L'accesso civico generalizzato, introdotto dal d.lgs. 97/2016 (c.d. FOIA italiano) e disciplinato dall'art. 5, co. 2, del d.lgs. 33/2013, ha profondamente modificato il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione in materia di trasparenza. A differenza dell'accesso documentale ex l. 241/1990, non richiede la dimostrazione di un interesse qualificato: chiunque può richiedere documenti, dati e informazioni detenuti dalle PA, salvo i limiti previsti dalla legge.
La struttura dei limiti: assoluti e relativi
Il sistema dei limiti all'accesso civico generalizzato si articola in due categorie distinte:
- Limiti assoluti (art. 5-bis, co. 3): escludono in radice l'applicabilità dell'accesso civico generalizzato per determinate categorie di documenti (segreto di Stato, procedimenti tributari, dati coperti da segreto statistico, ecc.). In questi casi il diniego è vincolato e non richiede bilanciamento.
- Limiti relativi (art. 5-bis, co. 1 e 2): richiedono una valutazione caso per caso: l'accesso può essere negato solo se il pregiudizio agli interessi protetti è concreto e il diniego è proporzionato. Non è sufficiente che l'interesse sia astrattamente rilevante.
Il test del danno concreto
Il Consiglio di Stato ha più volte ribadito che il diniego fondato sui limiti relativi deve superare il c.d. "danno concreto test": l'amministrazione deve dimostrare che la divulgazione del documento arrecherebbe un pregiudizio effettivo e non meramente ipotetico all'interesse protetto (sicurezza pubblica, privacy di terzi, ordine pubblico, ecc.).
Non è sufficiente affermare che il documento contiene dati personali: occorre spiegare perché la divulgazione — in quel caso concreto, di quel documento specifico — comprometterebbe in modo apprezzabile la tutela della riservatezza. Formule generiche o motivazioni stereotipate non sono ammesse.
L'onere motivazionale del diniego
La motivazione del provvedimento di diniego è elemento essenziale di legittimità. Il Consiglio di Stato (Sez. VI, sent. n. 3461/2025) ha chiarito che la motivazione deve:
- Individuare specificamente l'interesse protetto che si intende tutelare
- Descrivere il pregiudizio concreto che deriverebbe dalla divulgazione
- Dimostrare la proporzionalità del diniego rispetto all'interesse alla trasparenza
- Valutare l'eventuale possibilità di un accesso parziale (oscuramento di parti del documento)
Il bilanciamento con la privacy
Il tema del bilanciamento tra accesso civico generalizzato e tutela dei dati personali è tra i più dibattuti. Il Garante per la protezione dei dati personali, nelle Linee guida del 2016 (aggiornate nel 2020), ha precisato che la presenza di dati personali nel documento richiesto non determina automaticamente il diniego: occorre verificare se si tratta di dati particolari (ex art. 9 GDPR) o di dati comuni, e se la divulgazione è proporzionata rispetto alla finalità di trasparenza perseguita.
«Il diniego dell'accesso civico generalizzato non può fondarsi su una valutazione astratta e generica del pregiudizio, ma richiede una motivazione che dia conto del danno concreto che la divulgazione arrecherebbe all'interesse protetto.»
— Consiglio di Stato, Sez. VI, sent. n. 3461/2025
Indicazioni operative per i Comuni
Per i funzionari degli enti locali chiamati a gestire le istanze di accesso civico generalizzato, alcune indicazioni pratiche:
- Verificare sempre se il limite invocato è assoluto o relativo
- Per i limiti relativi, effettuare il test del danno concreto caso per caso
- Valutare l'accesso parziale prima di optare per il diniego totale
- Consultare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) nei casi dubbi
- Rispettare il termine di 30 giorni per la risposta (prorogabile di 30 gg in casi complessi)
Fonti di riferimento: D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, artt. 5 e 5-bis; Linee guida ANAC n. 1309/2016; Linee guida Garante Privacy del 15 maggio 2014 (aggiornate 2020); Consiglio di Stato, Sez. VI. Le considerazioni espresse rappresentano riflessioni personali e non costituiscono parere legale.