischio è l'annullamento della procedura con conseguente ripetizione, ritardi e contestazioni risarcitorie.
3. Responsabilità erariale del RUP
Le ricadute economiche dei contenziosi (consulenze legali, ripetizione di gare, ritardi nei programmi) possono generare profili di responsabilità erariale del RUP che non ha verificato l'inserimento dei CAM, in particolare per le opere finanziate con fondi pubblici dove l'omissione costituisce violazione di norme inderogabili.
4. Implicazioni per i fondi PNRR e di coesione
L'inserimento dei CAM è anche un requisito di ammissibilità per molti finanziamenti pubblici. Il principio DNSH (Do No Significant Harm), centrale nel PNRR, si declina spesso proprio attraverso il rispetto dei CAM. Un'opera realizzata senza CAM potrebbe non superare gli audit di rendicontazione.
Indicazioni operative per i Comuni
Alla luce del rinnovato focus ANAC e delle criticità diffuse, ecco le azioni che ogni Comune dovrebbe considerare:
- Mappare i CAM applicabili alla propria programmazione di acquisti: ogni Comune dovrebbe avere un elenco chiaro di quali CAM sono attualmente in vigore e in quali settori operano
- Individuare un referente CAM/GPP: anche senza un ufficio dedicato, una figura di riferimento (es. nel servizio appalti o LL.PP.) può garantire continuità nel presidio
- Aggiornare la modulistica: bandi tipo, capitolati e disciplinari devono contenere le clausole CAM pertinenti già a livello di template, riducendo il rischio di "dimenticanze"
- Pianificare la formazione: prevedere percorsi formativi specifici su GPP e CAM per i funzionari del settore appalti e dell'ufficio tecnico
- Attivare il monitoraggio: introdurre un sistema (anche semplice) di rilevazione interna sull'applicazione effettiva dei CAM nei contratti aggiudicati
- Documentare le ragioni delle eventuali deroghe: se in casi specifici un CAM non viene applicato, la motivazione deve essere esplicita e tecnica, non frutto di omissione
- Verificare in fase esecutiva: i CAM non sono solo un adempimento documentale di gara, ma vanno verificati anche in cantiere e in fase di collaudo
Il GPP come leva strategica
Vale la pena ricordare il valore strategico del Green Public Procurement, ben sintetizzato dalla Presidente del Coordinamento Agende 21 locali italiane in occasione del Forum Compraverde: «Il Green Public Procurement non è più soltanto uno strumento tecnico legato agli appalti pubblici, ma una vera leva strategica di politica industriale, ambientale e sociale.»
Ridurre i CAM a una "casella da spuntare" significa perdere un'occasione per orientare il mercato verso prodotti e servizi più sostenibili, e — soprattutto per i Comuni — costruire un'identità amministrativa coerente con i propri obiettivi ambientali e di transizione ecologica.
«I CAM non rappresentano solo un adempimento normativo, ma un fattore di qualità degli appalti, perché rendono le procedure più trasparenti, introducono requisiti verificabili, garantiscono tracciabilità dei materiali e rafforzano i controlli.»
— Enrico Fontana, Segreteria nazionale Legambiente (Forum Compraverde 2026)
Fonti di riferimento: D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), art. 57 e All. II.8; L. 28 dicembre 2015, n. 221 (Collegato ambientale); ANAC, direttiva programmatica 2026 per l'attività di vigilanza; Osservatorio Appalti Verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, IX Rapporto 2026; Coordinamento Agende 21 locali italiane, Quaderno sull'applicazione del GPP. I contenuti hanno finalità divulgativa e non costituiscono parere legale.